Lesione del nervo facciale dopo un lifting: la clinica risponde in solido con il chirurgo scelto dal paziente e non può rivalersi su di lui in assenza di colpa grave

Trib. Siena Sent. n. 502/2026 del 27 luglio 2026
Studi BeF

di Nicola Favati

Sommario – Il Tribunale di Siena decide un caso di lesione parziale del nervo facciale sinistro conseguente a un intervento di lifting medio-facciale eseguito in regime libero-professionale presso una clinica privata. La pronuncia si segnala su tre piani: la qualificazione contrattuale della responsabilità del chirurgo scelto direttamente dalla paziente ai sensi della clausola di salvezza dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017; la liquidazione secondo la Tabella Unica Nazionale con esclusione della componente morale e della personalizzazione per difetto di allegazione; e, soprattutto, il rigetto dell’azione di rivalsa della struttura verso il medico, con dichiarazione di nullità della clausola contrattuale di manleva che pretendeva di superare il limite legale del dolo o della colpa grave.

Sentenza
Autorità giudicanteTribunale di Siena, Sezione unica civile, composizione monocratica
ProvvedimentoSentenza n. 502/2026, pubblicata il 27 luglio 2026 (R.G. n. 2700/2023), resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.
GiudiceDott. Antonio Romano
MateriaResponsabilità sanitaria – chirurgia estetica eseguita in regime libero-professionale presso struttura privata
Fatto clinicoIntervento di lifting medio-facciale per ptosi del volto del 5 gennaio 2022, in day surgery; lesione parziale del nervo facciale sinistro
Accertamento tecnicoConsulenza collegiale espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
Danno accertatoInvalidità permanente 15%; inabilità temporanea parziale 30 giorni al 50% e 90 giorni al 25%
Criterio di liquidazioneTabella Unica Nazionale (d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025), età della danneggiata 64 anni; esclusi danno morale e personalizzazione
EsitoResponsabilità solidale di struttura e chirurgo; rigetto della rivalsa della struttura verso il sanitario; inammissibile l’azione diretta verso l’assicuratore; accolta la manleva in favore del medico
Risarcimento riconosciuto€ 39.306,07 (€ 37.230,07 a titolo di danno non patrimoniale ed € 2.076,00 a titolo di danno patrimoniale), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo

Il fatto clinico

La vicenda origina da un intervento di lifting medio-facciale per ptosi del volto, eseguito il 5 gennaio 2022 in regime di day surgery presso una clinica privata fiorentina. La paziente, all’epoca sessantaquattrenne, si era rivolta direttamente al chirurgo, che aveva percepito il compenso della prestazione professionale, mentre la struttura aveva fatturato autonomamente i servizi di propria competenza.

Nell’immediato decorso post-operatorio la paziente lamentava una paresi dell’emivolto sinistro. L’esame elettromiografico dell’8 febbraio 2022 documentava un danno neuroprassico assonotmesico del VII nervo cranico di sinistra in corrispondenza del punto dell’accesso chirurgico, anteriormente all’orecchio. I controlli successivi confermavano il quadro: quello dell’8 marzo 2022 rilevava una sofferenza assonale della componente centro-facciale, mentre quello del 9 maggio 2022 evidenziava un recupero del ramo per l’orbicolare della bocca, senza alcun miglioramento del ramo per l’orbicolare dell’occhio. La visita specialistica del 13 settembre 2022 descriveva una paresi facciale del terzo medio sinistro, con asimmetria del sorriso, collasso dell’ala nasale e deficit respiratorio, ptosi a riposo dei tessuti.

La consulenza collegiale espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ha individuato il fattore decisivo in una pregressa parotidectomia superficiale sinistra, che aveva modificato i normali rapporti anatomici del nervo facciale rendendolo maggiormente esposto al rischio di lesione durante le manovre di scollamento dei tessuti. Tale circostanza, conosciuta o comunque conoscibile dal chirurgo, imponeva cautele tecniche particolari, che i consulenti non hanno ritenuto osservate; la paziente, inoltre, non era stata specificamente informata dell’aumentato rischio chirurgico. I consulenti hanno escluso che la lesione costituisse una complicanza inevitabile, riconducendola all’inesatta esecuzione della prestazione.

Sul piano valutativo, la consulenza ha accertato un’invalidità permanente del 15% – valore massimo del range (5-15%) previsto dalle Linee Guida SIMLA 2016 e dalla Guida Ronchi 2015 per la paralisi incompleta monolaterale del nervo facciale – dando conto che dieci punti sono riferibili all’alterazione fisiognomica del volto e alle relative ripercussioni dinamico-relazionali. Sono stati altresì riconosciuti trenta giorni di inabilità temporanea al 50% e novanta giorni al 25%, nonché spese mediche congrue per € 2.076,00.

