VERTENZA PER LA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

La vertenza è rivolta ai docenti con contratto a tempo determinato al 30 giugno e consente di rivendicare l’indennità per le ferie non godute. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 7.5.2025. Il valore dell’indennità è commisurata alla retribuzione per il medesimo periodo di mancate ferie. Il diritto si prescrive dopo 10 anni.
Studi BeF

La sentenza della Corte di Cassazione n. 15415/24 ha statuito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all’ indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’ indennità sostitutiva. In particolare, il docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno”.

Ancora più recente l’ordinanza 11968 del 7.5.2025 con la quale la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: ‹‹Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, in particolare, l’art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all’art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell’indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro››.

L’orientamento è inequivocabile e smentisce la legittimità della prassi in uso in molti istituti scolastici in cui i docenti sono stati collocati in ferie d’ufficio senza alcuna comunicazione da parte della scuola. Di conseguenza, in mancanza di una esplicita comunicazione al docente dell’assegnazione delle ferie, al termine del rapporto di lavoro sarà dovuta l’indennità sostitutiva delle ferie.

Pertanto, tutti i docenti con contratto a tempo determinato con scadenza al 30 giugno che non hanno ricevuto alcuna comunicazione sulla concessione delle ferie potranno avanzare richiesta per la monetizzazione delle ferie non usufruite.

La Giurisprudenza ha poi affermato che la monetizzazione delle ferie ha una funzione risarcitoria del diritto. Ciò significa che il diritto si prescrive in 10 anni (e non 5 come avviene per gli istituti retributivi). Quindi il diritto alla monetizzazione delle ferie potrà essere rivendicato per i contratti stipulati negli ultimi dieci anni con scadenza al 30 giugno.

La questione è già esaminata nella sezione del sito degli Studi dedicata alla Giurisprudenza di merito e a quella della Corte di Cassazione, ora è il momento della rivendicazione.

Per la valutazione delle singole posizioni individuali e per procedere all’interruzione della prescrizione, i docenti interessati possono scrivere e chiedere informazioni alle seguenti email: vertenzaferie@studibef.it oppure segreteria@studibef.it – tel 050 806895

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