Per la Cassazione basta la comparizione qualificata della parte onerata dell’attivazione: l’assenza ingiustificata dell’altra parte non travolge la domanda, ma resta fonte di sanzioni.
Con l’ordinanza n. 9608 del 15 aprile 2026, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Presidente Rubino, Relatore Giannitti) enuncia un articolato principio di diritto sulla condizione di procedibilità nella mediazione obbligatoria e in quella demandata dal giudice ex D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. La pronuncia distingue con nettezza tra l’avvio formale del procedimento e il suo effettivo esperimento, e chiarisce quali conseguenze processuali discendano dalla mancata partecipazione della parte regolarmente convocata.
La vicenda
Il giudizio traeva origine da un’intimazione di sfratto per morosità promossa da un’azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica nei confronti del conduttore, per canoni insoluti relativi a un immobile a uso abitativo. Nel corso del procedimento veniva disposta dal giudice la mediazione: la parte istante vi dava corso, mentre l’ente locatore sceglieva di non aderire, limitandosi a dichiarare la propria mancata partecipazione.
Nei gradi di merito il Tribunale e poi la Corte d’appello di Roma escludevano l’improcedibilità della domanda, ritenendo che alla mancata partecipazione del convenuto alla mediazione già avviata conseguisse soltanto la sanzione pecuniaria e la possibilità per il giudice di trarne argomenti di prova. Il conduttore ricorreva per cassazione affidandosi a quattro motivi, il primo dei quali censurava proprio l’esclusione dell’effetto di improcedibilità.
Esperimento effettivo, non mero avvio formale
La Corte respinge il primo motivo e coglie l’occasione per una ricostruzione sistematica dell’istituto. Il punto di partenza è che la condizione di procedibilità non è collegata al mero avvio formale della mediazione, bensì a un fatto giuridico preciso — l’esperimento del procedimento — che richiede sempre due elementi: che il primo incontro si tenga e che ad esso partecipi, in forma qualificata, almeno una parte.
Sulla scia della giurisprudenza consolidata (a partire da Cass. n. 8473/2019, poi Cass. n. 28695/2023, n. 18485/2024 e n. 14676/2025), la Corte ribadisce che al primo incontro la parte deve comparire personalmente oppure tramite un rappresentante munito di poteri sostanziali: la presenza del solo difensore, privo di rappresentanza sostanziale, non è sufficiente a integrare la condizione. All’esito dell’incontro, peraltro, la parte resta libera di manifestare la propria indisponibilità a proseguire, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale.
La comparizione qualificata: persone fisiche e persone giuridiche
Per le persone fisiche, la partecipazione si realizza mediante comparizione personale della parte oppure tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, risultanti da procura scritta anche non autenticata.
Per le persone giuridiche, occorre la partecipazione di un soggetto delegato, a conoscenza dei fatti di causa e munito dei necessari poteri sostanziali ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010: poteri che devono consentire la reale disponibilità dei diritti controversi, fermo restando che la procura non deve necessariamente essere conferita con riferimento alla singola controversia, purché attribuisca poteri sostanziali effettivi.
L’assenza della parte convocata non paralizza la domanda
Il passaggio centrale riguarda gli effetti dell’assenza. Non è necessario che al primo incontro compaiano entrambe le parti: è sufficiente la comparizione di una sola parte, di norma quella che ha introdotto il procedimento. La ragione è lineare — l’ordinamento non consente alla parte chiamata in mediazione di bloccare l’accesso alla giurisdizione semplicemente non presentandosi, poiché opinare diversamente significherebbe rendere il convenuto arbitro della procedibilità.
La comparizione della parte chiamata resta perciò doverosa, ma la sua mancanza non produce un effetto processuale paralizzante: determina soltanto le sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 8, comma 4-bis, e 12-bis del D.Lgs. n. 28/2010, oltre alla possibilità per il giudice di desumerne argomenti di prova. Ne discende una duplice regola: se il procedimento non viene instaurato o al primo incontro non partecipa nessuna delle parti — in particolare quella onerata dell’attivazione — la domanda è improcedibile; se invece la parte istante è presente e manca l’altra, la domanda è procedibile e la parte non comparsa incorre nelle sole sanzioni di legge.
La lettura sistematica dell’istituto
A conferma di tali conclusioni, la Corte richiama la funzione propria della mediazione, che mira a riattivare la comunicazione diretta tra i litiganti per verificare la possibilità di una soluzione concordata: finalità che implica un’interazione immediata tra le parti davanti al mediatore, che la sola presenza dei difensori non è strutturalmente in grado di assicurare. Non avrebbe del resto senso imporre un primo incontro tra i soli difensori e il mediatore per un’informativa che i difensori già conoscono, gravando su di essi l’obbligo informativo verso il cliente ex art. 4, comma 3.
Sul piano testuale, la lettura coordinata degli artt. 5, comma 1-bis, e 8 — che impongono di esperire la mediazione “con l’assistenza degli avvocati” — presuppone una distinzione strutturale tra la parte che partecipa e il difensore che la assiste, sicché la comparizione del solo avvocato, ancorché munito di procura, non è idonea a soddisfare la condizione, non potendo il difensore cumulare in sé i ruoli distinti di parte e di assistente.
Il principio di diritto
In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 — afferma la Corte — la condizione di procedibilità è collegata all’effettivo esperimento del procedimento e non al suo mero avvio formale. Essa si considera soddisfatta quando, al primo incontro, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione compaia personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo poi manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza necessità di una mediazione in senso sostanziale o negoziale. La mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte, rilevando esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio ex art. 8, comma 4-bis; diversamente, ove nessuna parte compaia, difetta l’esperimento e la condizione non può dirsi avverata.
La soluzione del caso e gli altri motivi
Applicati tali principi alla vicenda, la mediazione demandata risultava ritualmente instaurata e svolta con la partecipazione della parte istante, a fronte della scelta della controparte di non prendervi parte: la condizione di procedibilità doveva quindi ritenersi avverata e correttamente i giudici di merito avevano escluso l’improcedibilità. La Corte ha poi dichiarato inammissibili o infondati gli ulteriori motivi — relativi alla determinazione del canone ERP e all’onere di specifica contestazione, all’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento superabile solo con querela di falso, e alla procedura transattiva regionale eccepita tardivamente — rigettando integralmente il ricorso.
Osservazioni conclusive
La pronuncia offre una sintesi ordinata di un orientamento ormai maturo, saldando il dato letterale a quello funzionale: la mediazione è procedura che vive della presenza effettiva delle parti, ma la procedibilità non può essere rimessa alla volontà ostruzionistica del convocato. Per l’operatore la lezione è duplice: chi è onerato dell’attivazione deve garantire una comparizione qualificata al primo incontro, curando che l’eventuale delegato disponga di poteri sostanziali reali; la parte che sceglie di non aderire non blocca il processo, ma si espone consapevolmente alle conseguenze sanzionatorie e probatorie previste dalla legge.