Il lifting al seno lascia una cicatrice, condannati il chirurgo e la società privata che fattura l’intervento, esclusa la responsabilità della struttura ospitante

Trib. Livorno Sent. n. 250/2026 del 12/3/2026
Studi BeF

Redazione Studi B&F

Una paziente si sottopone a una mastopessi con protesi in una clinica privata e si ritrova una cicatrice sul décolleté, asimmetria e deiscenze delle ferite. Il chirurgo spiega di averle asportato una cisti sebacea, di cui però «manca qualsivoglia evidenza clinica/documentale». Il Tribunale di Livorno condanna in solido il medico e la società che aveva emesso la fattura dell’intervento a oltre 45.000 euro, ventimila dei quali per la chirurgia riparativa che servirà, ed esclude invece la responsabilità della società che si era limitata a concedere in godimento i locali e la sala operatoria.

L A   S E N T E N Z A
Autorità giudicanteTribunale di Livorno, composizione monocratica
ProvvedimentoSentenza n. 250/2026, pronunciata ex art. 281-quinquies c.p.c. e depositata il 12 marzo 2026 (R.G. n. 1807/2024), all’esito di procedimento semplificato ex art. 281-decies c.p.c.
Giudicedott. Massimo Orlando
MateriaResponsabilità medica in chirurgia estetica (mastopessi con protesi); individuazione dei soggetti responsabili tra chirurgo libero professionista, società che ha erogato e fatturato la prestazione e società locatrice della sala operatoria
Fase precontenziosaAccertamento tecnico preventivo, con relazione del collegio peritale depositata il 14 maggio 2024 e acquisita nel giudizio; nessuna delle parti ha contestato la relazione, pur essendovi stata espressamente invitata dal giudice
Danno accertatoInvalidità permanente dell’8%; inabilità temporanea parziale al 25% per 60 giorni; esclusa la personalizzazione, in assenza di conseguenze anomale o peculiari; non riconosciuto il danno psichico del 15% dedotto dall’attrice
EsitoCondanna in solido del chirurgo e della società che ha percepito il corrispettivo dell’intervento; rigetto della domanda verso la società che aveva concesso in godimento i locali e la sala operatoria, con compensazione delle relative spese; respinta la domanda per lesione del diritto all’autodeterminazione
SpeseA carico dei condannati in solido: € 6.000,00 di compenso oltre rimborso forfetario del 15%, CPA e IVA, € 550,00 di spese anticipate e i compensi liquidati ai consulenti nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Spese compensate nei rapporti con la società locatrice
Risarcimento riconosciuto€ 45.762,19 complessivi, oltre interessi legali dal giorno successivo al deposito: € 19.212,19 di danno non patrimoniale (capitale devalutato € 15.677,34, rivalutazione € 1.708,83, interessi € 1.826,02, di cui € 4.000,00 a titolo di danno morale); € 20.000,00 per il costo del trattamento chirurgico riparativo; € 6.550,00 per le spese documentate

Il fatto

Il 7 marzo 2022 una donna di cinquantacinque anni si sottopone a un intervento di mastopessi con protesi presso una clinica privata; l’intervento è eseguito da un chirurgo libero professionista. Al momento di togliere i cerotti la paziente nota — sono le parole riportate nel ricorso — «una grossa cicatrice obliqua longitudinale sul decoltè del seno sinistro». Il medico la rassicura: le spiega di averle asportato una cisti sebacea e le assicura che la cicatrice sarebbe scomparsa.

Le cose vanno diversamente. Un medico estetico consultato dalla donna rileva «una importante asimetria da esiti di mastopessi, con protesi, con deturpamento dei seni con gravi ed evidenti esiti cicatriziali da deiescienze di cicatrici chirurgiche bilateralmente, verosimilmente attribuibili ad ischemia da posizionamento di protesi». Uno psichiatra riscontra un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, quantificando un danno psichico del 15%: valutazione che, come si vedrà, non troverà conferma nella consulenza disposta dal giudice.

La paziente promuove allora un accertamento tecnico preventivo, la cui relazione viene depositata il 14 maggio 2024. Il collegio peritale è netto. L’intervento «non appare adeguatamente pianificato perché manca la descrizione di un dettagliato esame obiettivo ed i rilievi fotografici pre-operatori non sono sufficienti per ricostruire lo stato preesistente». La paziente «presenta un esito cicatriziale in regione mediana mammaria sinistra non giustificabile per i normali canoni di mastopessi». Della cisti sebacea invocata dal chirurgo «manca qualsivoglia evidenza clinica/documentale»: la sofferenza dei tessuti è addebitabile alla compressione del peduncolo vascolare, le deiscenze «sono da imputare verosimilmente ad una eccessiva tensione dei tessuti» e la cicatrice deriva dalla «riparazione di una plausibile perforazione della cute». Il danno biologico permanente è valutato nell’8%, l’inabilità temporanea in sessanta giorni al 25%.