La difesa del chirurgo aveva prospettato una fibrosi post-operatoria imprevedibile, sul presupposto che la paralisi fosse comparsa solo dopo circa ventotto giorni dall’intervento. Il Tribunale ha disatteso la tesi rilevando che la documentazione medica attesta il deficit immediatamente dopo l’intervento e che gli accertamenti elettromiografici localizzano la lesione nel medesimo sito dell’accesso chirurgico, elemento di conferma della riconducibilità causale alle manovre operatorie.

Le questioni giuridiche

Il titolo contrattuale della responsabilità del chirurgo

Il Tribunale muove dall’art. 7 della legge n. 24/2017, che addossa alla struttura la responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. e riconduce quella del sanitario all’art. 2043 c.c., salvo che questi abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente. Nel caso di specie la clausola di salvezza opera: la paziente si era rivolta direttamente al professionista, il quale aveva percepito il compenso relativo alla prestazione sanitaria (ricevuta di € 2.400,00), mentre il contratto tra struttura e sanitario qualificava espressamente i soggetti sottoposti a intervento come “propri pazienti” del professionista, prevedendo che le prestazioni fossero eseguite direttamente da quest’ultimo. Ne consegue che struttura e chirurgo rispondono entrambi a titolo contrattuale, sebbene in forza di distinti rapporti obbligatori.

La responsabilità della struttura per il professionista scelto dal paziente

La sentenza ribadisce che la responsabilità della struttura non è esclusa né dall’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, né dalla circostanza che il medico sia stato scelto dal paziente come professionista di fiducia, una volta che la struttura ne abbia accettato l’inserimento, anche temporaneo od occasionale, nella propria organizzazione (Cass. n. 10616/2012; Cass. n. 1267/2019). L’art. 7, comma 1, della legge n. 24/2017 conferma la responsabilità ex artt. 1218 e 1228 c.c. anche per le condotte dei sanitari non dipendenti, in una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, distinta dalla responsabilità indiretta di cui all’art. 2049 c.c. (Cass. n. 29001/2021). La responsabilità verso la paziente è quindi solidale ai sensi dell’art. 2055 c.c., senza che la struttura possa limitare la propria condanna alla quota interna.

Nesso causale e riparto dell’onere probatorio

La decisione applica il consolidato schema del doppio ciclo causale: al paziente spetta provare, anche in via presuntiva, il nesso tra la condotta e l’evento secondo il criterio del “più probabile che non” (da ultimo Cass. n. 5922/2024), mentre alla struttura e al sanitario compete dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Accertata la riconducibilità causale della lesione all’intervento e in assenza della prova di una complicanza imprevedibile e inevitabile, il Tribunale ha ritenuto dimostrato l’inesatto adempimento della prestazione professionale.

La liquidazione secondo la Tabella Unica Nazionale e i limiti della personalizzazione

Trattandosi di lesione di non lieve entità, la liquidazione è avvenuta secondo la Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12 del 13 gennaio 2025, in applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 8630/2026, che ne ha affermato l’applicazione generalizzata in via indiretta, quale parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 ed estranei all’ambito della responsabilità sanitaria e della circolazione stradale. Assunta l’età di 64 anni al momento della stabilizzazione dei postumi e un valore punto di € 3.383,75, l’invalidità permanente del 15% è stata liquidata in € 35.123,32, cui si aggiungono € 2.106,75 per inabilità temporanea, per un totale di € 37.230,07.

Sono state invece escluse tanto la componente morale quanto la personalizzazione. Il Tribunale osserva che nel ricorso introduttivo la maggiorazione era stata richiesta senza dedurre specifiche circostanze fattuali: le allegazioni relative all’abbandono delle frequentazioni sociali, alla sofferenza emotiva e all’insonnia comparivano soltanto nei capitoli di prova testimoniale, dichiarati inammissibili. Non può confondersi l’allegazione del fatto costitutivo con la sua deduzione istruttoria, poiché i capitoli di prova sono destinati a dimostrare fatti già introdotti nel processo e non possono supplire alla carenza di allegazione. Vi si aggiunge un rilievo di merito: la stessa consulenza aveva già valorizzato le ripercussioni dinamico-relazionali nella scelta del valore massimo del range, sicché l’aumento richiesto avrebbe duplicato pregiudizi già considerati.

