La “Carta del docente” spetta anche ai supplenti brevi: la Corte di Giustizia amplia il diritto dei precari rispetto alla Cassazione

Studi BeF

1. Il caso e la questione pregiudiziale
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sent. 268/24 del 3.7.2025 è stata chiamata a pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, concernente l’interpretazione della clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, si domandava se tale disposizione ostasse a una normativa nazionale, interpretata in senso restrittivo dal giudice di legittimità italiano, che esclude i docenti precari impiegati con supplenze brevi dal beneficio della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, meglio nota come Carta del docente.

La controversia riguardava una docente non di ruolo che nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 aveva effettuato varie supplenze brevi in istituti scolastici pubblici. A seguito del diniego ministeriale alla richiesta di attribuzione della Carta, la docente proponeva ricorso al giudice del lavoro, che, ritenendo dubbia la compatibilità della prassi nazionale con il diritto UE, sollevava la questione dinanzi alla Corte.

2. Il principio di diritto enunciato
La Corte, con la sentenza del 3 luglio 2025, ha stabilito che “La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della Carta elettronica ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, escludendo i docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive. Il solo fatto che l’attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.

3. La svolta rispetto alla giurisprudenza nazionale
La Corte interviene in un contesto di forte incertezza giurisprudenziale italiana, successiva all’ordinanza CGUE del 2022 (causa C-450/21), che aveva già censurato l’esclusione generalizzata dei docenti precari. La Corte di Cassazione, in un primo momento, aveva esteso il diritto alla Carta anche ai docenti non di ruolo, ma solo a quelli impiegati con contratti annuali (fino al 30 giugno o al 31 agosto), continuando a escludere i supplenti brevi.
La CGUE smonta questo impianto, affermando che:
– la comparabilità delle mansioni tra docenti a tempo determinato e indeterminato deve essere valutata sulla base delle funzioni svolte, non della durata del contratto;
– i docenti precari brevi sono anch’essi soggetti agli stessi doveri formativi e didattici dei docenti stabili;
– la sola natura temporanea del rapporto non costituisce una “ragione oggettiva” sufficiente a giustificare l’esclusione da un beneficio volto alla formazione continua.

4. La portata della pronuncia: uguaglianza sostanziale e pro rata temporis
La sentenza riafferma con nettezza due principi cardine del diritto UE:
– il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori stabili;
– il principio del “pro rata temporis”, che impone, ove necessario, la proporzionalità nel riconoscimento del beneficio, ma non ne consente l’esclusione totale.
La CGUE evidenzia come l’esclusione dei supplenti brevi non solo sia priva di reale giustificazione, ma risulti anche incoerente rispetto agli obiettivi perseguiti dalla Carta stessa: se la finalità è sostenere la qualità della didattica e la formazione professionale dei docenti, appare paradossale che proprio i più precari – e spesso i più giovani – ne siano privati.

5. Conclusioni e prospettive applicative
La sentenza impone ai giudici italiani di disapplicare ogni interpretazione restrittiva che neghi la Carta del docente ai supplenti brevi, e apre la strada:
– a nuovi contenziosi per il riconoscimento del beneficio anche retroattivamente;
– a una possibile revisione normativa da parte del legislatore, che non potrà più fondare l’erogazione della Carta su criteri meramente formali come la durata del contratto.
La decisione, coerente con l’evoluzione della giurisprudenza europea in materia di lavoro a termine, rappresenta una vittoria significativa per il personale precario della scuola e un esempio emblematico della forza espansiva del diritto dell’Unione nell’affermazione dell’uguaglianza sostanziale sul luogo di lavoro.

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