Il punto della giurisprudenza toscana sull’illegittima reiterazione dei contratti a termine: 30 giugno e 31 agosto

Studi BeF

Quattro ricorsi accolti su cinque, indennità dalle quattro alle quindici mensilità, e un criterio nuovo: non conta la data di scadenza del contratto, conta la continuità sullo stesso posto. Guida per il personale della scuola alle cinque sentenze toscane del 2026, che si allegano in calce.

Nicola Favati

La giurisprudenza è sempre più orientata a considerare illegittima la reiterazione dei contratti a termine nella scuola, e a riconoscere a chi l’ha subita somme tutt’altro che simboliche. Le cinque sentenze toscane del 2026 che esaminiamo in questo articolo ne danno la misura: quattro ricorsi accolti su cinque, con indennità fra le quattro e le quindici mensilità di stipendio — a Firenze 8.089,44 euro, a Pisa quindici mensilità per cinquanta mesi di supplenze. E accade anche quando i contratti scadevano il 30 giugno, che per anni erano stati esclusi dal giudizio di illegittimità.

Non sono cinque decisioni isolate: lette insieme, raccontano un filone che si sta assestando intorno a un criterio unico, e che proprio per questo conviene seguire pronuncia per pronuncia. Le sentenze sono allegate a questo articolo, con gli estremi indicati di volta in volta nel testo.

– Tribunale di Pisa, sez. lavoro, sent. n. 407/2026 del 13 aprile 2026 (R.G. 968/2025) — accoglie, 15 mensilità.

– Tribunale di Prato, sez. lavoro, sent. n. 203/2026 del 22 aprile 2026 (R.G. 592/2025) — rigetta.

– Tribunale di Arezzo, sez. lavoro, sent. n. 423/2026, depositata il 22 luglio 2026 (R.G. 190/2026) — accoglie, 4 mensilità.

– Tribunale di Livorno, sez. lavoro, sent. n. 486/2026, decisa il 23 luglio e depositata il 21 settembre 2026 (R.G. 337/2026) — accoglie, 5 mensilità.

– Tribunale di Firenze, sez. lavoro, sent. n. 2016/2026 del 22 settembre 2026 (R.G. 1671/2026) — accoglie, 4 mensilità, pari a 8.089,44 euro.

Il quadro giuridico: perché l’abuso si paga in denaro

Chi insegna per anni con contratti a termine sullo stesso posto non copre un’esigenza provvisoria: tiene in piedi, con uno strumento nato per l’emergenza, un bisogno che la scuola ha ogni settembre. Il diritto europeo chiama questo abuso e obbliga gli Stati a impedirlo: la clausola 5 dell’accordo allegato alla direttiva 1999/70/CE impone di stabilire le ragioni che giustificano i rinnovi, una durata massima complessiva dei rapporti o un numero massimo di rinnovi.

Nel lavoro pubblico, però, l’abuso non porta all’assunzione a tempo indeterminato come avviene nel settore privato: lo vieta l’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, che in compenso riconosce al lavoratore il diritto al risarcimento del danno. Per i docenti e per il personale ATA questo comma è l’unica parte dell’articolo che si applica, perché il comma 5-quinquies esclude il reclutamento scolastico da tutto il resto «fatto salvo il comma 5». In concreto: dall’abuso non nasce il posto fisso, nasce un’indennità in denaro.

E quell’indennità, dal 2024, è più facile da ottenere. Il comma 5, riscritto dal d.l. 131/2024 (convertito nella legge 166/2024), prevede che il giudice liquidi da quattro a ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR, tenendo conto della gravità della violazione, del numero dei contratti e della durata complessiva del rapporto; resta la possibilità di dimostrare un danno maggiore. Il punto che conta per chi legge: non occorre provare di avere subito un danno, né quantificarlo. Occorre provare l’abuso. Il minimo di quattro mensilità lo stabilisce la legge.

Resta da capire quando l’abuso c’è.

