Dopo otto anni di precariato lo stipendio deve salire

Studi BeF

Conclusa la fascia 0-8 il docente a termine ha diritto all’inquadramento nella fascia retributiva 9-14 e agli arretrati. L’Amministrazione non vi provvede d’ufficio: il riconoscimento passa dal giudice del lavoro, e ogni anno di attesa cancella un’annualità di arretrati

Il docente che presta servizio con contratti a termine percepisce il trattamento economico iniziale anche dopo dieci o quindici anni di servizio, come se ogni anno scolastico azzerasse quello precedente. Da un decennio la Corte di cassazione afferma che tale differenza è illegittima: a parità di lavoro svolto, l’anzianità maturata a termine vale quanto quella del personale di ruolo, e chi ha esaurito la fascia iniziale ha diritto al passaggio di gradino. Il diritto non si traduce tuttavia in alcun automatismo: nessun ufficio vi provvede d’iniziativa, e l’unica via percorsa finora è il ricorso al giudice del lavoro.

LA VERTENZA IN SINTESI

Di cosa si trattaIl passaggio alla fascia stipendiale superiore per chi insegna con contratti a tempo determinato
Chi riguardaI docenti a termine, in servizio o che hanno smesso, che hanno esaurito la fascia iniziale 0-8 da precari
Su cosa si fondaLa regola europea di parità di trattamento fra lavoratori a termine e a tempo indeterminato (clausola 4 della direttiva 1999/70/CE)
Come si contano gli anniSul servizio realmente prestato, sommando anche spezzoni e supplenze brevi
Come si ottieneCon il ricorso al giudice del lavoro: non esiste alcun riconoscimento automatico né in via amministrativa
Quanto tempo si haCinque anni per ciascuna mensilità arretrata, che decorrono anche mentre il rapporto di lavoro è in corso
Cosa si ottieneL’inquadramento nella fascia corrispondente all’anzianità reale e il pagamento delle differenze di stipendio arretrate

1. Lo stipendio dei docenti sale a gradini

La retribuzione del personale docente non progredisce in misura costante di anno in anno. Aumenta per scatti, al superamento di determinate soglie di anzianità. I gradini previsti dal contratto collettivo sono sei: da 0 a 8 anni, da 9 a 14, da 15 a 20, da 21 a 27, da 28 a 34 e da 35 in poi.

Il primo gradino è di gran lunga il più lungo, e copre l’intero periodo iniziale della carriera. Chi lo esaurisce passa alla fascia 9-14 e ottiene un aumento che non è una tantum, ma permanente: entra nello stipendio tabellare e ci resta, riflettendosi anche sui contributi previdenziali e sul trattamento di fine rapporto. Negli ordini di grandezza si parla, per questo primo salto, di oltre duemila euro lordi all’anno.

2. Il precario resta fermo al gradino di partenza

Il docente di ruolo che raggiunge la soglia cambia fascia automaticamente. Il docente a termine no. Una norma del 1994 stabilisce infatti che al personale non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale, quello cioè previsto per chi ha appena assunto servizio. Ne consegue la situazione nota alla generalità dei supplenti: dieci, dodici, quindici anni di servizio e una retribuzione identica a quella del primo anno.

Perché questa differenza non è legittima

Il diritto dell’Unione, con una direttiva del 1999, vieta di riservare al lavoratore a termine un trattamento deteriore per la sola ragione della durata del contratto, quando egli svolga le medesime mansioni del collega stabile. La stessa disposizione precisa che i criteri di calcolo dell’anzianità devono essere identici per gli uni e per gli altri. Si tratta di norma direttamente applicabile nell’ordinamento interno: il giudice non deve attendere l’intervento del legislatore, ma è tenuto a disapplicare le disposizioni nazionali che vi si oppongono.

La Corte di cassazione lo afferma con continuità dal 2016, e le pronunce conformi si sono nel frattempo moltiplicate. Il ragionamento è lineare: il supplente svolge le medesime funzioni del collega di ruolo, con le stesse responsabilità e i medesimi obblighi di servizio. Se la prestazione è la stessa, l’anzianità che ne deriva deve valere allo stesso modo. Non rileva neppure il possesso dell’abilitazione: la Cassazione ha chiarito che l’anzianità retribuisce l’esperienza professionale maturata, non i titoli formali.

