Non indicare tutte le sedi non significa rinunciare alla supplenza: chi al proprio turno non ottiene l’incarico conserva il diritto a essere chiamato, secondo la sua posizione in graduatoria, quando le sedi che aveva chiesto si liberano. Il principio di diritto della sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026 — e perché riguarda quattro anni scolastici.
Avv. Nicola Favati
È una delle esperienze più amare del precariato scolastico: si presenta la domanda informatizzata, si aspetta il proprio turno, e l’incarico non arriva. Poi, a settembre, si scopre che la sede che si era chiesta è stata assegnata — nei turni successivi — a un collega con un punteggio più basso. L’amministrazione rispondeva che era colpa della domanda: non avendo indicato tutte le sedi disponibili, l’aspirante andava considerato rinunciatario, e la graduatoria scorreva oltre.
La Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026, ha stabilito che quella lettura è sbagliata. E lo ha fatto nella sede più autorevole possibile: un rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d’appello di L’Aquila proprio per avere un principio di diritto su una questione che aveva già diviso i tribunali di mezza Italia.
Il caso: una docente superata da chi aveva meno punti
La vicenda riguarda le Graduatorie provinciali per le supplenze della provincia di Chieti, anno scolastico 2022/2023. Una docente non era risultata assegnataria di alcun incarico, benché — come si legge nella sentenza — «sedi da lei richieste e divenute disponibili nel successivo turno di chiamata fossero state attribuite ad aspiranti con punteggi inferiori al suo».
Il Tribunale le aveva dato ragione, giudicando la procedura in contrasto con il principio meritocratico e con il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.); non potendo più assegnarle la supplenza, essendo l’anno scolastico esaurito, le aveva riconosciuto il risarcimento del danno, commisurato al punteggio che avrebbe maturato prestando il servizio che le spettava. Il Ministero ha impugnato, sostenendo che escludere dai turni successivi chi non ha selezionato tutte le sedi serve all’economicità e all’efficacia della procedura.
Il principio di diritto
La Corte ha risolto la questione enunciando questo principio:
«Il comma 4 dell’art. 12 dell’O.M. n. 112 del 2022 si interpreta, in combinato disposto con il successivo comma 10 del medesimo articolo, nel senso che la mancata indicazione da parte dell’aspirante alla supplenza di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto comporta la rinuncia esclusivamente alle preferenze non espresse, con la conseguenza che, nel caso in cui tali sedi siano le uniche disponibili al momento del suo turno di nomina, egli non sarà assegnatario del relativo incarico, senza che la mancata indicazione di tutte sedi/classi di concorso/tipologie di posto precluda il conferimento di supplenze sulle sedi/classi di concorso/tipologie di posto prescelte che dovessero rendersi disponibili, anche per effetto di rinuncia, nelle ulteriori fasi di attribuzione, nel rispetto della posizione occupata in graduatoria».
Tradotto: non indicare una sede significa rinunciare a quella sede, non all’incarico per l’intero anno scolastico. Se al proprio turno risultano libere soltanto sedi che non si erano chieste, non si ottiene nulla in quel momento — ma si resta in gioco. E quando una delle sedi che si erano indicate si libera, anche perché un altro collega ha rinunciato, quella sede va assegnata rispettando la graduatoria. Non si scorre oltre.
«Trattato» e «non trattato»: la distinzione che decide tutto
Il cuore del ragionamento sta in una parola dell’ordinanza ministeriale. Il comma 10 dell’art. 12 prevede che le disponibilità successive siano attribuite agli aspiranti collocati in graduatoria «successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura». Il Ministero leggeva quel «trattato» come “chiamato”: chi era arrivato al proprio turno, anche senza ottenere nulla, era stato trattato, e la procedura andava avanti senza di lui.