Qui ha pesato per anni una distinzione tecnica che vale la pena conoscere, perché fino a ieri divideva i ricorsi vinti da quelli persi. L’art. 4 della legge 124/1999 prevede due tipi di supplenza: quelle annuali, su cattedre e posti «effettivamente vacanti e disponibili» — posti che in organico esistono e non hanno un titolare, il cosiddetto organico di diritto —, e quelle temporanee fino al termine delle attività didattiche, su posti non vacanti che si rendono «di fatto» disponibili, il cosiddetto organico di fatto. Le prime, nella prassi, scadono il 31 agosto; le seconde il 30 giugno: due date che non sono scritte nella legge, ma che sono il modo in cui quelle due figure vengono applicate.

Sulle supplenze al 31 agosto i giudici consideravano dimostrato l’abuso una volta superati i trentasei mesi di servizio. Sulle supplenze al 30 giugno no: la ripetizione dei contratti, da sola, non bastava, e spettava al docente dimostrare che il Ministero aveva usato male il proprio potere di organizzare il servizio — una prova quasi impossibile per chi non dispone dei dati sugli organici. Per chi aveva lavorato anni interi al 30 giugno era, in pratica, un muro.

Quel muro si sta abbassando, e le cinque sentenze mostrano come. Il criterio si sposta: non conta la data stampata sul contratto, conta se quei contratti hanno coperto con continuità la stessa esigenza didattica. Quattro accolgono il ricorso, una lo respinge; e proprio quest’ultima è la più utile da leggere, perché mostra dove sta la differenza.

1. Il perno del filone: anche i contratti al 30 giugno fanno scattare l’abuso

Il punto di svolta non nasce in Toscana: è un principio di legittimità del 2025 che Firenze e Prato richiamano entrambe — Cass. sez. lav. n. 19708/2025 — e che la sentenza fiorentina riporta così:

«nel settore scolastico, l’allegazione e prova della reiterazione di supplenze fino al termine delle attività scolastiche con durata ultratriennale (confermato quale parametro di ragionevolezza), presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, in assenza di esigenze sostitutive di altro docente, si rivela sintomatica di un abusivo ricorso al contratto a termine per il soddisfacimento di esigenze stabili e durevoli di copertura del posto per inadeguatezza dell’organico previsionale; in tali ipotesi spetta all’amministrazione addurre elementi atti a comprovare, ove del caso, l’effettivo carattere provvisorio della supplenza nell’uso corretto del potere di organizzazione del servizio scolastico»

(Trib. Firenze, sent. n. 2016/2026, che richiama Cass. n. 19708/2025).

Detto in parole semplici: se un docente ha avuto per più di tre anni supplenze fino al termine delle attività didattiche, nello stesso istituto e sulla stessa classe di concorso, e non stava sostituendo un collega assente, questo basta a far ritenere l’abuso. Da quel momento non è più lui a dover dimostrare qualcosa: è il Ministero che deve spiegare perché quel posto fosse davvero provvisorio. È un rovesciamento che pesa molto, perché i dati che servono al docente — istituto, classe di concorso, orario, date di inizio e fine — sono tutti nel suo fascicolo personale.

Tre delle cinque sentenze applicano quel principio, ciascuna da un angolo diverso.

Firenze (sent. n. 2016/2026 del 22 settembre 2026, R.G. 1671/2026) è il caso di scuola. La docente aveva due annualità al 31 agosto e quattro al 30 giugno, sempre nello stesso istituto, sulla stessa cattedra di sostegno psicofisico e con lo stesso orario di diciotto ore. Il Ministero non ha allegato né provato nulla sul carattere provvisorio di quelle supplenze, e il giudice ne ricava che tutti quei rapporti «abbiano soddisfatto un fabbisogno duraturo dell’amministrazione e, quindi, un uso distorto dello strumento del contratto a termine».

Pisa (sent. n. 407/2026 del 13 aprile 2026, R.G. 968/2025) arriva allo stesso risultato da una posizione di partenza più difficile: i contratti erano tutti al 30 giugno. Sei contratti, cinquanta mesi, su scuole diverse fino al 2021 e poi tre anni di seguito nello stesso istituto. Superata la soglia dei trentasei mesi, il contratto successivo diventa abuso. È la pronuncia che meglio dimostra la caduta del vecchio discrimine: nessuna delle supplenze era su organico di diritto, e il ricorso è stato accolto.

