Uno strumento chirurgico che si rompe: la Corte d’Appello di Firenze conferma la responsabilità organizzativa della struttura e riconosce gli interessi compensativi

Appello contro la sentenza n. 260/2024 del Tribunale di Livorno, pubblicata in data l7.2.2024
Studi BeF

Corte di Appello di Firenze, Sezione IV civile, sentenza n. 2741/2026 (R.G. n. 937/2024), decisa in camera di consiglio il 7 settembre 2026 e pubblicata il 10 settembre 2026

Nel novembre 2017 una donna di 53 anni viene operata per un’ernia discale cervicale. Durante l’intervento si stacca una parte del distrattore usato dal chirurgo: lo spazio fra le vertebre collassa e il midollo viene compresso. La paziente ne esce con una sindrome di Brown-Séquard, disturbi sfinterici e un disturbo psichico reattivo. La Corte d’Appello di Firenze conferma la responsabilità dell’azienda sanitaria con una motivazione che non riguarda il gesto del chirurgo, ma l’organizzazione: la verifica periodica dell’integrità degli strumenti è un obbligo della struttura, e l’unica prova che avrebbe potuto liberarla, una perizia sullo strumento, è andata perduta perché il distrattore è stato eliminato senza alcun accertamento. La Corte toglie invece il danno da capacità lavorativa, perché il reddito della paziente non è diminuito, e riconosce gli interessi compensativi, che erano stati chiesti espressamente.
Autorità giudicanteCorte di Appello di Firenze, Sezione IV civile
Collegiodott.ssa Carla Santese (Presidente relatore), dott.ssa Giulia Conte, dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
Provvedimento impugnatoTribunale di Livorno, sentenza n. 260/2024, pubblicata il 17 febbraio 2024
Vicenda clinicaDiscectomia cervicale per ernia discale (28 novembre 2017) nella neurochirurgia di un ospedale pubblico di Livorno; distacco del tubolare caudale del distrattore di Caspar durante l’intervento; compressione midollare con sindrome di Brown-Séquard, disturbi sfinterici e della sensibilità, disturbo dell’adattamento
Profili di responsabilitàRottura dello strumento chirurgico; mancata prova della verifica periodica di integrità e funzionalità dello strumentario; eliminazione dello strumento senza accertamenti
Accertamento tecnicoCTU collegiale in accertamento tecnico preventivo (2021), utilizzata nel giudizio di merito; richiesta di rinnovo dell’azienda respinta in entrambi i gradi
Invalidità permanente42%, comprensiva della componente psichica; riduzione della capacità lavorativa specifica del 15%, non risarcita per mancanza di un danno patrimoniale concreto
Criterio di liquidazioneTabelle di Milano 2021, alla data del fatto; interessi compensativi sulla somma devalutata e rivalutata anno per anno
EsitoParziale accoglimento dell’appello dell’azienda, limitato al danno da capacità lavorativa specifica; confermata la responsabilità
Risarcimento riconosciuto€ 299.772,08 complessivi (€ 267.254,00 di danno biologico permanente e temporaneo, oltre rivalutazione e interessi compensativi), oltre interessi legali dalla pubblicazione e spese di ATP, primo e secondo grado; il Tribunale aveva liquidato € 558.912,90

Il fatto

Il 28 novembre 2017 una donna di 53 anni, imprenditrice, viene ricoverata nella neurochirurgia di un ospedale pubblico di Livorno con diagnosi di ernia discale cervicale e sottoposta a intervento chirurgico. Nel verbale operatorio è annotato un evento: il distacco accidentale del tubolare caudale del distrattore di Caspar, lo strumento che durante l’intervento tiene divaricate le vertebre per consentire al chirurgo di lavorare sul disco. Viene dimessa il 5 dicembre.

Il decorso è segnato da un deficit motorio della parte sinistra del corpo, prevalente all’arto inferiore. Nel tempo si delinea un quadro più ampio: deficit sensitivo a destra, ridotta autonomia nel cammino, impossibilità di correre, urgenza e difficoltà di controllo della minzione e dell’evacuazione, assenza di sensibilità nei rapporti sessuali. Secondo i consulenti, il distacco del tubolare ha provocato l’immediato collasso dello spazio fra le vertebre, svuotato dal materiale discale, con compressione e contusione acuta del midollo da parte di un osteofita residuo.

La paziente promuove un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Livorno. Il collegio dei consulenti accerta una sindrome di Brown-Séquard e un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, stima il danno biologico permanente nel 42% e la riduzione della capacità lavorativa specifica nel 15%, e ritiene la rottura del distrattore dipendente da condizioni «che non sono al di fuori di un controllo umano». Non si arriva a un accordo e la paziente agisce nel merito.

