Corte di Cassazione, Sezione III civile, ordinanza n. 24912/2026 (R.G. n. 21206/2023), decisa in camera di consiglio il 2 aprile 2026 e pubblicata l’1 settembre 2026
| Un paziente oncologico, già affetto da morbo di Crohn e operato con successo per un tumore del colon, inizia a Pavia la chemioterapia adiuvante. Dopo il primo ciclo ha effetti collaterali acuti e viene ricoverato; il diario clinico registra un netto miglioramento, ma il giorno dopo gli viene posizionato un catetere venoso centrale e, a distanza di due giorni, sviluppa un’infezione evoluta in shock settico. La chemioterapia non verrà più ripresa; tre anni dopo arriva la recidiva, e nel 2015 la morte. I giudici di merito riconoscono il solo danno da infezione e la violazione del consenso, seguendo la consulenza secondo cui la chemioterapia fu sospesa per la sua tossicità. La Cassazione cassa con rinvio e fissa un principio di diritto: l’incompletezza della cartella clinica è un fatto che il giudice «non può non utilizzare» nell’accertamento del nesso causale, in forza del principio di vicinanza della prova. |
| Autorità giudicante | Corte di Cassazione, Sezione III civile |
| Collegio | dott.ssa Chiara Graziosi (Presidente), dott. Augusto Tatangelo, dott.ssa Irene Ambrosi, dott. Giuseppe Cricenti, dott.ssa Giulia Stano (Consigliere relatore) |
| Provvedimento impugnato | Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 972/2023, pubblicata il 22 marzo 2023 |
| Struttura convenuta | ASST di Pavia |
| Vicenda clinica | Chemioterapia adiuvante dopo resezione di tumore del colon in paziente con morbo di Crohn; ricovero per tossicità (27 gennaio 2011); posizionamento di catetere venoso centrale in giugulare destra (1° febbraio 2011); infezione evoluta in shock settico (3 febbraio 2011); sospensione definitiva della chemioterapia (8 marzo 2011); recidiva (settembre 2014); decesso (13 novembre 2015) |
| Profili di responsabilità | Infezione da catetere venoso centrale; necessità del catetere non documentata in cartella; nesso tra infezione, mancata ripresa della chemioterapia e recidiva; consenso informato |
| Accertamento tecnico | CTU collegiale (oncologo e medico legale) nel giudizio di primo grado |
| Principio di diritto | «L’incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice non può non utilizzare nell’ambito dell’accertamento dell’esistenza o meno di un valido nesso causale tra l’operato sanitario e il danneggiato, in forza del noto ed evidente principio della vicinanza della prova» |
| Esito | Accolti i primi tre motivi, assorbiti gli altri; cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese |
| Risarcimento riconosciuto | In appello € 14.312,50 complessivi a titolo ereditario (danno da infezione, con personalizzazione, e violazione del consenso informato), oltre interessi e spese, a fronte di domande per oltre € 740.000; sentenza cassata, la liquidazione sarà rideterminata dal giudice del rinvio |
Il fatto
Nell’estate del 2010 a un uomo già affetto da morbo di Crohn viene diagnosticato un tumore del colon, operato con successo in Gran Bretagna nel dicembre dello stesso anno. Gli oncologi inglesi e quelli dell’ASST di Pavia concordano una chemioterapia adiuvante, otto cicli con oxaliplatino e capecitabina, per ridurre il rischio di recidiva e metastasi. Il 19 gennaio 2011 riceve la prima somministrazione endovenosa, da proseguire per via orale nei quattordici giorni successivi.
Dopo una settimana compaiono nausea e vomito acuti, e il 27 gennaio il paziente viene ricoverato; la chemioterapia è sospesa per trattare gli effetti collaterali. Il diario clinico del 31 gennaio registra un «netto miglioramento delle condizioni generali», quello del 1° febbraio la risoluzione della crisi. Proprio il 1° febbraio gli viene posizionato un catetere venoso centrale in vena giugulare destra. Due giorni dopo si manifesta un’infezione che evolve in shock settico, da Staphylococcus aureus secondo una cartella successiva, e il paziente viene trasferito in Malattie infettive.
