Due tentativi di impianto falliti, poi un ponte ancorato a tre denti — due dei quali sani, limati per farne pilastri — che cede portandosi via anche quelli. La dentista si difende dicendo di non essersi mai occupata di implantologia, e il Tribunale di Pisa le dà atto che è vero. La condanna lo stesso, per qualcosa di precedente: non aver guardato, prima di protesizzare, in che stato fosse l’osso
| SCHEDA TECNICA | |
| Provvedimento | Tribunale di Pisa, sentenza n. 1037/2026 – R.G. 3534/2023; giudice dott. Luca Pruneti; decisione ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.; pubblicazione 26 ottobre 2026 |
| Rito | Procedimento semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., preceduto da mediazione con esito negativo e da accertamento tecnico preventivo conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. |
| Parti | La paziente; l’odontoiatra che eseguì la protesizzazione; l’implantologo e la sua compagnia assicuratrice, terzi chiamati |
| Vicenda | Maggio 2018: due tentativi falliti di implantologia sugli elementi 11 e 12; successiva protesizzazione con ponte su cinque elementi ancorato a 13, 21 e 22; perdita della protesi e dei tre elementi di ancoraggio |
| Addebito | Mancato approfondimento diagnostico della situazione di partenza — grave perdita ossea quantitativa e qualitativa, rilevabile con esami radiologici tridimensionali — prima della protesizzazione; protesi incongrua sul piano strutturale e funzionale; limatura di due elementi vitali e integri usati come pilastri |
| Danno accertato | Spese mediche sostenute € 5.686,00; spese future per il ripristino dello stato quo ante € 16.300,00; inabilità temporanea di 35 giorni (5 al 50%, 30 al 25%); postumi permanenti del 3,25% |
| Criteri di liquidazione | Tabella delle lesioni di lieve entità ex art. 139 d.lgs. 209/2005, nei valori aggiornati dal D.M. 20 luglio 2026, richiamata dall’art. 7, comma 4, della legge 24/2017; danno morale riconosciuto nella misura del 25% |
| Domande respinte | Eccezione di improcedibilità per mancata mediazione; domanda di manleva e regresso della convenuta verso l’implantologo |
| Risarcimento riconosciuto | € 15.055,54, pari al 50% di un danno complessivo di € 30.111,08, oltre interessi dalla domanda; € 1.387,14 per spese di CTU dell’ATP; spese di lite di tutte e tre le controparti a carico della convenuta |
Il fatto clinico
Una paziente anziana, seguita da oltre dieci anni dalla stessa dentista, ha bisogno di due impianti nel settore frontale superiore, dopo un intervento di apicectomia sugli elementi 11 e 12. La dentista non si occupa di implantologia: chiama un implantologo, che per evitare spostamenti alla paziente viene a operare nel suo studio, con la propria équipe e i propri strumenti.
Il primo tentativo fallisce: gli impianti vengono rimossi. Si riprova, applicando nel frattempo un apparecchio mobile. Anche il secondo intervento si interrompe, con estrazione di tutte le viti; la paziente accusa da subito gonfiore e dolore alla mascella e al setto nasale.
A questo punto la dentista cambia strada e costruisce un ponte protesico su cinque elementi, ancorandolo a tre denti: il 13, il 21 e il 22. Due di questi tre — il 21 e il 22 — erano vitali e integri, e vengono limati per farne pilastri. Il ponte non risolve nulla: i dolori e le difficoltà di masticazione continuano, e alla fine la protesi si perde, portandosi via anche i tre elementi che la reggevano.
Dalla consulenza disposta dal giudice emerge che cosa non era stato fatto prima: nessuno dei due professionisti aveva rilevato la necessità di esami diagnostici specifici e di un intervento di rigenerazione ossea prima di inserire impianti e di protesizzare. La paziente presentava uno stato di grave perdita ossea, quantitativa e qualitativa, che un esame radiologico tridimensionale avrebbe mostrato e che, trattata, avrebbe consentito un piano di intervento alternativo — a detta dei consulenti potenzialmente risolutivo.
