Carta del docente: “Nessuna ragione oggettiva giustifica la disparità di trattamento dei precari”

Studi BeF

Per il Tribunale di Pisa il supplente che svolge le stesse mansioni del collega di ruolo ha gli stessi diritti: 1.500 euro per tre anni scolastici (sent. n. 1014/2026 del 20 ottobre 2026). Da qui il punto su a chi spetta la Carta, quanto si può chiedere e perché, dopo la Corte di giustizia europea, il diritto vale anche per le supplenze brevi.

Avv. Simona Baldi

Il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, con la sentenza n. 1014/2026 pubblicata il 20 ottobre 2026, ha riconosciuto a un docente a tempo determinato il diritto alla Carta del docente per tre anni scolastici e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergli a disposizione 1.500 euro, cinquecento per ciascuna annualità, oltre alle spese di giudizio. Il Ministero, regolarmente citato, non si è costituito: è stato dichiarato contumace.

È una decisione che conviene leggere perché, nella sua brevità, contiene tutto il percorso di questa materia. E perché arriva in un momento in cui quel percorso si è allargato: dal 2025 il diritto non riguarda più soltanto chi ha avuto una supplenza lunga.

Il caso: tre anni, tre scuole, nessuna contestazione

Il docente aveva insegnato nei tre anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025 con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili, accumulando rispettivamente 284, 294 e 298 giorni di servizio. Nessuno di quegli anni era un anno di supplenze spezzettate: erano annualità piene, in tre istituti diversi, due in Umbria e il terzo in provincia di Pisa.

Il giudice accerta che il ricorrente ha svolto «le medesime mansioni didattiche, collegiali e funzionali gravanti sui colleghi a tempo indeterminato, compresi gli oneri connessi alla didattica digitale e all’auto-aggiornamento», e conclude che non esiste alcuna ragione obiettiva per trattarlo diversamente. Condanna quindi il Ministero all’accredito di 1.500 euro sulla carta elettronica, e le spese seguono la soccombenza.

Due precisazioni che il docente deve conoscere prima di immaginare il risultato. La prima: la Carta non si trasforma in denaro. Il Ministero viene condannato ad attivare e accreditare la somma sulla carta elettronica, che serve ad acquistare libri, corsi, hardware e altri beni destinati alla formazione. La seconda: su quelle somme, secondo questa sentenza, non spettano interessi né rivalutazione monetaria, perché si tratta di un beneficio con una destinazione di scopo formativo e non di un credito retributivo.

Perché il Ministero perde queste cause

La Carta del docente nasce con l’art. 1, comma 121, della legge 107/2015 come strumento per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo: cinquecento euro all’anno. È in quell’aggettivo che sta tutto il contenzioso.

Il punto di partenza è una regola europea di parità. La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE stabilisce che, quanto alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto a termine, salvo che sussistano ragioni oggettive.

Nel 2022 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che la Carta rientra fra quelle condizioni di impiego (ordinanza 18 maggio 2022, causa C-450/21): l’obbligo di aggiornamento grava su tutti i docenti, qualunque sia il contratto, e quindi escludere i precari dallo strumento che serve ad adempierlo è una discriminazione. Nel 2023 la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, ne ha tratto le conseguenze per i supplenti con incarico annuale — quelli al 31 agosto e quelli fino al termine delle attività didattiche, al 30 giugno.

Il legislatore è intervenuto a metà strada: l’art. 15 del d.l. 69/2023 ha riconosciuto la Carta, per il solo anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Una toppa su una stagione e su una sola categoria. Per tutto il resto — gli anni precedenti, gli anni successivi, i contratti al 30 giugno — la strada è rimasta quella giudiziaria. Ed è la ragione per cui sentenze come quella di Pisa continuano a essere pronunciate, spesso senza che l’amministrazione si difenda nel merito.

La soglia di servizio: quanta ne serve

La sentenza pisana individua la soglia minima nell’equivalente di almeno 180 giorni di servizio per anno scolastico, oppure nel servizio continuativo dal 1º febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. È il criterio che la sentenza ritiene consolidato, e nel caso deciso era largamente superato.

Va detto con precisione, perché su questo si leggono molte imprecisioni: quei 180 giorni non sono scritti nella legge sulla Carta. Sono il modo in cui la giurisprudenza ha tradotto l’idea di una prestazione che, per durata e continuità, renda il supplente comparabile al collega di ruolo — e corrispondono, in sostanza, alla durata minima di una supplenza fino al termine delle attività didattiche. Chi ha avuto un incarico annuale, al 31 agosto o al 30 giugno, è dentro la soglia senza bisogno di calcoli.

