Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 176/2024, esclude che l’indennità per le mansioni superiori possa essere “assorbita” dalla posizione economica: i due compensi si cumulano. Il Ministero condannato a pagare le differenze a sette assistenti amministrativi, con le spese di lite
Il caso
Sette assistenti amministrativi in servizio nelle scuole, inquadrati nell’area B del personale ATA e titolari della prima o della seconda posizione economica, avevano svolto per anni — dal 2019 al 2023, sulla base di regolari incarichi di conferimento — le mansioni superiori di sostituto del DSGA, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Per quel lavoro avevano percepito l’indennità di funzioni superiori prevista dal contratto collettivo, ma in misura ridotta: l’amministrazione ne aveva infatti decurtato l’importo corrispondente alla posizione economica già in godimento, considerando quest’ultima “assorbita” nell’indennità. In altri casi era accaduto l’inverso: era stata la posizione economica a non essere corrisposta per intero.
I lavoratori si sono quindi rivolti al giudice del lavoro chiedendo due cose distinte: il pagamento integrale dell’indennità per le mansioni superiori effettivamente svolte, pari al differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento, e il riconoscimento pieno dei benefici della posizione economica, che spetta al personale dell’area B come valorizzazione professionale a prescindere dalla sostituzione del DSGA.
La decisione
Il Tribunale accoglie il ricorso. In via preliminare respinge l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall’amministrazione: i crediti azionati maturavano dall’anno scolastico 2019/2020 in poi ed erano quindi tutti entro i termini. Nel merito, lo svolgimento delle mansioni superiori risultava provato per tabulas dai decreti di conferimento degli incarichi prodotti in giudizio, e il fondamento del diritto alla retribuzione delle mansioni superiori sta nella legge stessa, oltre che nel contratto collettivo.
L’unico correttivo riguarda alcune somme che l’amministrazione aveva versato prima del deposito del ricorso: di queste il giudice tiene conto, deducendole dagli importi richiesti. Per il resto la condanna è integrale: il Ministero deve pagare a ciascun ricorrente le differenze tra l’indennità percepita e quella dovuta, oltre ai benefici della posizione economica non corrisposti, per un totale — sommando le posizioni dei sette lavoratori come dettagliate nel dispositivo — di circa 76.000 euro, con gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Perché i due compensi si cumulano
Il nodo giuridico della causa era l’“assorbimento”: l’amministrazione sosteneva che indennità di funzioni superiori e posizione economica non fossero cumulabili, essendo la seconda già un compenso per compiti di maggiore responsabilità. Il Tribunale — richiamando un orientamento di merito ormai consolidato e i propri stessi precedenti sul punto — ricostruisce diversamente il rapporto tra i due istituti. L’indennità per la sostituzione del DSGA retribuisce lo svolgimento effettivo di mansioni superiori e trova fondamento diretto nel contratto collettivo e nella legge. La posizione economica è altra cosa: è il risultato di una valorizzazione professionale conseguita con un percorso formativo, che riguarda il personale dell’area B in quanto tale e non è necessariamente collegata alla funzione di DSGA.
«dalla lettura della sequenza contrattuale del 2007 emerge chiaramente che le parti sociali avevano ben presente l’eventualità che un assistente amministrativo fosse chiamato a supplire all’assenza del DSGA […] e tuttavia nulla hanno previsto in tema di “assorbibilità” dei rispettivi emolumenti, sicché deve ritenersi che abbiano inteso mantenere il diritto a percepire l’indennità per funzioni superiori in misura integrale, a prescindere dalla attribuzione del compenso per le posizioni»
Tribunale di Bergamo, sentenza n. 172/2014, richiamata e condivisa dal Tribunale di Arezzo
Se le parti sociali avessero voluto l’assorbimento, lo avrebbero scritto: non avendolo previsto, i due emolumenti restano distinti e vanno corrisposti entrambi per intero. Né l’esercizio della funzione di DSGA impedisce lo svolgimento delle ordinarie funzioni di assistente amministrativo, che la posizione economica remunera.
