Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 24916/2026 (R.G. n. 23018/2023), decisa in camera di consiglio il 2 aprile 2026 e depositata l’1 settembre 2026
| Nell’ottobre 2013 un uomo viene operato in ospedale per una frattura del femore, dimesso e ricoverato di nuovo pochi giorni dopo. Ha un’infezione delle vie urinarie da Serratia marcescens resistente a diversi antibiotici, contratta con ogni probabilità attraverso il catetere vescicale; muore il 24 novembre 2013. Tribunale e Corte d’Appello di L’Aquila riconoscono ai familiari soltanto il danno per l’anticipazione della morte, dovuta a una dimissione imprudente, e ritengono provata la prevenzione dell’infezione sulla base del registro di sala operatoria, della profilassi antibiotica e di un certificato di sanificazione del posto letto. La Cassazione cassa con rinvio: la Corte d’Appello ha ignorato la risposta del consulente d’ufficio secondo cui l’azienda non aveva fornito alcuna prova positiva delle misure di prevenzione, e ha perso di vista che cosa, in materia di infezioni ospedaliere, la struttura deve dimostrare. |
| Autorità giudicante | Corte di Cassazione, Sezione III civile |
| Collegio | dott.ssa Chiara Graziosi (Presidente), dott. Augusto Tatangelo, dott.ssa Irene Ambrosi, dott. Giuseppe Cricenti, dott.ssa Giulia Stano (Consigliere relatore) |
| Provvedimento impugnato | Corte d’Appello di L’Aquila, sentenza n. 1226/2023, pubblicata il 3 agosto 2023 |
| Struttura convenuta | Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila (Ospedale San Salvatore di L’Aquila) |
| Vicenda clinica | Intervento per frattura sottocapitata del femore destro (30 ottobre 2013); dimissione il 7 novembre con quadro leucocitario instabile; nuovo ricovero l’11 novembre; infezione urinaria da Serratia marcescens, verosimilmente da catetere vescicale; decesso il 24 novembre 2013 per sepsi |
| Profili di responsabilità | Mancata prova delle misure di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza; dimissione imprudente |
| Accertamento tecnico | CTU con quesito integrativo sulla prevenzione delle infezioni nosocomiali e chiarimenti in udienza |
| Motivi accolti | Primi tre motivi (violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., del riparto dell’onere della prova e omesso esame della risposta al quesito integrativo); assorbiti il quarto e il quinto |
| Esito | Cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese |
| Risarcimento riconosciuto | Nessuna liquidazione in sede di legittimità. Nei gradi di merito era stato riconosciuto il solo danno da perdita del rapporto parentale per l’anticipazione della morte (importo non indicato nell’ordinanza); il giudice del rinvio dovrà riesaminare la responsabilità per l’infezione |
Il fatto
Il 27 ottobre 2013 un uomo viene ricoverato all’Ospedale San Salvatore di L’Aquila dopo una caduta in casa; il 30 ottobre è operato per una frattura sottocapitata del femore destro. Viene dimesso il 7 novembre e ricoverato di nuovo, nello stesso ospedale, l’11 novembre per vomito caffeano. Nel corso del secondo ricovero l’urinocoltura rivela un’infezione delle vie urinarie da Serratia marcescens, resistente a diversi antibiotici. Nonostante una terapia antibiotica mirata, il paziente muore il 24 novembre 2013, con diagnosi di sepsi, infezione delle vie urinarie, cardiopatia ipertensiva e sindrome da immobilizzazione.
I familiari citano l’azienda sanitaria. Il consulente d’ufficio, rispondendo a un quesito integrativo del giudice istruttore, afferma che l’azienda non ha fornito «alcuna ‘prova positiva’» di aver messo in opera le procedure, le misure di prevenzione e gli adempimenti di sanificazione e asepsi di ambienti, mezzi e personale richiesti dalle norme e dalle linee guida internazionali. Giudica inoltre «incauta» la dimissione del 7 novembre: il paziente non aveva febbre, ma presentava un quadro leucocitario instabile, in crescita. Chiamato a chiarimenti, dichiara che senza l’infezione ospedaliera il paziente «con alta probabilità avrebbe avuto una fisiologica sopravvivenza».