La svolta del 2025: anche le supplenze brevi

Fin qui il quadro riguarda le supplenze lunghe. Il punto nuovo è che la Corte di cassazione, nel 2023, non si era pronunciata sulle supplenze brevi e saltuarie — quelle conferite ai sensi del terzo comma dell’art. 4 della legge 124/1999, anche per poche settimane o poche ore settimanali — e i giudici di merito si erano divisi.

La questione è stata sciolta dalla Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 3 luglio 2025, causa C-268/24 (Decima Sezione), su rinvio del Tribunale di Lecce. Il dispositivo è netto: la clausola 4 dell’accordo quadro

«osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di EUR 500 annui […] ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive […]. Il solo fatto che l’attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva».

Tre passaggi della motivazione meritano di essere conosciuti, perché sono gli argomenti che si usano in giudizio.

Il governo italiano aveva sostenuto che le supplenze brevi hanno una natura particolare — poche ore settimanali, più istituti, materie diverse, fuori dalla programmazione annuale — e aveva invocato le esigenze di bilancio. La Corte risponde che, sui bisogni formativi, i docenti con supplenze brevi «potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori», se sono all’inizio della carriera o insegnano materie diverse in scuole diverse. Sul bilancio, richiama la propria giurisprudenza: le considerazioni di bilancio possono orientare le scelte di politica sociale, ma non sono di per sé un obiettivo e non giustificano una disparità a danno dei lavoratori a termine.

Il terzo passaggio è quello che pesa sull’importo. La Corte osserva che la disciplina italiana non applica il principio del pro rata temporis, previsto dal punto 2 della stessa clausola 4, perché l’importo della Carta «è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi» di lavoro. In altre parole: la Carta non è una retribuzione proporzionale alle giornate, è un importo annuale uguale per tutti — e questo rende più difficile sostenere che al supplente breve ne spetti solo una frazione.

Che significa, in concreto, per chi legge

Significa che oggi la domanda non è più soltanto ho avuto una supplenza annuale?, ma ho insegnato, in quell’anno scolastico, svolgendo le stesse funzioni di un collega di ruolo?. Chi ha avuto incarichi annuali ha una posizione solida, confermata dalla Cassazione e applicata di routine dai tribunali, come mostra la sentenza di Pisa. Chi ha avuto solo supplenze brevi ha oggi un fondamento europeo esplicito, che prima mancava.

Resta però una differenza che va detta chiaramente, perché riguarda il rischio. Per le supplenze annuali il percorso è tracciato e l’esito largamente prevedibile. Per le supplenze brevi la Corte di giustizia ha stabilito il principio ma ha lasciato al giudice nazionale la verifica, caso per caso, dell’eventuale esistenza di ragioni oggettive; e la Cassazione, per quanto risulta, non si è ancora pronunciata espressamente su questa categoria dopo la sentenza europea. Il diritto c’è e si può far valere: non è però, oggi, una pratica automatica come quella dei supplenti annuali.

Carta del docente: che cosa chiedere e come A chi spetta Docenti con incarico annuale al 31 agosto o al 30 giugno: diritto riconosciuto dalla Cassazione nel 2023 e applicato dai tribunali.Docenti con supplenze brevi e saltuarie: esclusione dichiarata contraria al diritto dell’Unione dalla Corte di giustizia il 3 luglio 2025, salva la verifica di ragioni oggettive da parte del giudice. Per quali anni Gli anni scolastici in cui si è prestato servizio e non si è ricevuta la Carta. Nel caso deciso a Pisa erano tre, dal 2022/2023 al 2024/2025, per 1.500 euro complessivi. L’unico anno riconosciuto in via amministrativa ai supplenti annuali è il 2023 (art. 15 del d.l. 69/2023). Che cosa serve i contratti a tempo determinato di ciascun anno, o il certificato di servizio della scuola;il conteggio dei giorni di servizio per anno scolastico;nessuna prova del danno: non si chiede un risarcimento, si chiede un beneficio che la legge attribuisce. Che cosa si ottiene L’attivazione e l’accredito di 500 euro per ciascun anno scolastico sulla carta elettronica, da spendere per la formazione. Non si tratta di una somma in denaro e, secondo la sentenza di Pisa, non maturano interessi né rivalutazione. Le spese di giudizio sono a carico del Ministero. La valutazione resta sul caso concreto: la posizione di chi ha avuto incarichi annuali è più solida di quella di chi ha avuto solo supplenze brevi. Per un esame della propria situazione basta chiedere.

Tribunale di Pisa, sezione lavoro sentenza n. 1014/2026

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