La mediazione disposta dal giudice non è sostituibile da quella volontaria già esperita

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Per il Tribunale di Parma, una volta pronunciata l’ordinanza ex art. 5-quater sorge un autonomo obbligo di attivazione a carico del creditore opposto: la sua inosservanza travolge la domanda monitoria.

Con la sentenza n. 512 del 4 maggio 2026, la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Parma (Giudice Unico dott.ssa Angela Chiari) offre una nitida ricostruzione dei rapporti tra la mediazione volontariamente esperita dalle parti e la mediazione demandata dal giudice ai sensi dell’art. 5-quater del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Il principio affermato è netto: una volta che il giudice, con ordinanza motivata, ha “rimesso” le parti in mediazione, il precedente tentativo conciliativo spontaneo — pur ritualmente documentato in atti — non vale ad assolvere la condizione di procedibilità, il cui mancato adempimento travolge la domanda azionata in sede monitoria.

La vicenda processuale

Il giudizio nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso a garanzia di obbligazioni assistite da fideiussione omnibus. In corso di causa, la parte opposta (creditore ingiungente) depositava un verbale di mediazione con esito negativo del 19 aprile 2024, relativo a un tentativo esperito spontaneamente prima ancora della scadenza dei termini per le memorie integrative.

Successivamente, con ordinanza dell’1 ottobre 2024, il Giudice istruttore — dopo aver escluso che la controversia in materia di fideiussione rientrasse tra i “contratti bancari e finanziari” soggetti a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 (v. Cass. n. 12290/2024, n. 26821/2024 e n. 31209/2022) — rigettava l’istanza di provvisoria esecuzione e rimetteva le parti in mediazione ai sensi dell’art. 5-quater, assegnando alla parte opposta un termine di quindici giorni per la relativa proposizione e fissando la successiva udienza a distanza di circa cinque mesi.

La parte opposta non dava corso a un nuovo procedimento, ritenendo di aver già assolto l’onere con la mediazione volontaria precedentemente esperita. Gli opponenti eccepivano quindi l’improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione demandata.

L’istituto della mediazione demandata e l’autonomo obbligo di attivazione

Il Tribunale accoglie l’eccezione, muovendo dalla lettera dell’art. 5-quater. La norma consente al giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un procedimento di mediazione: tale mediazione demandata costituisce, per espressa previsione del comma 2, condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sicché — a mente del comma 3 — quando all’udienza fissata la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

Il carattere facoltativo dell’iniziale valutazione del giudice non incide sulla successiva cogenza dell’ordine: una volta pronunciata l’ordinanza, sorge in capo alla parte onerata un autonomo obbligo di attivazione, la cui inosservanza produce l’effetto preclusivo tipizzato dalla norma. Non a caso l’istituto della mediazione demandata è concepito come strumento nella disponibilità del giudice per riaprire lo spazio conciliativo nel momento processuale ritenuto più opportuno.

L’onere grava sul creditore opposto

Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione demandata grava sulla parte opposta, ossia sul creditore ingiungente, e non sull’opponente. Il Tribunale richiama il principio delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 19596/2020), oggi codificato dall’art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010, precisando che tale regola di riparto trova applicazione anche alla mediazione demandata ex art. 5-quater. Coerentemente, la mancata attivazione da parte del creditore si risolve nell’improcedibilità della domanda da lui stesso proposta in sede monitoria e nella conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

Il termine di quindici giorni ha natura ordinatoria

Nessun rilievo dirimente assume il termine di quindici giorni indicato nell’ordinanza. Ciò che conta, ai fini dell’assolvimento della condizione di procedibilità, non è l’avvio della procedura entro quel termine, bensì l’utile esperimento della mediazione — da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore — entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice. Il termine di quindici giorni, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 40035/2021, n. 9102/2023 e n. 4133/2024), non ha natura perentoria; resta tuttavia indispensabile, per non incorrere nella sanzione di improcedibilità, che la procedura si sia svolta entro l’udienza di rinvio. Nel caso di specie il giudice aveva del resto accordato un ampio intervallo — circa cinque mesi — ben sufficiente all’introduzione della mediazione.

La mediazione volontaria pregressa non assolve l’ordine del giudice

Il passaggio centrale della decisione riguarda l’inidoneità del precedente tentativo volontario a soddisfare la condizione di procedibilità sopravvenuta. Il fatto che, al momento dell’ordinanza, una mediazione volontaria fosse già stata esperita con esito negativo e il relativo verbale depositato in atti è ritenuto circostanza ininfluente. La mediazione spontanea, avviata mesi prima su iniziativa delle parti, non può assurgere ad adempimento anticipato della mediazione demandata dal giudice, che interviene in un momento processuale successivo — dopo il rigetto della provvisoria esecuzione e la piena discovery delle allegazioni e delle istanze istruttorie — allorché i presupposti di opportunità valutati dal giudice erano semplicemente inesistenti al tempo del precedente tentativo.

In tale prospettiva, il Tribunale valorizza la funzione dinamica dell’istituto: la mediazione demandata non è una mera ripetizione formale, ma un tentativo conciliativo calibrato sullo stato maturo del processo, quando il quadro difensivo e probatorio è ormai integralmente dispiegato e le parti dispongono di elementi nuovi per una valutazione consapevole. Da qui la conclusione, in linea con la giurisprudenza di merito richiamata (Trib. Castrovillari n. 1077/2022; Trib. Bologna n. 25/2021), secondo cui l’obbligo di attivazione sorge indipendentemente da qualsiasi mediazione volontaria precedentemente esperita.

La decisione sulle spese

L’epilogo è l’improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone l’integrale compensazione: la pronuncia è di puro rito e l’ordinanza che aveva disposto la mediazione demandata non dava espressamente atto del precedente tentativo, circostanza che poteva aver ragionevolmente indotto la parte opposta a ritenersi già in regola con la condizione di procedibilità.

Osservazioni conclusive

La sentenza conferma un’impostazione ormai consolidata ma dagli effetti processuali severi: l’ordinanza ex art. 5-quater genera un onere autonomo e non fungibile, che non può dirsi assolto da tentativi conciliativi anteriori, per quanto genuini. Per la parte a cui l’onere è addossato — nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto — la lezione operativa è chiara: di fronte a un ordine di mediazione, occorre attivare tempestivamente una nuova procedura ed esperirla entro l’udienza di rinvio, senza confidare sull’efficacia sanante di una mediazione volontaria già chiusa. È, in fondo, l’ennesima conferma che nel sistema della mediazione la forma dell’adempimento non è un orpello, ma il presupposto stesso della procedibilità.

Fonte: Tribunale di Parma, Seconda Sezione Civile, sentenza n. 512/2026 (Giudice Unico dott.ssa Angela Chiari) – deposito minuta 2.5.2026, pubblicazione 4.5.2026, R.G. n. 430/2024.

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