Un orientamento ormai stabile
La sentenza si inserisce con dichiarata continuità in una linea giurisprudenziale che lo stesso Tribunale di Arezzo aveva già affermato per tre volte — nel 2019, nel 2021 e nel 2022 — nei giudizi promossi in precedenza da alcuni degli stessi lavoratori, e che trova riscontro in decisioni conformi di altri tribunali. Il giudice dà atto che, a oggi, non risultano mutamenti giurisprudenziali in senso contrario. È un dato che merita attenzione anche sul piano collettivo: a fronte di un orientamento ripetutamente affermato, l’amministrazione ha continuato ad applicare l’assorbimento, costringendo i lavoratori a ricorrere in giudizio — in alcuni casi più volte — per ottenere somme il cui fondamento era già stato accertato.
Coerente, del resto, il regime delle spese: nessuna compensazione. Il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione soccombente, liquidandole in 5.300 euro per compensi oltre spese generali al 15%, contributo unificato, IVA e cassa, dando atto che la causa era documentale e priva di questioni giuridiche di particolare rilievo.
Che cosa significa per il personale ATA
Per gli assistenti amministrativi chiamati a sostituire il DSGA — una situazione frequentissima, vista la cronica scopertura di quei posti — la sentenza conferma tre punti fermi: l’indennità di funzioni superiori spetta in misura integrale, pari al differenziale tra i livelli iniziali di inquadramento, per tutta la durata dell’incarico; la posizione economica eventualmente posseduta si aggiunge e non si sottrae; i pagamenti parziali ricevuti nel frattempo non estinguono il diritto, ma vengono semplicemente detratti dal dovuto. Resta fermo il limite della prescrizione quinquennale dei crediti retributivi, che rende rilevante il tempo: i periodi più risalenti si perdono se non azionati.
Scheda tecnica e riferimenti
- Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, sentenza n. 176/2024 (R.G. 142/2024), giudice del lavoro dott. Giorgio Rispoli, resa all’esito di trattazione scritta e depositata il 27 marzo 2024; accoglimento con condanna al pagamento delle differenze retributive (complessivamente circa 76.000 euro per sette ricorrenti, dedotte le somme già corrisposte) oltre interessi legali; spese secondo soccombenza.
- Fonti del diritto all’indennità: art. 69 CCNL scuola 1994/97, richiamato dal CCNL 2006-2009 (indennità pari al differenziale dei livelli iniziali di inquadramento per la sostituzione del DSGA superiore a quindici giorni); art. 52 d.lgs. 165/2001 e d.lgs. 387/97, citato in sentenza quale fondamento legale della retribuzione delle mansioni superiori.
- Posizione economica: art. 62 CCNL 29 novembre 2007 e art. 2 della sequenza contrattuale; nessuna previsione di assorbimento rispetto all’indennità di funzioni superiori.
- Precedenti conformi richiamati: Trib. Roma n. 3759/2015; Trib. Bergamo n. 172/2014; Trib. Reggio Emilia n. 52/2019; Trib. Arezzo n. 69/2019, n. 98/2021 e n. 206/2022.
- Spese di lite: liquidate ex D.M. 55/2014, scaglione di valore 52.000-260.000 euro, in 5.300 euro per compensi oltre spese generali al 15%, contributo unificato, IVA e C.P.A., con distrazione al procuratore antistatario ove richiesto.
Nota. La sentenza commentata non è stata patrocinata dallo studio: la presente scheda ha esclusiva finalità di documentazione e commento giurisprudenziale, nell’ambito dell’attività di monitoraggio dell’Osservatorio sul contenzioso del lavoro scolastico.
Il presente articolo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa e non costituisce parere legale. Ogni situazione individuale richiede una valutazione specifica.
Osservatorio sul Lavoro nella Scuola — Studi Legali Baldi & Favati — www.studibef.it