Arezzo (sent. n. 423/2026, depositata il 22 luglio 2026, R.G. 190/2026) respinge l’obiezione dell’amministrazione con una formula asciutta: la cattedra è rimasta «costantemente disponibile per una pluralità di anni consecutivi», la docente vi è stata assegnata sempre nello stesso istituto, e questo «dimostra pertanto che il fabbisogno da parte del Ministero non era temporaneo». La frase è breve ma preziosa, perché traduce il principio del 2025 in un fatto verificabile: la disponibilità ripetuta della cattedra.

2. Livorno aggiunge un piano: pesa anche l’assenza di concorsi utili

Livorno (sent. n. 486/2026, decisa il 23 luglio e depositata il 21 settembre 2026, R.G. 337/2026) si muove su un terreno in parte diverso, e per certi versi più incisivo. La docente aveva sette annualità al 31 agosto nello stesso istituto e sulla stessa classe di concorso, più un’ultima supplenza al 30 giugno. Il giudice richiama Cass. sez. lav. n. 9049/2025, secondo cui dopo la legge 107/2015 l’abuso si configura

«qualora non vengano banditi i concorsi con la cadenza triennale prevista dall’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 […] o qualora, pur essendo rispettata la cadenza triennale, non vengano banditi concorsi adeguati (cioè vengano banditi concorsi che non permettono il conseguimento del bene della vita costituito dall’immissione in ruolo)»,

e Cass. n. 3908/2026, per cui «l’onere della prova in relazione a detto accertamento grava sul datore di lavoro pubblico, che è tenuto a dimostrare il legittimo ricorso al rapporto a tempo determinato» (entrambe citate in Trib. Livorno, sent. n. 486/2026). Nel caso deciso il Ministero non aveva detto nulla né sulle ragioni della reiterazione né sui concorsi: il ricorso è stato accolto.

L’argomento allarga il campo del filone: non si discute soltanto della natura del posto coperto, ma del fatto che lo Stato non abbia bandito, o abbia bandito troppo pochi, concorsi capaci di portare davvero all’immissione in ruolo. È una linea che può servire anche a chi non riesce a dimostrare la continuità sullo stesso posto.

3. Un fronte comune: essere entrati in ruolo non cancella il diritto

Su un punto le quattro sentenze di accoglimento convergono, ed è il timore più diffuso fra chi oggi è di ruolo dopo anni di supplenze: aver vinto il concorso avrà sanato tutto? Il Ministero lo sostiene regolarmente, in due versioni — il docente è stato assunto, oppure avrebbe potuto esserlo partecipando ai concorsi banditi. Entrambe le obiezioni vengono respinte.

Pisa (sent. n. 407/2026) esamina il caso di una docente immessa in ruolo con la procedura concorsuale prevista dall’art. 79 del d.l. 73/2021 e conclude che quell’assunzione «non possa costituire misura satisfattiva del danno subito […] in quanto non strettamente correlata all’abusiva reiterazione di contratti a termine». Il ragionamento, costruito sulle pronunce della Cassazione, è che l’assunzione cancella l’abuso solo quando ne è la diretta conseguenza — come avveniva con lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento o con il piano straordinario della legge 107/2015. Se invece il posto arriva vincendo una selezione di merito, è frutto delle capacità del candidato, non riparazione di un illecito del datore di lavoro.

Firenze (sent. n. 2016/2026) liquida il richiamo del Ministero alle procedure indette dal 2020 al 2024 osservando che esse rappresentano «una mera chance di assunzione, come tale priva di efficacia sanante della illegittima reiterazione contrattuale».

Arezzo (sent. n. 423/2026) aggiunge un argomento di fatto, utile quando si insinua che il docente non si sia dato da fare: la partecipazione ai concorsi «è stata resa inefficace dalla scarsità di posti banditi a livello nazionale e dalle scelte ministeriali di allocazione».

4. Il confine del filone: perché a Prato il ricorso è stato respinto

Prato (sent. n. 203/2026 del 22 aprile 2026, R.G. 592/2025) è l’unica delle cinque a rigettare, e la sua motivazione insegna più delle altre quattro messe insieme, perché segna il confine esatto del filone. Il docente aveva nove contratti e centocinque mesi di servizio: numeri imponenti. Il giudice, però, ha guardato dentro quei numeri.