Le voci patrimoniali escluse e il regime degli interessi

Il costo dell’intervento (€ 3.700,00) non è stato rimborsato. In assenza di domanda di risoluzione, il professionista conserva il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita (Cass. n. 6886/2014; Cass. n. 27042/2024); il compenso versato può bensì rilevare come parametro di stima dell’interesse contrattuale positivo (Cass. n. 36497/2023; Cass. n. 15446/2025), ma ciò presuppone la sostanziale inutilità della prestazione, qui esclusa perché la stessa consulenza ha dato atto dell’effetto risolutivo conseguito sulla rimozione delle rughe cutanee.

Le ulteriori spese mediche richieste (€ 7.310,00) sono state riconosciute nel solo limite di € 2.076,00 ritenuto congruo dai consulenti, difettando per il resto la specifica allegazione delle singole voci e la prova dell’effettivo pagamento, non surrogabile dalla produzione delle sole fatture (Cass. n. 26729/2024). Per la stessa ragione non sono state riconosciute le pre-notule dei consulenti di parte, fermo restando il rilievo dell’onorario ritenuto congruo (€ 1.500,00) in sede di liquidazione delle spese di lite. La spesa di € 13.500,00 per un successivo intervento riparatore è rimasta estranea al thema decidendum, essendo stata richiamata soltanto in narrativa e non inclusa nelle conclusioni (artt. 99 e 112 c.p.c.), oltre a difettare di qualsiasi allegazione sulla natura, sulla data e sulla riferibilità causale dell’intervento.

Quanto agli accessori, il Tribunale ha escluso gli interessi compensativi, che costituiscono un distinto profilo di danno da mora e devono formare oggetto di domanda espressa, non potendo considerarsi tale la semplice richiesta degli “interessi legali” (Cass. n. 22441/2025; Cass. n. 888/2026). Sono stati quindi riconosciuti i soli interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

La rivalsa della struttura verso il medico: l’art. 9 della legge n. 24/2017 come disciplina speciale

È questo il profilo di maggiore interesse sistematico. La struttura aveva proposto domanda riconvenzionale di rivalsa e manleva verso il chirurgo e il suo assicuratore, invocando anche una clausola contrattuale che la prevedeva. Il Tribunale ne ha affermato la procedibilità – il condebitore solidale può agire in regresso anche prima di aver pagato (Cass. n. 12691/2008) e il sanitario era parte del giudizio ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge n. 24/2017 – ma l’ha respinta nel merito.

Aderendo all’indirizzo espresso da Cass. n. 9949/2026, la sentenza qualifica l’art. 9 della legge n. 24/2017 come disciplina speciale del rapporto interno tra struttura ed esercente la professione sanitaria: la rivalsa presuppone il dolo o la colpa grave, che nel caso concreto la struttura non ha provato né la consulenza ha fatto emergere. Da ciò discendono due corollari. Il primo: la clausola di manleva contenuta nel contratto tra struttura e sanitario è nulla ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà a norma imperativa, nella misura in cui attribuisce alla struttura un diritto di rivalsa svincolato dall’accertamento del dolo o della colpa grave. Il secondo: il medesimo risultato non può essere conseguito per la via alternativa del regresso fondato sugli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c., poiché la disciplina speciale esclude l’operatività di criteri di imputazione e di riparto incompatibili con il limite legale.

Il Tribunale dà espressamente atto dell’esistenza di un diverso orientamento di merito, secondo cui l’art. 9 disciplinerebbe la sola rivalsa senza incidere sul regresso tra coobbligati solidali, e richiama il regime anteriore alla legge Gelli-Bianco, nel quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva del medico era ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., salva la prova di una devianza eccezionale e imprevedibile del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute (Cass. n. 28987/2019; Cass. n. 29001/2021). Proprio la novità della questione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese nel rapporto tra la struttura, il medico e il suo assicuratore.

Azione diretta verso l’assicuratore e manleva del sanitario

La domanda proposta dalla paziente direttamente nei confronti dell’assicuratore del medico è stata dichiarata inammissibile: l’art. 12, comma 6, della legge n. 24/2017 subordina l’operatività dell’azione diretta all’entrata in vigore del decreto sui requisiti minimi delle polizze e l’art. 18, comma 2, del D.M. n. 232/2023 assegna agli assicuratori ventiquattro mesi per adeguare i contratti, con la conseguenza che l’azione non può ritenersi operante prima di tale adeguamento; né essa poteva proporsi al momento dell’introduzione del giudizio.

