Un uomo arriva in pronto soccorso con febbre e dolori addominali e torna a casa con una diagnosi di febbre virale. Due giorni dopo è in sala operatoria per una peritonite diffusa. La consulenza disposta nell’accertamento tecnico preventivo aveva escluso ogni responsabilità; il paziente ha rifiutato quel verdetto, ha chiesto il rinnovo della perizia e l’ha ottenuto. Il nuovo collegio ha trovato, sulle stesse immagini, un ascesso di sette centimetri
| SCHEDA TECNICA | |
| Provvedimento | Tribunale di Firenze, Quarta sezione civile, sentenza n. 4716/2026 – R.G. 10926/2024; giudice dott.ssa Michela Boi; discussione orale all’udienza del 13 ottobre 2026; decisa il 31 ottobre, pubblicata il 2 novembre 2026 |
| Rito | Procedimento semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. del 2018 |
| Parti | Il paziente; l’azienda sanitaria presso il cui presidio ospedaliero era stato eseguito il primo accesso |
| Vicenda | 27 settembre 2014: accesso al pronto soccorso per febbre e dolori addominali, dimissione in serata con diagnosi di febbre di verosimile origine virale. Due giorni dopo, secondo accesso, ricovero ed emicolectomia destra d’urgenza per peritonite diffusa in ascesso pericecale da appendicite gangrenosa. Seguono due ricoveri per occlusione e sub occlusione intestinale e, il 3 dicembre, un intervento di ileo-colostomia |
| Errore accertato | Mancata identificazione ecografica di una formazione ascessuale periappendicolare di circa sette centimetri, «in sede ben esplorabile», e conseguente omesso approfondimento tomografico |
| Istruttoria | La CTU dell’accertamento preventivo aveva escluso ogni responsabilità; in corso di causa il giudice ne ha disposto il rinnovo, affidandolo a un collegio composto da un medico legale e da uno specialista in chirurgia generale. La nuova relazione è di segno opposto |
| Danno accertato | Invalidità permanente del 15%, comprensiva del danno estetico; inabilità temporanea di 70 giorni (10 assoluta, 20 al 75%, 20 al 50%, 20 al 25%) |
| Criteri di liquidazione | Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, quale parametro privilegiato secondo Cass. civ., Sez. III, n. 8630 del 7 aprile 2026; nessuna personalizzazione e nessun danno morale, per difetto di allegazione specifica |
| Risarcimento riconosciuto | € 45.999,09 (€ 43.751,89 per l’invalidità permanente ed € 2.247,20 per quella temporanea), oltre interessi e rivalutazione dalla data dell’evento; spese di lite € 9.623,00, comprese quelle dell’ATP; spese di CTU di entrambe le fasi a carico della struttura |
Il fatto clinico
Il 27 settembre 2014 un uomo si presenta al pronto soccorso con febbre e forti dolori addominali. Gli eseguono gli esami del caso, fra cui un’ecografia dell’addome che non rileva alterazioni significative, e in serata lo dimettono con una diagnosi di «febbre di verosimile origine virale in corso di accertamento» e una terapia da seguire a casa.
Due giorni dopo è di nuovo lì, con dolore addominale diffuso e febbre persistente. Questa volta viene ricoverato e portato d’urgenza in sala operatoria per un’emicolectomia destra. La diagnosi di dimissione, il 9 ottobre, è «peritonite diffusa in ascesso pericecale da appendicite gangrenosa con sofferenza ischemica dell’ultima ansa ileale e del ceco».
Non finisce lì. A novembre torna due volte per occlusione e sub occlusione intestinale; il 3 dicembre viene ricoverato di nuovo e subisce un secondo intervento, di ileo-colostomia. Resteranno un’invalidità permanente del 15% e settanta giorni di inabilità temporanea.
La perizia rifatta
Prima di andare in causa il paziente aveva promosso un accertamento tecnico preventivo. Il collegio nominato in quella sede aveva concluso escludendo qualsiasi profilo di responsabilità dei sanitari e negando il nesso causale fra la loro condotta e il suo quadro clinico.
È il momento in cui la maggior parte di queste vicende si chiude. Qui invece il paziente ha agito in giudizio proprio per contestare quelle risultanze e chiedere il rinnovo della consulenza — e il giudice, ritenuto necessario «indagare alcuni aspetti nuovi emergenti dalle allegazioni», lo ha disposto, affidando l’incarico a un collegio composto da un medico legale e da uno specialista in chirurgia generale.
La nuova relazione ribalta l’esito. I consulenti individuano una criticità precisa nel primo accesso: la «mancata identificazione ecografica di una formazione ascessuale di dimensioni rilevanti ed in sede ben esplorabile», che ha «determinato una sottostima del quadro clinico ed ha conseguentemente impedito l’attivazione del corretto percorso diagnostico». Quella formazione — un ascesso periappendicolare di circa sette centimetri — sarà documentata due giorni dopo dalla TC e poi dall’esame istologico del pezzo operatorio.
Il ragionamento causale è altrettanto netto. L’errore iniziale ha impedito di riconoscere la patologia addominale e ha fatto mancare l’approfondimento tomografico che avrebbe «verosimilmente consentito di formulare la diagnosi in occasione del primo accesso»; diagnosticato per tempo, il paziente avrebbe avuto «una probabilità largamente prevalente di essere avviato a un trattamento conservativo iniziale», evitando la rottura dell’ascesso e la peritonite purulenta diffusa. Anche nell’ipotesi residua in cui l’intervento si fosse comunque reso necessario — circa il 7% dei casi —, sarebbe avvenuto in condizioni cliniche meno gravi.