Il 2 febbraio l’oncologo italiano aveva comunicato al collega inglese la prosecuzione della terapia nei giorni successivi; il 20 febbraio l’oncologo inglese raccomanda di riprenderla, a dose ridotta del 25%. Il paziente viene dimesso soltanto il 1° marzo. L’8 marzo, alla visita oncologica, i sanitari rilevano un grave deperimento organico e decidono, «in relazione alla grave tossicità riscontrata dopo solo un ciclo», di sospendere definitivamente il trattamento adiuvante. Il paziente resta in follow-up; il 12 settembre 2014 gli viene diagnosticata una recidiva sulla parete addominale. Nella documentazione di quel ricovero si legge che la nuova linea di chemioterapia proposta nel 2011 non fu «mai somministrata per shock settico […] secondario a posizionamento di CVC». Muore il 13 novembre 2015.
La moglie agisce per il risarcimento dei danni del marito e dei propri. La CTU collegiale conclude che il vantaggio della chemioterapia adiuvante, in termini di sopravvivenza libera da malattia, sarebbe stato dell’ordine del 7% a cinque anni e del 9% a dieci anni; che la sua sospensione definitiva, non essendo mandatoria e a fronte di una tossicità severa in un paziente fragile, fu buona pratica clinica e sarebbe stata decisa anche senza l’infezione; che l’infezione, invece, ebbe origine dal catetere e fonda un’autonoma responsabilità. Il Tribunale risarcisce il solo danno da infezione. La Corte d’Appello di Milano riconosce che la ricostruzione dei fatti del Tribunale era errata, ma segue di nuovo i consulenti: personalizza il danno, aggiunge la violazione del consenso informato e liquida complessivamente € 14.312,50 a titolo ereditario.
Le questioni giuridiche
Il fatto decisivo che la Corte d’Appello non ha esaminato
La Corte d’Appello aveva dato ragione alla ricorrente su un punto: non era vero, come aveva ritenuto il Tribunale, che la chemioterapia fosse stata sospesa prima del catetere. Eppure aveva concluso che le lettere fra i due oncologi, che prevedevano la ripresa della terapia, fossero state «implicitamente» ritenute irrilevanti dal consulente, perché la decisione definitiva era stata presa l’8 marzo, per la tossicità e dopo la guarigione dall’infezione.
Per la Cassazione questo è un omesso esame di fatti decisivi, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La Corte d’Appello non ha realmente vagliato il diario clinico che registrava il miglioramento, la corrispondenza del 2 e del 20 febbraio che programmava la ripresa del trattamento, e soprattutto la cartella del ricovero del 2014, che attribuisce la mancata somministrazione della chemioterapia allo shock settico da catetere. Si è limitata a ipotizzare che cosa il consulente avesse implicitamente pensato.
La consulenza recepita senza rispondere alle critiche
Il secondo vizio riguarda la motivazione. Il consulente di parte aveva mosso alla CTU critiche puntuali, riproposte nell’atto di appello: gli effetti collaterali potevano dipendere dal morbo di Crohn o da un’insufficienza renale; sono frequenti, presenti in quasi la metà dei pazienti; non erano gravi; erano trattabili con farmaci. La Corte d’Appello si è limitata a riportare «pedissequamente» le risposte dei consulenti d’ufficio. Richiamando Cass. n. 9925/2024 e Cass. n. 15804/2024, la Cassazione ricorda che il giudice che aderisce alla CTU non deve confutare ogni rilievo di parte; ma quando le censure sono puntuali e specifiche, la sentenza che omette di motivare un’adesione acritica è nulla.
La cartella incompleta e la vicinanza della prova
Il terzo motivo è il più rilevante. La cartella clinica non spiega perché, il 1° febbraio, fu posizionato il catetere venoso centrale. I consulenti avevano colmato la lacuna supponendo che gli effetti collaterali continuassero a essere gravi e tali da impedire la ripresa della terapia; la ricorrente sosteneva il contrario, sulla base del diario che registrava il miglioramento, e cioè che il catetere fosse inutile, se non dannoso.
La Cassazione riprende l’orientamento consolidato, citando in particolare Cass. n. 16737/2024 e i precedenti richiamati: l’incompletezza della cartella è una circostanza di fatto che consente di ritenere dimostrato il nesso causale quando proprio quella incompletezza abbia reso impossibile accertarlo e il sanitario abbia posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno. È il riflesso del principio di vicinanza della prova: diversamente, la lacuna finirebbe per giovare proprio a chi, venendo meno al proprio obbligo di diligenza, l’ha causata. Nel caso concreto, le lacune della cartella hanno impedito alla Corte d’Appello di verificare se il catetere fosse necessario, e quindi di vagliare in modo completo le difese della ricorrente.