I servizi su posti dell’organico di diritto erano due soli, negli anni 2022/2023 e 2024/2025: non consecutivi e molto al di sotto dei trentasei mesi. Il resto era frammentato: un primo anno su una classe di concorso, poi cinque anni di sostegno ma divisi fra due istituti — due in uno, tre nell’altro, nessuno dei due blocchi sopra i trentasei mesi —, poi altre due classi di concorso diverse e un ultimo anno in un’altra scuola. Conclusione: manca «una copertura reiterata e continuativa della medesima esigenza didattica», e quindi mancano proprio gli elementi che l’orientamento più recente richiede.

Si noti che Prato richiama lo stesso principio del 2025 su cui si fondano Firenze, Pisa e Arezzo: non lo contesta, lo applica e trova che i fatti non lo integrano. È la prova che il filone ha una regola, non una tendenza. E la lezione è chiara: il totale dei mesi non è il dato decisivo. Lo è la continuità su una posizione riconoscibile — stesso istituto, stessa classe di concorso, stesso posto — per oltre trentasei mesi. Una carriera lunga ma sparsa è una posizione fragile, e conviene saperlo prima di muoversi.

5. Quanto riconoscono i giudici

Pisa, Livorno e Firenze applicano l’art. 36, comma 5, nella versione del 2024 — Arezzo liquida invece secondo i parametri delle Sezioni Unite n. 5072/2016 —: indennità fra quattro e ventiquattro mensilità, graduata sulla gravità della violazione, sul numero dei contratti e sulla durata complessiva del rapporto. Sull’applicabilità anche alle cause già in corso non c’è contrasto: Pisa osserva che la norma si applica pure ai processi pendenti, «rappresentando la risposta adeguatamente energica e dissuasiva pretesa dal diritto unionale», e Firenze precisa che riguarda le vicende contrattuali non ancora esaurite al 17 settembre 2024, data di entrata in vigore.

Gli importi variano, e la forbice dice molto su come i giudici pesano la gravità: quattro mensilità a Firenze (8.089,44 euro) e ad Arezzo, che motiva sulla «contenuta estensione diacronica del rapporto»; cinque a Livorno, considerando l’anzianità maturata dopo il superamento dei trentasei mesi ma anche la continuità di impiego garantita; quindici a Pisa, a fronte di cinquanta mesi di precariato. Letti in fila, i quattro importi disegnano una proporzione: si parte dal minimo di legge e si sale con la durata dell’abuso.

Tre dettagli ricorrenti, che in pratica contano. Quanto il docente ha guadagnato altrove nei periodi di interruzione non viene sottratto dall’indennità: Firenze lo esclude perché l’indennità è forfettaria e omnicomprensiva, Livorno perché i rapporti si erano succeduti senza interruzioni. La prescrizione non decorre finché l’abuso è in corso, e questo evita che gli anni più lontani vadano perduti (Livorno, che richiama Cass. n. 34741/2023). Su interessi e rivalutazione, invece, le pronunce divergono: Firenze riconosce i soli interessi legali, per il divieto di cumulo che vale per i crediti dei dipendenti pubblici (art. 22, comma 36, della legge 724/1994), mentre Pisa liquida «la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria».

Che cosa serve per il riconoscimento dell’abuso: Tre elementi, che il docente ricava dal proprio fascicolo e dai contratti ricevuti:

– più di trentasei mesi di servizio complessivo con contratti a termine;

– la continuità su una posizione riconoscibile: lo stesso istituto, la stessa classe di concorso o lo stesso posto di sostegno, possibilmente con lo stesso orario;

– l’assenza di esigenze sostitutive, cioè che non si stesse coprendo l’assenza di un collega. Allegati e documentati questi elementi, secondo l’orientamento seguito dalle sentenze qui esaminate non è più il docente a dover dimostrare l’uso distorto del potere organizzativo: è il Ministero che deve provare perché quel posto fosse davvero provvisorio.

Tribunale di Prato, sez. lavoro, sent. n. 203/2026

Tribunale di Arezzo, sez. lavoro, sent. n. 423/2026

Tribunale di Firenze, sez. lavoro, sent. n. 2016/2026

Tribunale di Livorno, sez. lavoro, sent. n. 486/2026

Tribunale di Pisa, sez. lavoro, sent. n. 407/2026 del 13 aprile 2026

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