I diritti dei docenti con contratto a tempo determinato. Uno sguardo al contenzioso contro il MIM

La discriminazione del lavoro precario è un vezzo della scuola italiana a cui i Tribunali pongono in argine grazie alle decisioni della Corte di Giustizia Europea
Studi BeF

Carta docente, Retribuzione Professionale Docenti, Indennità per le ferie non riconosciute, risarcimenti per l’illegittima apposizione di termine al contratto e riallineamento dell’anzianità retributiva con l’effettiva anzianità di servizio, sono rivendicazioni dei precari che hanno trovato sicuro accoglimento nella aule dei Tribunali europei e nazionali (Corte di Giustizia, Corte di Cassazione, Corti d’Appello e Tribunali) sotto il profilo dell’illegittima discriminazione per disparità di trattamento con i colleghi di ruolo e che il MIM continua a porre in essere a costo di sonore batoste giurisprudenziali.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito pur utilizzando i docenti precari come colonna portante del sistema scolastico italiano continua a discriminare questa categoria di lavoratori attraverso il mancato riconoscimento di vari istituti retributivi e giuridici che, invece, riconosce ai docenti assunti a tempo indeterminato.

Il principio giuridico su cui si basano le sentenze a favore dei precari della scuola è stato più volte affermato dalla Corte di Giustizia Europea e recepito dai giudici nazionali: se non esistono “ragioni oggettive” che giustificano la disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, la disparità deve essere dichiarata illegittima e deve essere ripristinata la parità di trattamento. E nel caso dei docenti con contratto a tempo determinato, la Corte di Giustizia e la Corte di Cassazione hanno più volte ribadito che l’apposizione del termine al contratto di lavoro non è di per sé una “ragione oggettiva” per discriminare il trattamento economico del lavoratore a tempo determinato rispetto a tempo indeterminato.

Il fronte del contenzioso è ampio, è sostenuto dalle organizzazioni sindacali, è confermato da innumerevoli sentenze dei Giudici del Lavoro e riguarda diversi aspetti. Il contenzioso più recente è quello della carta docente. Dopo la decisione della Corte di Giustizia del maggio 2022 i Tribunali del lavoro hanno riconosciuto il diritto alla Carta ai docenti con contratto a tempo determinato che hanno svolto supplenze fino al termine delle attività didattiche (Cassazione 29961/2023 del 4/10/2023). In un anno e mezzo il Ministero è stato travolto da una valanga di sentenze tanto da non riuscire più a dare esecuzione ai giudicati che si sono formati, obbligando i docenti vittoriosi ad ulteriori giudizi di ottemperanza presso i Tribunali Amministrativi Regionali, anche questi vincenti per i precari ma costosi per il Ministero e per le tasche dei contribuenti.

Vi è poi il contenzioso che riguarda  la Retribuzione Professionale Docenti (voce retributiva del valore di 182 euro mensili) che il Ministero nega ai precari che hanno stipulato contratti brevi (Cass., ord. 27.7.2018, n. 20015) .

Altre sentenze hanno ad oggetto la monetizzazione delle ferie non godute, spesso calcolata al ribasso o addirittura negata dal Ministero quando, invece, la Corte di Cassazione, anche con la recente ordinanza 9860/2024, ha ribadito che in nessun caso il docente a termine può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste. Esiste poi il più vasto contenzioso che ha ad oggetto la ricostruzione di carriera pre ruolo sulla base dell’anzianità di servizio effettiva e non sulla base dei criteri contrattuali che la giurisprudenza ritiene illegittimi per il diverso valore attribuito all’anzianità di servizio durante il precariato rispetto al pieno riconoscimento dell’anzianità durante il ruolo. In altre particolari condizioni di lavoro la giurisprudenza ha addirittura sanzionato il Ministero, condannandolo al risarcimento dei danni a favore dei docenti, per l’illegittima reiterazioni di contratti a tempo determinato per un periodo superiore ai 36 mesi.

Il prossimo potenziale contenzioso di portata generale riguarda tutti i docenti che hanno lavorato nell’anno 2013, sia in ruolo che come precari. E’ noto che in conseguenza della legislazione di contenimento della spesa il Ministero nega il riconoscimento ai fini dell’anzianità giuridica ed economica dell’annualità lavorata nel 2013. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze del marzo scorso ha ribaltato la ricostruzione del Ministero affermando che il blocco del riconoscimento non può durare per tutta la vita lavorativa del dipendente ma, secondo una lettura costituzionalmente orientata, deve essere limitata al periodo temporale per il quale si è resa necessaria la misura contenitiva (Corte Appello Firenze Sent. 66/2024). Si tratta di una sentenza importante, sia per la qualità della pronuncia, che argomenta in modo logico, condivisibile e coerente la ricostruzione del diritto, sia per la rilevanza che riveste il giudice di secondo grado, destinato ad orientare i tribunali in decisioni analoghe. Come si comprende il fronte del contenzioso è ampio e non sembra che il Ministero voglia assumere decisioni di contenimento, magari riconoscendo spontaneamente i diritti affermati nelle sentenze.

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