Nel giudizio semplificato introdotto nel luglio 2024 si costituiscono tre convenuti. Il chirurgo eccepisce la nullità della notifica del decreto emesso nel procedimento preventivo e l’improcedibilità della domanda. La società che aveva incassato il corrispettivo dell’intervento eccepisce la carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non avere «alcun collegamento» con la clinica in cui l’intervento fu eseguito e di non essere neppure una struttura sanitaria, «non avendo i requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi». La società titolare dei locali deduce di essersi limitata a mettere a disposizione «la sala operatoria ed i relativi servizi collaterali», di aver ricevuto dalla paziente soltanto 48 euro di diritti di segreteria e che era stato il chirurgo a scegliere quella struttura, noleggiandola e pagandone direttamente il canone. Nessuno dei convenuti, però, contesta la relazione peritale, benché il giudice li avesse espressamente invitati a farlo.

Le questioni giuridiche

L’imperizia del chirurgo. Sulla scorta di una consulenza rimasta incontestata, il Tribunale ritiene «evidente che l’intervento di mastopessi è stato eseguito senza la necessaria perizia, provocando cicatrici sul corpo dell’attrice che hanno avuto un impatto negativo sulla sua salute». La responsabilità del medico è affermata per violazione dell’obbligo di agire con perizia e prudenza ai sensi dell’art. 2236 c.c.

La società che ha fatturato la prestazione è responsabile. È il passaggio più interessante. La società eccepiva di essere estranea alla vicenda e di non essere una struttura sanitaria; il Tribunale disattende la difesa con un argomento tutto documentale: la paziente ha prodotto la fattura da cui risulta che quella società ha percepito, per quell’intervento, € 5.500,00. La circostanza «è sufficiente per dimostrare il nesso causale tra l’inadempimento e l’evento dannoso» e ribalta sulla convenuta l’onere di provare che i propri dipendenti o collaboratori nulla hanno fatto in relazione all’intervento; anzi, osserva il giudice, l’importo incassato «dimostra, di per sé, che questa ha messo a disposizione una vera e propria equipe medico-infermieristica». Ne segue la condanna in solido con il chirurgo.

La società che ha messo a disposizione la sala non è responsabile. Opposta la conclusione per la società titolare dei locali. Dall’accordo prodotto in giudizio emerge che essa si limitava a mettere a disposizione del professionista «studi medici/ambulatori, stanza di osservazione post interventi e una sala operatoria»: «in pratica», osserva il Tribunale, una locazione di porzione di immobili e di alcune strutture, cui si aggiungevano servizi di anestesia, assistenza infermieristica e degenza estranei alla causa. Poiché né l’attrice né i consulenti hanno ricollegato l’esito infausto a un cattivo funzionamento delle attrezzature, all’inidoneità dell’edificio o all’inefficienza di quei servizi, manca il nesso causale e la domanda è respinta. Le spese, però, sono compensate: per la paziente «era oggettivamente impossibile» conoscere i rapporti contrattuali tra la società e il medico.

La cisti che non c’era e l’autodeterminazione. La domanda per lesione del diritto all’autodeterminazione, riferita alla resezione della cisti sebacea eseguita senza consenso, è respinta con un rovesciamento quasi paradossale: poiché di quella cisti non vi è alcuna traccia documentale e si tratta, secondo i consulenti, di «un mero tentativo di attribuire la cicatrice sul seno della attrice all’exeresi di una cisti sebacea», non si può addebitare al medico «di non aver acquisito il consenso ad effettuare un’operazione oggettivamente e certamente non eseguita». La giustificazione postuma, insomma, non regge sul piano della colpa e non fonda neppure una voce di danno autonoma.

La liquidazione. Il Tribunale esclude la personalizzazione, non ravvisando conseguenze anomale o peculiari rispetto a quelle di chiunque riporti lesioni analoghe, e liquida applicando le tabelle di legge aggiornate con il decreto ministeriale del 18 luglio 2025: € 12.543,47 per l’invalidità permanente ed € 842,70 per l’inabilità temporanea, cui aggiunge € 4.000,00 di danno morale. La somma, devalutata alla data dell’intervento e poi rivalutata con gli interessi sul capitale via via rivalutato secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 1712/1995, dà € 19.212,19. A questa si aggiungono € 20.000,00, pari secondo i consulenti al costo di un «trattamento chirurgico finalizzato a migliorare l’attuale quadro estetico», e € 6.550,00 di spese, cioè la sola parte documentata delle spese allegate.

