1. Il caso e la questione pregiudiziale
La vicenda nasce da un ricorso proposto da una docente precaria, esclusa dal bonus di 500 euro annui previsto dalla Carta del docente, in quanto titolare di supplenze brevi. Il giudice italiano ha sottoposto la questione alla Corte di Giustizia, chiedendo se tale esclusione fosse compatibile con il diritto europeo, e in particolare con la clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.
2. I principi enunciati dalla Corte
– Equivalenza delle funzioni: i supplenti brevi svolgono mansioni sostanzialmente equivalenti a quelle dei docenti di ruolo.
– Divieto di discriminazione: è illegittima la disparità di trattamento fondata esclusivamente sulla durata del contratto, se non giustificata da ragioni oggettive e verificabili.
– I limiti di bilancio non giustificano l’esclusione: esigenze finanziarie o gestionali non possono giustificare la negazione di diritti fondamentali.
3. Effetti concreti della sentenza
– I docenti con supplenze brevi possono rivendicare il diritto alla Carta del docente.
– La normativa italiana deve essere disapplicata nella parte incompatibile con il diritto UE.
– Possibilità di avviare ricorsi per il riconoscimento dei 500 euro annui, almeno dal 2020/2021 considerato il periodo di prescrizione quinquennale.
4. Contrasto con la giurisprudenza nazionale
La Corte europea smentisce l’orientamento espresso dalla Cassazione italiana (sentenza n. 29961/2023), che aveva escluso i docenti non annuali. I giudici nazionali dovranno disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione.
5. Prospettive future
– Annunciate azioni legali collettive da parte dei sindacati anche per questa tipologia di contratti.
– Probabile intervento normativo di adeguamento.
– Le scuole dovranno aggiornare le prassi di accesso alla Carta docente anche per i supplenti brevi.
Conclusioni
La sentenza rappresenta una pietra miliare nella tutela dei lavoratori precari del comparto scuola. Afferma il principio che l’eguaglianza di trattamento non può essere negata sulla base della durata del contratto. Si tratta di un chiaro invito al legislatore e alla pubblica amministrazione italiana ad adeguarsi pienamente ai valori e ai vincoli imposti dal diritto dell’Unione Europea.