Il Tribunale riconosce che l’infezione è stata contratta in ospedale, ma ritiene congrua la profilassi antibiotica del primo ricovero e considera l’infezione una concausa del decesso, dato lo stato di immunodepressione del paziente. Condanna l’azienda per il solo danno da perdita del rapporto parentale, limitato all’anticipazione della morte causata dalla dimissione imprudente, e compensa le spese. La Corte d’Appello di L’Aquila conferma.
Per i giudici d’appello, la prevenzione è documentata: il registro di sala operatoria attesta la pulizia del sito, il campo sterile con telini monouso e la somministrazione di antibiotici; la cartella contiene il certificato di pulizia e sanificazione del posto letto, eseguita il 4 novembre 2013 «con attestazione del rispetto» delle linee guida sulla sicurezza dei lavoratori e ISO 9001, su cui i familiari non avevano sollevato contestazioni. La Serratia è un germe opportunista, e secondo l’OMS le infezioni ospedaliere sono ineradicabili anche quando tutte le procedure sono rispettate. Quanto alla dimissione, secondo la Corte d’Appello il consulente aveva precisato che, iniziando subito la terapia, il decesso non sarebbe stato evitato ma soltanto ritardato di alcuni mesi. I familiari ricorrono per cassazione.
Le questioni giuridiche
La risposta del consulente che la Corte d’Appello non ha letto
Il primo errore che la Cassazione rileva è di metodo. La Corte d’Appello ha «completamente tralasciato» le valutazioni del consulente d’ufficio sull’insufficienza delle cautele contro le infezioni, contenute proprio nella risposta al quesito integrativo che il giudice istruttore aveva posto su quel punto, e ne ha dedotto che la colpa si limitasse alla dimissione imprudente. Ha inoltre ignorato un secondo dato: l’azienda non aveva contestato le allegazioni dei familiari sulla mancata profilassi ambientale, che per l’art. 115 c.p.c. potevano ritenersi provate. Al contrario, ha attribuito un peso indebito alla mancata contestazione, da parte dei familiari, del certificato di sanificazione.
Un richiamo incompleto degli atti, osserva la Cassazione, vizia la decisione, perché conduce a un esito che contrasta con le risultanze complessive dell’istruttoria. Anche il dubbio sull’origine ospedaliera dell’infezione è contraddetto da dati che la stessa sentenza riporta: un quadro leucocitario normale all’ingresso e instabile alla dimissione.
Che cosa deve provare la struttura
Il secondo errore è di diritto, e riguarda il riparto dell’onere della prova. La Cassazione aderisce espressamente all’orientamento di Cass. n. 6386/2023, che a sua volta richiama Cass. n. 4864/2021. Al paziente spetta provare il nesso tra il ricovero e l’insorgenza della nuova patologia; alla struttura spetta provare di aver adempiuto esattamente o che l’adempimento è stato impedito da una causa imprevedibile e inevitabile. In materia di infezioni ospedaliere, questo significa dimostrare due cose: di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle norme e dalle leges artis per prevenire le infezioni, e di aver applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico.
Non si tratta di responsabilità oggettiva: la struttura che fornisce quella prova non risponde. Ma la prova non è generica. L’orientamento richiamato elenca ciò che la struttura deve indicare e documentare: i protocolli di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali; la gestione della biancheria; lo smaltimento dei rifiuti; la mensa e la distribuzione di cibi e bevande; la preparazione e l’uso dei disinfettanti; la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento; un sistema di sorveglianza e notifica; i criteri di accesso dei visitatori; il controllo delle malattie del personale e le vaccinazioni; il rapporto numerico tra personale e degenti; la sorveglianza sui dati microbiologici; i report dei reparti sui germi sentinella; l’orario di effettiva esecuzione delle attività di prevenzione. Ai fini della responsabilità rilevano poi il criterio temporale, quello topografico e quello clinico, che consente di individuare quali misure specifiche andavano adottate per quel tipo di infezione.