P R I N C I P I   D I   D I R I T T O 1. L’onere della prova nei confronti della struttura. «In tema di responsabilità della struttura sanitaria, il danneggiato è tenuto a dimostrare il nesso causale tra l’inadempimento dei sanitari e l’evento dannoso. Una volta fornita tale prova, incombe sulla struttura l’onere di dimostrare l’assenza di tale legame eziologico» (Cass. n. 9012/2025, richiamata in sentenza); struttura e medico rispondono in via solidale e paritaria (Cass. n. 9006/2025). 2. La locazione dei locali non genera responsabilità. «In tema di responsabilità medica, la struttura sanitaria che ha dato in locazione suoi immobili ad una società di medici non risponde dei danni causati da uno di questi ad un paziente nell’esercizio dell’attività svolta nei beni locati» (Cass. n. 8163/2025), poiché il mero rapporto di locazione non comporta che il locatore risponda degli errori professionali altrui. 3. Quando spetta la personalizzazione. L’aumento personalizzato del risarcimento presuppone conseguenze «anomale o del tutto peculiari», «specifiche ed eccezionali», cioè sofferte da quella singola vittima in ragione delle sue pregresse condizioni o delle attività svolte, e non comuni a chiunque riporti identiche lesioni guarite con identici postumi (Cass. n. 31681/2024; Cass. n. 21062/2024). 4. Il danno morale come voce descrittiva. «Sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del “danno biologico” e del “danno morale” continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile».

Valutazione d’impatto

La sentenza offre a chi assiste i pazienti della chirurgia estetica due indicazioni pratiche. La prima è probatoria: una fattura può bastare ad agganciare la responsabilità della società che ha incassato il corrispettivo, anche quando questa provi a chiamarsi fuori negando di essere una struttura sanitaria. Il contrasto tra le due società convenute lo mostra con nitidezza: chi aveva fatturato l’intervento per € 5.500,00 risponde in solido con il chirurgo, chi aveva ricevuto dalla paziente 48 euro di diritti di segreteria e concedeva in godimento locali e sala operatoria non risponde affatto.

La seconda riguarda la documentazione clinica, ed è un tema che ricorre in quasi tutte le vicende di responsabilità sanitaria. La giustificazione offerta a posteriori dal chirurgo — l’asportazione di una cisti mai annotata da nessuna parte — si è ritorta contro di lui: l’assenza di «qualsivoglia evidenza clinica/documentale» non solo ha impedito di spiegare la cicatrice, ma ha reso evidente ai consulenti il tentativo di ricondurre a un gesto necessario ciò che era un errore di tecnica. Nello stesso senso pesa il rilievo iniziale dei periti sulla pianificazione dell’intervento: senza un esame obiettivo dettagliato e senza rilievi fotografici pre-operatori adeguati non è possibile ricostruire lo stato preesistente, e a rimetterci è chi quella documentazione avrebbe dovuto formarla.

Sul versante opposto, la pronuncia segna un limite di cui tenere conto nella scelta dei soggetti da convenire: chi si limita a locare locali e sala operatoria non risponde degli errori del professionista, se il danno non è ricollegabile alle attrezzature o ai servizi forniti. È però significativo che il giudice abbia compensato le spese verso la locatrice, riconoscendo che per la paziente era «oggettivamente impossibile» conoscere dall’esterno gli assetti contrattuali: il rischio di convenire il soggetto sbagliato, in un settore in cui la stessa prestazione coinvolge tre società diverse, non può ricadere per intero su chi ha subito il danno.

Due avvertenze, infine, sul quantum. Il costo del trattamento riparativo — € 20.000,00, riconosciuto per intero — supera qui il danno biologico: nella chirurgia estetica è spesso la voce economicamente più rilevante, e va documentata con precisione già nella consulenza. All’opposto, ciò che è solo allegato non passa: il danno psichico del 15% stimato dallo specialista di parte non ha trovato conferma nella consulenza d’ufficio, la personalizzazione è stata negata in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali, e delle spese richieste è stata riconosciuta soltanto la parte provata.

Il testo della sentenza

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE AGGIORNATO

La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.

Articoli correlati

Consenso informato: non basta firmare e non basta essere informati, che cosa impone la legge nel dialogo fra medico e paziente

Le recenti sentenze sul riparto delle rette nelle residenze sociosanitarie