«Non me ne sono occupata io»
La difesa della dentista è lineare e, in sé, vera: per scelta professionale non ha mai fatto implantologia; gli impianti li ha messi il collega, con la sua équipe; lei si è limitata alla protesizzazione; le due attività sono indipendenti e distanti nel tempo. Il Tribunale prende atto che la professionista è «rimasta estranea all’attività implantologica». E la condanna lo stesso.
Il punto è che l’addebito non riguarda gli impianti. Riguarda ciò che viene dopo e che è interamente suo: le scelte diagnostiche e terapeutiche successive ai tentativi falliti. Chi prende in carico la fase protesica non eredita una situazione già definita da altri; eredita una bocca, e di quella bocca deve farsi un’idea propria prima di intervenire. Il rimprovero, testualmente, è «il mancato approfondimento della situazione di partenza del cavo orale della paziente».
Da quel mancato approfondimento discende tutto il resto: una protesi giudicata «incongrua sia dal punto di vista strutturale sia funzionale», ancorata a elementi che quello stato osseo non poteva sostenere, e il sacrificio di due denti sani per farne pilastri. L’approccio diagnostico, conclude il Tribunale, «è stato deficitario e ha concorso causalmente alla verificazione del pregiudizio».
Vale la pena notare come il giudice risponde all’obiezione difensiva più seria, quella secondo cui la consulenza non avrebbe indicato quale fosse la condotta alternativa diligente esigibile dalla professionista: il collegio peritale, osserva, ha risposto «in forma compiuta e persuasiva» anche su questo. L’alternativa c’era ed era nominabile — l’esame radiologico tridimensionale, la rigenerazione ossea, un piano diverso — e questo è ciò che rende l’addebito qualcosa di più di un rimprovero generico di esito infausto.
Un ultimo dettaglio processuale che merita attenzione. La consulenza dell’accertamento tecnico preventivo era stata contestata perché il consulente di parte della dentista non era stato messo in condizione di partecipare all’avvio delle operazioni peritali. Il giudice ha ritenuto fondata la censura e ha disposto una nuova consulenza — che ha confermato esattamente gli stessi profili di responsabilità. Il vizio procedurale fa rifare la perizia; non ne cambia il contenuto.
| PRINCIPI DI DIRITTO 1. In tema di responsabilità sanitaria il danneggiato deve provare il rapporto, l’aggravamento della situazione patologica e il nesso causale con la condotta; resta a carico del professionista la prova di aver eseguito diligentemente la prestazione e che gli esiti siano dipesi da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. n. 18392/2017; n. 21177/2015; n. 17143/2012, richiamate in sentenza). 2. Il professionista che interviene in una fase successiva del trattamento risponde del mancato approfondimento della situazione di partenza, anche quando sia rimasto estraneo alla fase precedente eseguita da altri. 3. Il danneggiato che abbia transatto con uno dei coobbligati solidali rinunciando alla solidarietà, e che agisca poi contro l’altro contenendo la domanda alla sua quota, azzera l’interesse di quest’ultimo alla chiamata in causa del primo: quella quota è debito proprio, e su di essa non è configurabile né garanzia né regresso. |
Perché la chiamata in causa del collega era inutile
È la parte più istruttiva per chi imposta una causa di questo tipo, e vale la pena ricostruirla dall’inizio.
La consulenza dell’accertamento tecnico preventivo aveva attribuito ai due professionisti una responsabilità paritaria, 50% ciascuno. L’implantologo e la sua assicurazione hanno transatto con la paziente la quota di loro competenza, versandole direttamente le somme; nella transazione la paziente ha rinunciato alla solidarietà ai sensi dell’art. 1311 c.c. Poi ha agito in giudizio contro la sola dentista, chiedendo il 50% del danno — non un euro di più.
