La Corte di Cassazione Sez. Lavoro con la sentenza n. 1726/2025 del 21.5.2025 (Cass. Sez. Lav n 1726 2025) ha riformato la sentenza della Corte d’Appello di Firenze (la n. 66 del 2024) con la quale si affermava il diritto dei docenti a vedersi riconoscere l’annualità lavorata nell’anno 2013 ai fini del calcolo degli scaglioni retributivi.
Com’è noto nel sistema scolastico la retribuzione è collegata ad automatismi di crescita in cui l’anzianità di servizio determina i vari scaglioni retributivi. Per motivi di contenimento della spesa pubblica con la legge 122/2010 si è stabilito che il servizio prestato negli anni compresi fra il 2010 ed il 2013 non doveva essere utile a fini economici.
Secondo la Corte d’Appello di Firenze, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’unica interpretazione legittima del blocco delle progressioni è quella di non consentire un aumento del trattamento economico dei dipendenti nello stesso periodo bloccato, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di progredire nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi. Di conseguenza la Corte d’Appello di Firenze condannava il Ministero a corrispondere al docente le differenze retributive, in quanto dovute, calcolate sulla base della nuova ricostruzione di anzianità comprensiva dell’anno 2013 oltre alla relativa regolarizzazione previdenziale.
Con la sentenza n. 1726/2025 la Corte di Cassazione ha ribaltato il precedente, cassandolo, della Corte d’Appello di Firenze.
Secondo la Corte di Cassazione, invece, è corretta l’interpretazione data dal Ministero in questi anni secondo cui, ai fini retributivi, per tutta la durata del rapporto di lavoro i dipendenti della scuola non potranno vedersi riconoscere e poi conteggiata l’annualità lavorata nell’anno 2013.
Sempre secondo la sentenza della Corte di Cassazione, ferma restando la valutabilità dell’anno 2013 ai fini giuridici per diversi istituti contrattuali come la mobilità, la partecipazione ai concorsi, l’individuazione dei docenti soprannumerari nelle graduatorie interne di istituto, l’annualità lavorata non può avere alcun effetto dal punto di vista retributivo, quindi nel passaggio da una fascia stipendiale all’altra.
Il blocco stipendiale, sempre secondo la sentenza della Cassazione, potrebbe legittimamente essere superato per effetto della contrattazione collettiva, come avvenuto per le precedenti annualità 2011 e 2012.
La questione, pertanto, potrà riaprirsi in sede di contrattazione collettiva, previo reperimento delle risorse necessarie a coprire le differenze retributive dovute ai dipendenti del comparto scuola