Di fronte a questo quadro, la Corte d’Appello si era accontentata del certificato di pulizia del posto letto e della mancanza di contestazioni. Secondo la Cassazione ha così «del tutto obliterato» il contenuto dell’onere probatorio che gravava sull’azienda. I ricorrenti avevano anche fatto notare che quella sanificazione risultava eseguita solo il 4 novembre, a otto giorni dall’inizio della degenza, e che, essendo l’infezione verosimilmente legata al catetere vescicale, l’azienda avrebbe dovuto provare anche l’applicazione delle procedure specifiche connesse al suo posizionamento.
Che cosa la Cassazione non ha deciso
Va detto con precisione: la Cassazione non afferma che l’azienda sia responsabile della morte. Accoglie i primi tre motivi, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila, che dovrà riesaminare la vicenda applicando correttamente il riparto dell’onere della prova e tenendo conto di tutte le risultanze della consulenza. Resta aperto anche il nodo del nesso tra l’infezione e il decesso, su cui gli atti riportano valutazioni del consulente non facilmente conciliabili: l’«alta probabilità» di una «fisiologica sopravvivenza» senza l’infezione, da un lato; il decesso soltanto ritardato di alcuni mesi con una terapia tempestiva, dall’altro.
Valutazione sul rischio clinico
L’ordinanza sposta l’attenzione dalla domanda «l’infezione era evitabile?» alla domanda «la struttura è in grado di dimostrare che cosa ha fatto per evitarla?». È una domanda a cui si risponde prima, in reparto, e non dopo, in tribunale.
La prevenzione generale si documenta con dati, non con certificati. Un’attestazione di sanificazione del posto letto, eseguita una volta durante la degenza e riferita a norme sulla sicurezza dei lavoratori e sulla qualità, non dice nulla sulla prevenzione delle infezioni del paziente. L’elenco richiamato dalla Cassazione è, di fatto, una lista di verifica: protocolli scritti e aggiornati, sorveglianza microbiologica, report periodici sui germi sentinella, rapporto tra personale e degenti. Chi governa il rischio clinico dovrebbe poter produrre questi documenti per reparto e per periodo.
La prevenzione specifica si documenta nella cartella. L’infezione nasce, con ogni probabilità, dal catetere vescicale. Indicazione al posizionamento, modalità di inserimento, gestione, durata e rimozione sono atti che dovrebbero risultare dalla documentazione del singolo paziente: è la prova dell’applicazione dei protocolli «nel caso specifico» che la giurisprudenza richiede.
La dimissione come atto clinico. Il consulente ha giudicato imprudente la dimissione di un paziente senza febbre ma con un quadro leucocitario in crescita. Criteri di dimissione espliciti, che tengano conto degli indici di infezione e non solo della temperatura, riducono un rischio che in questa vicenda ha avuto un peso autonomo.
Il dato non è isolato. Nel dossier dell’Osservatorio sulle sentenze toscane, le infezioni correlate all’assistenza sono l’area in cui le aziende dell’Area Vasta Nord Ovest hanno perso tutte le cause, otto su otto, e per la stessa ragione: la struttura non riesce a provare di aver applicato in concreto le misure di prevenzione.
Per il paziente e per chi lo assiste, l’ordinanza contiene due indicazioni pratiche. La prima: in una causa per infezione ospedaliera conviene chiedere che al consulente sia posto un quesito specifico sulla prevenzione, come è accaduto qui, e che la struttura sia chiamata a produrre i protocolli e i dati di sorveglianza. La seconda: le allegazioni sulla mancata prevenzione vanno formulate in modo puntuale, perché la loro mancata contestazione da parte della struttura ha un valore processuale che il giudice deve considerare.
Resta il dato più amaro: il paziente è morto nel novembre 2013 e, dopo tre gradi di giudizio, la causa torna in Corte d’Appello. La stessa sezione, con lo stesso collegio e nella stessa camera di consiglio, ha deciso anche l’ordinanza n. 24912/2026 su un’infezione da catetere venoso centrale e sul valore della cartella clinica incompleta: due decisioni che, lette insieme, chiedono alle strutture di dimostrare con i documenti ciò che affermano di aver fatto.