Il Tribunale di Livorno condanna l’azienda sanitaria a pagare € 558.912,90: danno biologico permanente e temporaneo, danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica, rivalutazione e interessi. La rottura dello strumento, osserva, era prevedibile, perché il produttore raccomanda di esaminarlo prima di ogni intervento, e l’azienda non ha provato alcuna verifica periodica. L’azienda appella; la Corte sospende l’esecutività della sentenza per la parte eccedente € 350.000 e poi decide nel merito.

Le questioni giuridiche

Una responsabilità organizzativa: la verifica dello strumentario è un obbligo della struttura

L’azienda aveva impostato la difesa sul terreno tecnico. I consulenti, sosteneva, avevano richiamato le istruzioni di un produttore diverso da quello dello strumento effettivamente impiegato, avevano ipotizzato eventi mai avvenuti, come cadute accidentali dello strumento, e avevano ignorato i controlli documentati in cartella; la rottura era un evento imprevedibile e non prevenibile, non imputabile né agli operatori né all’organizzazione.

La Corte sposta il discorso su un altro piano. Che la raccomandazione di verificare lo strumento fosse o meno contenuta in quel manuale è «del tutto irrilevante»: la verifica periodica dell’integrità e della funzionalità degli strumenti operatori «rientra sicuramente tra gli obblighi di diligenza» di cui è onerata l’azienda, a prescindere da ciò che prescrive il produttore. È il punto più rilevante della decisione. La responsabilità non nasce da un errore del chirurgo, la cui tecnica non è in discussione, ma da un difetto di organizzazione: la struttura che mette in sala operatoria uno strumento deve essere in grado di dimostrare che era integro.

Sterilizzare non significa verificare, e lo strumento eliminato è una prova perduta

Per provare i controlli l’azienda aveva fatto sentire un’infermiera e due addetti alla sterilizzazione. Nessuno di loro ricordava l’intervento né aveva assistito alla rottura; hanno descritto le attività che svolgevano ordinariamente. Un’addetta ha riferito di aver sterilizzato lo strumento, circostanza documentata, e di non aver notato nulla al controllo visivo: un controllo che la Corte definisce «necessariamente superficiale», perché eseguito sullo strumento già montato nel cestello.

Né le testimonianze né i documenti dicono nulla sull’usura del distrattore, sul suo periodo di utilizzo, sulla sua integrità o su un’ispezione dettagliata prima dell’intervento. L’unica prova idonea, osserva la Corte, avrebbe potuto essere fornita dall’azienda, su cui gravava l’onere, con una perizia sullo strumento. Ma il distrattore era stato «incautamente ed incomprensibilmente eliminato, senza alcun accertamento». Con quello strumento la struttura ha eliminato anche l’unica possibilità di dimostrare che la rottura dipendeva da una causa a lei non imputabile.

Il nesso causale e le cause alternative solo ipotizzate

Sul nesso causale la Corte applica il criterio del più probabile che non, richiamando Cass. n. 25805/2024: tra più spiegazioni possibili prevale quella che trova maggiori riscontri. Prima dell’intervento la risonanza mostrava soltanto una «sfumata iniziale alterazione del segnale midollare»; dopo, «segni di sofferenza malacica». Prima non c’erano sindrome di Brown-Séquard né disturbi sfinterici o sensitivi; dopo sì, e persistevano al momento della consulenza. L’azienda aveva prospettato altre cause, come lo stupor midollare, ma le aveva soltanto ipotizzate, senza dimostrarne l’esistenza né l’innocuità del distacco del tubolare.

La consulenza dell’ATP regge anche nel merito

L’azienda aveva chiesto di rinnovare la consulenza e ne contestava l’utilizzabilità, perché i consulenti non avrebbero esaminato direttamente le immagini di un esame del 2018. La Corte conferma il rigetto: la rinnovazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, e il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente non deve esporre in modo specifico le ragioni dell’adesione. Anche la critica sul calcolo dell’invalidità complessiva, che avrebbe sommato erroneamente la componente fisica e quella psichica, cade per genericità: l’azienda non ha mai indicato quale percentuale sarebbe stata corretta né come calcolarla. Una critica alla CTU che non propone un’alternativa non può essere esaminata.

La capacità lavorativa specifica: la percentuale non basta

È l’unico motivo accolto. I consulenti avevano stimato una riduzione della capacità lavorativa specifica del 15%, e il Tribunale l’aveva tradotta in € 168.718,28 sulla base del reddito medio dei tre anni precedenti. La Corte ricorda che non esiste una correlazione automatica tra la percentuale di invalidità e la perdita della capacità di guadagno: il danneggiato deve dimostrare, anche per presunzioni, una concreta diminuzione del reddito. Qui le dichiarazioni dei redditi dimostrano il contrario: la paziente ha continuato a lavorare nell’impresa di famiglia, con un reddito imponibile sostanzialmente invariato negli anni 2017, 2018 e 2019. In assenza di un danno patrimoniale concreto, la voce viene eliminata.