La difesa della struttura ha opposto un argomento che si incontra spesso: la diagnosi di appendicite è essenzialmente clinica, i sintomi sono aspecifici e comuni a molte patologie infiammatorie, e il rischio di confonderla è elevato. Il Tribunale replica in una riga che vale la pena sottolineare: sono considerazioni «di carattere generale», che «non si confrontano tuttavia con il caso concreto». L’addebito non è di non aver indovinato una diagnosi difficile: è di non aver visto, in un quadro clinico «fortemente suggestivo per patologia infettiva intra-addominale», una massa di sette centimetri che l’ecografia stava esplorando.
| PRINCIPI DI DIRITTO 1. Le risultanze della consulenza svolta nell’accertamento tecnico preventivo non vincolano il giudice del successivo giudizio di merito: ove la parte ne contesti le conclusioni e prospetti aspetti meritevoli di approfondimento, il rinnovo della CTU può essere disposto e l’esito può risultare opposto. 2. Le considerazioni di carattere generale sulla difficoltà diagnostica di una patologia non valgono a escludere la responsabilità quando l’addebito è specifico e riguarda il mancato rilievo di un reperto obiettivo nel corso di un’indagine strumentale già eseguita. 3. La Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 costituisce il parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni anche per fatti anteriori al 5 marzo 2025, con obbligo di motivazione puntuale in caso di scostamento. 4. Le circostanze che giustificano la personalizzazione del danno sono un fatto costitutivo della pretesa e vanno allegate in modo circostanziato già nell’atto introduttivo; il danno morale non può essere riconosciuto in via automatica in presenza di un danno biologico, pena la duplicazione risarcitoria. |
Il calcolo, e perché dei centodiciottomila chiesti ne sono stati liquidati quarantaseimila
Sulla liquidazione la sentenza registra un passaggio che riguarderà ormai tutte le cause sanitarie con postumi sopra il 9%: il danno biologico permanente è liquidato con la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, e non con le tabelle milanesi. Il fondamento è la pronuncia con cui, nell’aprile 2026, la Cassazione — decidendo su rinvio pregiudiziale — ha qualificato la T.U.N. come parametro privilegiato per la liquidazione equitativa del danno da macrolesioni, applicabile anche a sinistri anteriori al 5 marzo 2025 e anche fuori dalla responsabilità da circolazione, con obbligo di motivazione puntuale per chi se ne discosti. Quindici punti di invalidità valgono, su quella tabella, € 43.751,89; i settanta giorni di inabilità temporanea, altri € 2.247,20.
Il ricorrente aveva chiesto € 117.726,25. La differenza non sta nella tabella: sta in due voci che non gli sono state riconosciute.
La personalizzazione — fino al 50%, come richiesto — è stata negata perché nel ricorso non erano state allegate circostanze di fatto specifiche, e quelle comparse nelle note conclusive sono state giudicate «astratte e generiche». Le circostanze che giustificano la personalizzazione, ricorda il Tribunale richiamando la Cassazione, sono un fatto costitutivo della pretesa: vanno dette nell’atto introduttivo, in modo circostanziato, non evocate alla fine.
Il danno morale è stato negato per la stessa ragione, in assenza di qualsiasi allegazione. La prova può anche essere presuntiva, osserva la sentenza, ma non si può riconoscerlo per automatismo ogni volta che c’è un danno biologico: si tradurrebbe in una duplicazione risarcitoria, e resta onere del danneggiato allegare e provare i fatti secondari che rendono rappresentabile quella sofferenza.
Un ultimo punto, piccolo ma operativo. La struttura aveva chiesto di condannare il ricorrente alle spese ex art. 91 c.p.c. per aver rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa formulata dal collegio peritale. Respinta: ai fini di quella norma la proposta deve venire dal giudice, non dai consulenti.
Valutazione sul rischio clinico
Il margine era di due giorni. Non è un ritardo diagnostico di mesi, di quelli che si misurano in stadiazioni perdute: è la distanza fra un ascesso ancora contenuto e una peritonite diffusa, e in quello scarto stanno un intervento demolitivo, una stomia e il suo successivo riconfezionamento.
Il punto di rottura non è stato un sintomo trascurato, ma un esame eseguito e letto male. L’ecografia c’era, è stata fatta, e ha refertato l’assenza di alterazioni significative su una raccolta di sette centimetri che i consulenti definiscono «in sede ben esplorabile». È il tipo di evento che nessuna check-list sul percorso intercetta — il percorso era stato seguito — e che solo un sistema di revisione dei referti per immagini, o una soglia esplicita di escalation quando il quadro clinico diverge dall’esito strumentale, può ridurre.
Da qui il secondo insegnamento, che è di metodo prima che di clinica. Il quadro era «fortemente suggestivo per patologia infettiva intra-addominale»: in una situazione del genere un’ecografia negativa non è una risposta, è una discordanza. I consulenti scrivono che il sospetto avrebbe dovuto «quantomeno» essere posto e indurre alla TC. Tradotto in termini organizzativi: quando il sospetto clinico e l’indagine di primo livello non concordano, l’esito negativo del secondo non chiude il caso.