Tribunale di Pisa, sentenza n. 688/2026 (R.G. n. 2079/2019)
| Il Tribunale di Pisa ha riconosciuto la responsabilità contrattuale di una struttura sanitaria per il decesso di un paziente di 77 anni, ricoverato per un ematoma sottodurale e mai sottoposto all’intervento neurochirurgico programmato. Pur non essendo stato dimostrato il nesso causale tra l’omissione e la morte — anche a causa del mancato riscontro diagnostico — il Tribunale ha ravvisato un danno da perdita anticipata della vita, risarcibile iure proprio ai congiunti come danno da perdita del rapporto parentale. La decisione aderisce all’orientamento più recente secondo cui far perdere al paziente la probabilità di sopravvivere equivale a cagionarne la morte anticipata, escludendo un’autonoma perdita di chance. Il risarcimento complessivo riconosciuto è di circa 342.700 euro in conto capitale, oltre accessori. |
| Autorità giudicante | Tribunale di Pisa, Sezione Civile |
| Provvedimento | Sentenza n. 688/2026, pubblicata il 22 giugno 2026 |
| Giudice | dott.ssa Alessandra Migliorino |
| Materia | Responsabilità sanitaria — omessa esecuzione di intervento chirurgico programmato |
| Esito | Accoglimento parziale — accertata la responsabilità contrattuale della struttura |
| Riduzione per concause | 40% (comorbosità e ridotta aspettativa di vita residua) |
| Risarcimento riconosciuto | Danno da perdita del rapporto parentale: € 181.951,12 (coniuge) e € 155.581,39 (figlio) · Spese di consulenza tecnica di parte: € 5.124,00 · Rigettate le domande di danno biologico terminale, catastrofale e da perdita di chance · Totale: € 342.656,51 in conto capitale, oltre interessi legali, spese di lite e di C.T.U. |
Il fatto
Nel luglio 2015 un uomo di 77 anni, a seguito di un malore, veniva ricoverato presso il reparto di Medicina Interna di un presidio ospedaliero. Dopo alcuni giorni il quadro clinico peggiorava nettamente — con compromissione dello stato di coscienza e segni di sepsi grave — e il paziente veniva trasferito nella rianimazione di un secondo ospedale, dove una TAC cranio rilevava un ematoma sottodurale subacuto bilaterale.
Per il trattamento chirurgico dell’ematoma, il 16 luglio 2015 il paziente veniva trasferito presso il reparto di neurochirurgia della struttura convenuta e mantenuto a digiuno in vista dell’operazione. L’intervento, programmato, veniva tuttavia differito e mai effettivamente eseguito. Il 18 luglio 2015 il paziente decedeva a seguito di arresto cardiocircolatorio.
Il figlio — in proprio e quale erede del padre e della madre, deceduta nel corso del giudizio — agiva nei confronti della struttura, lamentando che la morte fosse riconducibile alla mancata esecuzione dell’intervento programmato.
Le questioni giuridiche
La responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale, fondandosi sul contratto di spedalità: al paziente spetta provare il contratto e allegare un inadempimento astrattamente idoneo a produrre il danno, mentre incombe sulla struttura dimostrare che la prestazione è stata eseguita secondo la migliore scienza ed esperienza o che l’evento è dipeso da causa non imputabile. Nel caso di omessa esecuzione di un intervento, il paziente deve dimostrare l’esistenza del contratto e l’evento dannoso quale effetto dell’omissione.
Il fulcro della decisione attiene al rapporto tra la perdita di chance di sopravvivenza e il danno da perdita anticipata della vita. Dopo un’ampia ricognizione degli orientamenti di legittimità, il Tribunale ha aderito all’indirizzo più recente, secondo cui — nei casi di morte del paziente — far perdere la probabilità di sopravvivere non è concettualmente distinguibile dal cagionarne la morte anticipata: non sono ammissibili due linee eziologiche coesistenti, poiché la perdita della probabilità di sopravvivenza si risolve nell’evento letale. La chance, in questa prospettiva, è incertezza del danno e non del nesso di causalità.
La consulenza tecnica d’ufficio ha accertato profili di colpa nella condotta dei sanitari: l’omessa esecuzione dell’intervento programmato e poi differito, senza che ne fossero esplicitate in cartella le ragioni; l’omessa esecuzione di verifiche strumentali nelle ultime ore di degenza; e il mancato riscontro diagnostico successivo al decesso. Proprio l’assenza di tali accertamenti ha impedito di stabilire l’eziologia della morte, sicché il nesso causale tra la condotta e il decesso è rimasto indimostrato. I periti hanno tuttavia ritenuto che l’intervento, se tempestivamente eseguito, avrebbe fornito una seria e apprezzabile probabilità aggiuntiva di sopravvivenza a breve termine, configurando una condotta astrattamente idonea a incidere concausalmente sul determinismo del decesso.
Muovendo dalla premessa che far perdere la probabilità di sopravvivere equivale a cagionare la morte anticipata, il Tribunale ha ritenuto fondato l’addebito di responsabilità. Poiché, però, il paziente era già deceduto al momento del giudizio, il pregiudizio da perdita anticipata della vita non è risarcibile iure hereditatis — non essendo configurabile un danno tanatologico — ma trova ristoro iure proprio in favore dei congiunti, quale danno da perdita del rapporto parentale, rispetto al quale la durata presumibile della residua sopravvivenza rileva soltanto come parametro di liquidazione equitativa.
Sono state pertanto respinte le domande di danno biologico terminale e catastrofale, formulate iure hereditatis, così come quella autonoma da perdita di chance, assorbita nella ricostruzione unitaria dell’evento. Il danno da perdita del rapporto parentale è stato liquidato in favore del coniuge e del figlio secondo le Tabelle di Milano 2024 a punti, sui parametri dell’intensità media del rapporto, e ridotto del 40% per tener conto del complesso quadro clinico del paziente e della conseguente minore aspettativa di vita residua. È stato inoltre riconosciuto il rimborso delle spese di consulenza tecnica di parte, mentre è stata respinta la domanda di danno patrimoniale da perdita di reddito, non provata.
Valutazione sul rischio clinico
La vicenda mette in luce alcuni snodi centrali della gestione del rischio clinico. Il primo riguarda la tempestività nell’esecuzione degli interventi programmati: il differimento dell’operazione, peraltro privo di una motivazione esplicitata in cartella, è stato uno dei profili di colpa decisivi. La tracciabilità delle decisioni cliniche — comprese le ragioni di un rinvio — non è un adempimento formale, ma un presidio di sicurezza e di verificabilità a posteriori.
Un secondo profilo attiene al monitoraggio diagnostico e, in particolare, al mancato riscontro diagnostico dopo il decesso. La sua omissione ha impedito di ricostruire l’eziologia della morte, con una duplice conseguenza: sul piano processuale, l’incertezza causale; sul piano del miglioramento, la perdita di un’occasione di apprendimento. L’autopsia e gli accertamenti post-evento sono strumenti di conoscenza preziosi tanto per la giustizia quanto per la qualità delle cure.
In questa prospettiva, il processo si conferma fonte di conoscenza: ha portato all’attenzione lacune documentali e di accertamento che, oltre a incidere sull’esito del giudizio, avrebbero potuto offrire elementi utili al miglioramento dei percorsi assistenziali. La decisione non si risolve in una colpevolizzazione dei singoli, ma valorizza la dimensione organizzativa e documentale della sicurezza delle cure, in cui ogni passaggio tracciato è anche un’occasione di apprendimento.
Studi Legali Baldi & Favati – Osservatorio sulla responsabilita sanitaria