È stata invece accolta la domanda di manleva del chirurgo verso il proprio assicuratore. La polizza, nella forma claims made, copre la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività professionale e comprende le prestazioni rese in regime libero-professionale nell’adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta con il paziente, sicché non può sostenersi che la garanzia sia limitata alle sole ipotesi extracontrattuali. Non opera, infine, la clausola che parametra l’obbligo indennitario alla quota interna di responsabilità dell’assicurato, poiché nel giudizio nessuna ripartizione interna è stata operata, essendo stata respinta la rivalsa della struttura.

Principi di diritto

1. Il sanitario che assume direttamente con il paziente l’obbligazione professionale – percependone il compenso e operando in forza di un contratto con la struttura che qualifica gli operandi come propri pazienti – risponde a titolo contrattuale in forza della clausola di salvezza dell’art. 7, comma 3, della legge n. 24/2017.

2. La struttura sanitaria risponde ex artt. 1218 e 1228 c.c. anche delle condotte dell’esercente la professione sanitaria non dipendente e scelto dal paziente, del cui inserimento nella propria organizzazione si sia avvalsa; la responsabilità verso il danneggiato è solidale e non può essere limitata alla quota interna.

3. L’art. 9 della legge n. 24/2017 costituisce disciplina speciale del rapporto interno tra struttura ed esercente la professione sanitaria: la rivalsa presuppone il dolo o la colpa grave e tale limite non è superabile né mediante clausole negoziali di manleva, nulle ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà a norma imperativa, né attraverso l’azione di regresso fondata sugli artt. 1298, 1299 e 2055 c.c.

4. La Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 trova applicazione generalizzata quale parametro della valutazione equitativa; il riconoscimento del danno morale e della personalizzazione presuppone la tempestiva allegazione di conseguenze straordinarie e peculiari, che i capitoli di prova testimoniale non possono surrogare.

Valutazione sul rischio clinico

La vicenda si presta a una lettura in chiave di gestione del rischio, sia sul versante clinico sia su quello organizzativo e contrattuale.

Le preesistenze anatomiche come determinante del rischio

Il fattore che ha orientato l’intero accertamento tecnico non è la difficoltà intrinseca dell’intervento, ma una condizione anatomica pregressa: la parotidectomia superficiale sinistra aveva alterato i normali rapporti del nervo facciale, esponendolo durante lo scollamento dei tessuti. La ricognizione anamnestica degli interventi pregressi sul distretto operatorio, la sua tracciabilità nella documentazione preoperatoria e la conseguente modulazione della tecnica costituiscono, in questa prospettiva, un presidio di sicurezza prima ancora che un elemento di difesa processuale.

L’informazione sul rischio incrementato

La consulenza ha rilevato che la paziente non era stata specificamente informata dell’aggravamento del rischio derivante dalla precedente parotidectomia. Il profilo non ha dato luogo, nel caso di specie, a una autonoma voce risarcitoria, ma concorre a delineare l’inadempimento: l’informazione sul rischio specifico del singolo paziente, distinta dalla modulistica generale, resta un requisito della prestazione e non un adempimento formale.

La struttura e i professionisti che ospita

La decisione conferma che la struttura risponde pienamente verso il paziente anche quando il chirurgo opera come libero professionista scelto dal paziente stesso, e chiarisce che i patti interni non consentono di traslare quel rischio sul sanitario al di fuori delle ipotesi di dolo o colpa grave. La conseguenza pratica è duplice: da un lato le clausole di manleva contenute nei contratti tra strutture e professionisti ospitati risultano inefficaci ove eccedano il limite legale; dall’altro il rischio resta stabilmente allocato sull’organizzazione, con ciò che ne consegue in termini di selezione dei professionisti accreditati, verifica delle coperture assicurative, audit e monitoraggio degli eventi avversi anche per l’attività non erogata da personale dipendente.

Documentazione, tempestività degli accertamenti e allegazione

Sul piano probatorio due elementi si sono rivelati decisivi in favore della danneggiata: la documentazione del deficit nell’immediato post-operatorio e la localizzazione strumentale della lesione nel sito dell’accesso chirurgico, che ha resistito alla tesi difensiva della fibrosi tardiva. Sul piano opposto, la sentenza segnala il costo di una tecnica di allegazione carente: le conseguenze soggettive della menomazione, dedotte soltanto nei capitoli di prova, non hanno potuto essere valutate, con esclusione del danno morale e della personalizzazione. È un dato che merita attenzione, perché incide sull’esito liquidatorio in misura non marginale.

IL TESTO DELLA SENTENZA

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