La Corte capovolge la lettura. Essere trattato «va inteso come essere assegnatario di incarico in conformità alle preferenze espresse, ancorché oggetto di successiva rinuncia», mentre la mancata assegnazione significa che il candidato non è stato trattato, «così da essere necessariamente coinvolto nei turni di attribuzione successivi». E quando per una sede già assegnata si liberano altri posti, bisogna ripartire dalla posizione in graduatoria di chi era stato trattato per quella sede, «con la conseguenza che non potranno essere pretermessi i soggetti collocati nelle posizioni intermedie che nella prima fase erano stati esclusi per difetto di disponibilità dei posti richiesti» — cioè: chi stava più in alto non può essere scavalcato.
In chiusura, la formula più netta della sentenza: «lo scorrimento alle posizioni successive in graduatoria può giustificarsi solo rispetto agli aspiranti che siano già risultati assegnatari di incarico nei precedenti turni di chiamata».
Il merito viene prima della speditezza
Il passaggio che vale la pena far conoscere è il motivo per cui la tesi ministeriale cade. La Corte osserva che quella lettura «non poggia su una chiara formulazione della norma» e che attribuisce «preminenza al turno di chiamata piuttosto che all’unitarietà della procedura di assegnazione», giustificando «la sostanziale pretermissione dell’aspirante in posizione poziore con l’esigenza di assicurare la speditezza nel conferimento delle supplenze».
Detta così, l’obiezione del Ministero si rivela per quello che è: un argomento di comodità amministrativa opposto a un diritto. E la Corte lo respinge perché quella interpretazione «collida con il canone di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., con il principio meritocratico sotteso alla regola del concorso di cui all’art. 97 Cost., nonché con la norma primaria, ossia con l’art. 4 della legge n. 124 del 1999». Il punteggio di graduatoria non è un numero amministrativo: è il merito, e l’efficienza di una procedura informatica non può cancellarlo.
Una precisazione, perché conta ed è stata spesso riportata male. La Cassazione non ha dichiarato illegittimo l’algoritmo: ha scelto la strada dell’interpretazione conforme, osservando che il tenore letterale della norma «è inequivoco nel limitare l’effetto abdicativo alle sole sedi non prescelte». La disposizione resta in vigore; quello che cade è il modo in cui l’amministrazione l’ha applicata. Il risultato pratico per il docente è lo stesso, ma la differenza si sente quando si costruisce una domanda in giudizio.
Quanti anni scolastici riguarda
Il principio interpreta l’O.M. n. 112 del 2022, che disciplina gli anni 2022/2023 e 2023/2024. Ma la Corte rileva espressamente che lo stesso meccanismo «è stato reiterato in termini pressoché identici» dall’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, relativa agli anni 2024/2025 e 2025/2026: il che estende la portata della lettura alla stessa formulazione riprodotta in quelle annualità.
E c’è un dato che, in una causa, vale molto. Con l’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026 il Ministero ha riscritto il comma 10, che ora riconosce le disponibilità successive agli «aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse». La Corte annota che la nuova formulazione è «in piena aderenza alla soluzione ermeneutica qui adottata» e che riprende, in sostanza, quella originaria dell’ordinanza del 2020. In altre parole: la regola corretta c’era nel 2020, è stata resa ambigua nel 2022 e nel 2024, ed è stata ripristinata nel 2026. Nel mezzo sono rimasti quattro anni di assegnazioni.
Che cosa può fare un docente
Chi in uno di quegli anni non ha ottenuto la supplenza e ha poi visto assegnare a colleghi con punteggio inferiore una sede che aveva indicato ha, oggi, un principio di diritto della Cassazione a sostegno della propria posizione. L’anno scolastico non si recupera: quello che si può chiedere è il risarcimento del danno — nel caso deciso in primo grado era stato commisurato al punteggio che la docente avrebbe maturato svolgendo la supplenza che le spettava, e il punteggio, per un precario, è la cosa che conta di più, perché pesa su tutte le graduatorie successive.
Va detto con onestà che la sentenza n. 18156/2026 è stata resa su rinvio pregiudiziale e si limita a enunciare il principio interpretativo: non liquida danni e non decide il caso, che torna alla Corte d’appello di L’Aquila. La quantificazione del pregiudizio resta affidata al giudice di merito.
Corte di cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 18156 del 5 giugno 2026