Gli interessi compensativi: chiesti, allegati e provati anche per presunzioni

Resta il danno biologico, € 258.474,00 per il permanente ed € 8.800,00 per il temporaneo, liquidato con le Tabelle di Milano 2021 alla data del fatto. Trattandosi di un debito di valore, la Corte riconosce gli interessi compensativi, cioè la somma che ripaga il danneggiato per non aver avuto il risarcimento subito ma solo anni dopo, al tasso legale, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno fino alla sentenza, a titolo di danno da ritardato pagamento: si arriva così a € 299.772,08. Dalla pubblicazione decorrono gli interessi legali.

Il passaggio merita attenzione. La Corte richiama Cass. n. 4938/2023: gli interessi compensativi non possono essere riconosciuti senza una specifica domanda e devono essere allegati e provati. Qui però la domanda c’era: la paziente aveva chiesto in via subordinata proprio la devalutazione alla data del fatto e il calcolo di rivalutazione e interessi. E la prova, aggiunge la Corte, può essere raggiunta anche per presunzioni: il denaro è un bene fruttifero, e la sua mancata disponibilità ha inevitabilmente sottratto al creditore l’utilità che avrebbe ricavato impiegandolo, anche solo in un’operazione scarsamente remunerativa. In mancanza di contestazioni e di prova contraria, la presunzione basta.

Il confronto con una decisione di pochi giorni dopo è istruttivo. Il Tribunale di Siena, con la sentenza n. 565/2026 commentata dall’Osservatorio, ha negato gli interessi compensativi a una paziente che si era limitata a chiedere genericamente «interessi e rivalutazione». Il principio è lo stesso; a fare la differenza è il modo in cui la domanda è stata formulata. Su un danno liquidato ai valori del 2017 e riconosciuto quasi nove anni dopo, non si tratta di un dettaglio.

Le spese

La riforma della sentenza impone di liquidare di nuovo le spese dei due gradi secondo l’esito complessivo della lite. L’azienda resta soccombente, anche se in misura ridotta, e sopporta le spese dell’accertamento tecnico preventivo (€ 5.916,00), del primo grado (€ 22.457,00) e dell’appello (€ 17.179,00, con il parametro minimo per la fase istruttoria, non essendovi stata istruttoria).

Valutazione sul rischio clinico

La sentenza sposta l’attenzione dalla sala operatoria alla filiera dello strumentario, che di solito resta fuori dai discorsi sull’errore medico. È una responsabilità di organizzazione, e si previene con procedure.

Tracciabilità di ogni strumento. La struttura dovrebbe poter ricostruire, per ciascuno strumento chirurgico, da quanto tempo è in uso, quante volte è stato impiegato, quali manutenzioni ha avuto e quando è stato verificato. Senza questa storia, la prova dell’integrità non è possibile.

Una verifica funzionale, non solo la sterilizzazione. Il controllo visivo di uno strumento già montato nel cestello non ne attesta l’integrità. La verifica di funzionalità, soprattutto per gli strumenti sottoposti a sollecitazioni meccaniche, dovrebbe essere prevista da una procedura scritta e registrata.

Lo strumento che si rompe va conservato. È la lezione più netta. Uno strumento che cede durante un intervento dovrebbe essere isolato, conservato e sottoposto a verifica tecnica, con il coinvolgimento del produttore. Eliminarlo significa rinunciare all’unica prova che potrebbe dimostrare un difetto non imputabile alla struttura, e trasformare un evento forse inevitabile in una responsabilità certa.

Scrivere quello che accade. In questa vicenda il verbale operatorio ha annotato il distacco del tubolare. Dal punto di vista del rischio clinico è la condotta corretta: un evento avverso documentato consente di capire che cosa è successo e di intervenire. Il problema non è stato ciò che è stato scritto, ma ciò che è stato fatto dopo.

Per la paziente e per chi la assiste, la sentenza contiene due indicazioni. La prima: il danno da riduzione della capacità lavorativa si risarcisce solo se si dimostra una perdita concreta, e per chi lavora in proprio occorre documentare il calo del reddito o dell’attività, non basta la percentuale indicata dal consulente. La seconda: gli interessi compensativi vanno chiesti espressamente, indicandone il criterio di calcolo; formulata così, la domanda può essere accolta anche con una prova soltanto presuntiva.

Resta il dato economico, che va letto per intero. La condanna scende da oltre 558.000 a poco meno di 300.000 euro, ma non perché la responsabilità sia stata ridimensionata: è stata confermata su tutta la linea. La differenza sta nel danno patrimoniale non provato e nel diverso calcolo degli accessori. Il danno alla persona, un’invalidità del 42% a 53 anni, è rimasto intatto.

Il testo della sentenza

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