Quella scelta di perimetro ha chiuso in anticipo ogni via di uscita alla convenuta. Il Tribunale lo spiega con un ragionamento per ipotesi: se la sua responsabilità fosse risultata minore del 50%, la domanda sarebbe stata accolta in misura ridotta, senza nulla da chiedere al collega; se fosse risultata maggiore, l’eccedenza sarebbe comunque rimasta fuori dal petitum. In nessuno dei due scenari c’era qualcosa da recuperare. L’interesse alla chiamata del terzo mancava «ab origine».
La conseguenza pratica è pesante: la convenuta, oltre al risarcimento, è stata condannata a rimborsare le spese di lite non solo alla paziente, ma anche all’implantologo e alla sua compagnia, che aveva a propria volta chiamato in causa. Il giudice ha mitigato la liquidazione «in ragione della non comune fattispecie», ma il principio di causalità ha fatto il suo corso.
Quanto è stato liquidato
Il danno patrimoniale è la voce prevalente e si compone di due poste: € 5.686,00 già spesi dalla paziente per prestazioni mal eseguite e € 16.300,00 di spese future necessarie a ripristinare lo stato precedente. Il danno alla persona, invece, è contenuto: 35 giorni di inabilità temporanea e postumi permanenti del 3,25%.
Trattandosi di lesioni di lieve entità, la liquidazione segue la tabella dell’art. 139 del codice delle assicurazioni private, richiamata in materia sanitaria dall’art. 7, comma 4, della legge 24/2017, nei valori aggiornati dal D.M. 20 luglio 2026 — il decreto annuale che ha portato il primo punto di invalidità permanente a € 988,45 e l’inabilità temporanea assoluta a € 57,64 al giorno. Ne derivano € 576,40 per l’inabilità temporanea ed € 2.728,12 per i postumi, maggiorati del 25% a titolo di danno morale «vista anche la delicatezza dell’area attinta dall’operato dei professionisti e la sintomatologia dolorosa attestata in CTU»: € 4.130,80 in tutto.
Sommando le spese di CTU dell’accertamento preventivo si arriva a € 30.111,08, di cui la metà — € 15.055,54 — posta a carico della convenuta nella misura chiesta.
Valutazione sul rischio clinico
Questa vicenda è piccola per importi e grande per quello che dice sull’organizzazione delle cure odontoiatriche private.
Due professionisti hanno lavorato nella stessa bocca, nello stesso studio, a distanza di mesi, e nessuno dei due ha fatto l’inquadramento di partenza. L’implantologo è arrivato per eseguire una prestazione già decisa; la dentista ha ripreso in mano il caso dopo il fallimento, trattandolo come un problema protesico. Il passaggio di consegne fra i due non è mai stato un momento di riesame: ciascuno ha assunto che l’altro avesse guardato ciò che a lui non competeva guardare. È il classico problema senza proprietario, e qui ha una soluzione tecnica banale — un esame radiologico tridimensionale — che nessuno ha chiesto.
Il secondo punto riguarda la soglia di prudenza prima di una scelta irreversibile. Limare due denti vitali e integri per farne pilastri non è un atto reversibile: se il ponte cede, quei denti non tornano. Una decisione di questo tipo dovrebbe alzare, non abbassare, il livello di accertamento diagnostico richiesto prima di procedere — e invece è stata presa sulla base della stessa valutazione sommaria che aveva già prodotto due fallimenti implantari.
C’è infine un dato che il Tribunale non ha dovuto affrontare, perché la condanna si regge su altro, ma che resta agli atti come allegazione della paziente: la mancata consegna sia della documentazione sul quadro diagnostico antecedente l’intervento sia della scheda di consenso informato. Nel contenzioso odontoiatrico è un’assenza ricorrente, e la prima conseguenza non la subisce il paziente: la subisce il professionista, che si trova a dover dimostrare il proprio diligente adempimento senza avere in mano i documenti con cui dimostrarlo.