Dal «può» al «non può non»
Il principio di diritto che il giudice del rinvio dovrà applicare merita di essere letto accanto alla massima da cui prende le mosse. Cass. n. 16737/2024, citata nell’ordinanza, afferma che l’incompletezza della cartella è circostanza che il giudice «può utilizzare» per ritenere dimostrato il nesso. Il principio enunciato ora afferma che è circostanza che il giudice «non può non utilizzare» nell’accertamento del nesso causale. La lacuna documentale non è più soltanto un argomento a disposizione del giudice, ma un elemento che egli deve considerare; restano fermi, nella motivazione dell’ordinanza, i limiti richiamati dai precedenti, cioè l’impossibilità di accertare il nesso e una condotta astrattamente idonea a causare il danno. Quanto questo passaggio inciderà sulla prassi dei giudici di merito, lo diranno le decisioni successive.
Che cosa resta da decidere
La Cassazione non afferma che la recidiva e la morte siano conseguenza dell’infezione. Rimette alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, l’esame dei fatti trascurati e delle critiche alla consulenza, applicando il principio sulla cartella incompleta. Resta sul tavolo anche il dato tecnico indicato dai consulenti, un beneficio della chemioterapia adiuvante del 7% a cinque anni e del 9% a dieci: il giudice del rinvio dovrà valutare se e in che termini la mancata ripresa della terapia sia imputabile all’infezione e quale danno ne sia derivato.
Valutazione sul rischio clinico
L’ordinanza parte da un atto sanitario comune, il posizionamento di un catetere venoso centrale, e arriva a un principio che riguarda qualunque atto sanitario: ciò che la cartella non spiega, in giudizio può ritorcersi contro la struttura.
L’indicazione a una procedura invasiva va scritta. Il catetere viene posizionato il giorno stesso in cui il diario registra la risoluzione della crisi. Forse c’era una ragione clinica; la cartella non la dice, e il consulente ha dovuto ricostruirla per ipotesi. Per ogni dispositivo invasivo, catetere venoso centrale, catetere vescicale, drenaggio, l’indicazione, il momento e chi l’ha decisa dovrebbero risultare dalla documentazione.
La coerenza interna della documentazione. Il diario parla di miglioramento, la ricostruzione tecnica presuppone un aggravamento, la documentazione di un ricovero successivo attribuisce l’interruzione della terapia allo shock settico. Documenti che si contraddicono non difendono nessuno: la struttura dovrebbe curare che diario, decisioni terapeutiche e lettere di dimissione raccontino la stessa storia.
La gestione del catetere venoso centrale. L’infezione compare a due giorni dall’inserimento. Le procedure di inserimento e gestione dei cateteri centrali sono tra le misure di prevenzione delle infezioni più codificate; documentarne l’applicazione nel singolo caso è la prova che la giurisprudenza chiede alla struttura.
Le decisioni condivise tra centri diversi. La terapia era concordata tra oncologi di due paesi, e la loro corrispondenza è diventata decisiva. Quando un percorso di cura coinvolge più centri, le comunicazioni e le decisioni condivise dovrebbero confluire nella cartella.
Per il paziente e per i familiari, l’ordinanza contiene un’indicazione precisa: non basta la lettera di dimissione. Il diario clinico, le comunicazioni tra specialisti e le cartelle di ricoveri successivi, anche in strutture diverse, possono contenere il dato che decide la causa. Qui è stata la cartella di un ricovero di tre anni dopo a dire ciò che la prima taceva. La documentazione va chiesta per intero, e la struttura deve fornirla entro sette giorni dalla richiesta (art. 4, comma 2, legge n. 24/2017).
La stessa sezione, con lo stesso collegio e nella stessa camera di consiglio, ha deciso anche l’ordinanza n. 24916/2026 su un’infezione urinaria contratta in ospedale, cassando una sentenza che si era accontentata di un certificato di sanificazione del posto letto. Lette insieme, le due decisioni dicono la stessa cosa: in materia di infezioni e di documentazione clinica, è la struttura a dover dimostrare con le carte ciò che afferma di aver fatto, e le lacune non possono andare a danno del paziente.