Riferimenti: Art. 526 D.Lgs. n. 297/1994; clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; Corte di giustizia UE, 22 dicembre 2010, cause C-444/09 e C-456/09, e 18 ottobre 2012, cause da C-302/11 a C-305/11; Cass. n. 22558/2016; Cass. ord. n. 38100/2022; Cass. ord. n. 12507/2024.

3. Dopo otto anni: quando il diritto matura davvero

La formula «dopo otto anni si cambia fascia» è corretta, purché si intenda che il passaggio matura alla conclusione della fascia iniziale, e non al compimento dell’ottavo anno di servizio. La distinzione non è formale e incide per alcuni mesi.

Una sentenza della Cassazione del gennaio 2026 ha stabilito come si legge la tabella del contratto collettivo. Il passaggio avviene alla fine del periodo indicato, non all’inizio, e il conteggio parte da zero e non da uno. Applicando questo criterio alla vecchia fascia 0-2, il passaggio non maturava a due anni compiuti, ma a due anni, undici mesi e ventinove giorni. La Corte ha aggiunto espressamente che lo stesso ragionamento vale per tutte le fasce successive.

Trasferito alla fascia 0-8, significa che si entra nella fascia 9-14 quando sono trascorsi otto anni, undici mesi e ventinove giorni di anzianità: alla fine dell’ottavo anno di servizio, non al suo compimento.

Che cosa vuol dire «dopo otto anni». La fascia iniziale copre le anzianità da 0 a 8, cioè nove annualità: se ne esce quando l’ottavo anno è interamente trascorso. Chi ha appena compiuto l’ottavo anno di servizio si trova quindi ancora dentro il gradino di partenza, e ha davanti gli ultimi mesi prima del salto.

Riferimenti: Cass., Sez. lav., sent. 18 gennaio 2026, n. 1004.

4. Gli approdi della giurisprudenza di legittimità

La Corte di cassazione ha progressivamente definito il perimetro del diritto, precisando alcuni profili sui quali si era formata incertezza. Il raffronto fra la posizione del docente a termine e quella del collega di ruolo va condotto voce per voce, e non mediante comparazione dei rispettivi trattamenti nel loro complesso. L’indennità per le ferie non godute e la NASpI costituiscono istituti diretti a rimediare agli svantaggi propri della precarietà, e non poste compensative del mancato incremento retributivo. Il possesso dell’abilitazione all’insegnamento non incide sulla progressione. La pretesa ha inoltre natura retributiva e non risarcitoria: si tratta di somme dovute in forza del rapporto di lavoro, non di un danno da allegare e provare.

Riferimenti: Cass., Sez. lav., sent. 7 marzo 2025, n. 6145; Cass., Sez. lav., ord. 9 agosto 2024, n. 22640.

5. Il diritto c’è, ma passa dal giudice del lavoro

Nulla di quanto precede si traduce in un automatismo. Il diritto alla fascia superiore sussiste in forza della regola europea di parità, ma la disposizione interna che ancora il personale non di ruolo al trattamento iniziale resta formalmente in vigore: soltanto il giudice può disapplicarla nel singolo caso. Gli uffici scolastici continuano pertanto ad applicarla, anche nei confronti di chi abbia maturato l’anzianità richiesta.

Ne discende che l’inquadramento nella fascia corrispondente all’anzianità effettiva e le differenze arretrate si conseguono con una sentenza del giudice del lavoro, e per questa via soltanto. Non esiste, allo stato, una domanda amministrativa idonea a produrre il risultato, né un intervento generalizzato che riconosca la posizione a tutti coloro che versino nella medesima situazione. Vale qui quanto vale per gli altri filoni di cui l’Osservatorio si occupa: l’Amministrazione non provvede spontaneamente nemmeno quando il principio è ormai consolidato.

Il decorso del tempo erode il credito: la prescrizione

Ogni mese di stipendio non corrisposto si prescrive in cinque anni. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione questo termine corre anche mentre il rapporto di lavoro è in corso: non si attende la fine dei contratti perché il conteggio cominci.

L’erosione è silenziosa e progressiva. Anche quando il diritto alla fascia superiore è fuori discussione, ogni anno che passa rende definitivamente irrecuperabile l’annualità di arretrati più lontana nel tempo. È l’unico aspetto della vicenda in cui l’attesa produce un danno certo.Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione della singola posizione, che dipende dalla ricostruzione puntuale dei periodi di servizio e dei contratti stipulati. Osservatorio sul Lavoro nella Scuola — Studi Legali Baldi & Favati — www

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