Il paziente ha diritto alla copia della cartella clinica gratuita: il diritto europeo e la prassi delle strutture sanitarie

Studi BeF

Da oltre due anni il diritto dell’Unione riconosce a ogni paziente la possibilità di ottenere senza spese una prima copia dei dati contenuti nella propria cartella clinica. La regola, affermata dalla Corte di Giustizia nel 2023 e ribadita dal Garante per la protezione dei dati personali, resta tuttavia disattesa da una parte delle strutture, che continuano a richiedere importi compresi, secondo le rilevazioni più recenti, tra dieci e cento euro.

Chi, dopo un ricovero andato male, desidera ricostruire la propria vicenda clinica si trova spesso davanti a un primo ostacolo inatteso: per leggere la propria cartella occorre pagare. È un passaggio che precede ogni altra valutazione — medica, legale, personale — e che incide direttamente sulla possibilità stessa del paziente di capire che cosa sia accaduto. Proprio su questo punto il diritto europeo ha fissato una regola chiara, la cui applicazione resta però incompiuta.

L’accesso ai dati come diritto della persona

La cartella clinica raccoglie dati personali del paziente, e in particolare dati relativi alla salute. In quanto tale, essa ricade nel diritto di accesso che l’articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) riconosce a ogni interessato: il diritto di sapere se sia in corso un trattamento dei propri dati e di ottenerne copia. Il combinato disposto dell’articolo 15, paragrafo 3, e dell’articolo 12, paragrafo 5, stabilisce che la prima copia di tali dati è fornita gratuitamente; un contributo spese, commisurato ai costi amministrativi, è ammesso soltanto per le copie ulteriori o a fronte di richieste manifestamente infondate o eccessive, la cui dimostrazione grava sul titolare del trattamento. Il diritto di accesso, inoltre, non richiede alcuna motivazione: l’interessato non è tenuto a spiegare perché chiede i propri dati.

La pronuncia della Corte di Giustizia (causa C-307/22)

La vicenda all’origine della sentenza era apparentemente minore. Un paziente aveva chiesto alla propria odontoiatra una copia della cartella per valutare eventuali errori nelle cure ricevute; la professionista si era dichiarata disponibile a fornirla solo a fronte del rimborso delle spese, come consentito dalla normativa tedesca. Investita della questione, la Corte di Giustizia (Prima Sezione, sentenza del 26 ottobre 2023, causa C-307/22) ha affermato alcuni principi di portata generale, validi in tutta l’Unione.

In primo luogo, l’obbligo di fornire gratuitamente la prima copia sussiste anche quando la richiesta è motivata da uno scopo estraneo alle finalità di protezione dei dati — ad esempio, proprio quello di far valere la responsabilità del professionista sanitario. Lo scopo del paziente è irrilevante. In secondo luogo, uno Stato membro non può adottare una normativa nazionale che, per tutelare gli interessi economici del titolare, ponga a carico dell’interessato i costi della prima copia: una simile previsione comprometterebbe l’effetto utile del diritto di accesso, e ciò vale anche per norme nazionali anteriori al Regolamento. Infine, la Corte ha precisato la nozione di «copia»: deve trattarsi di una riproduzione fedele e intelligibile dell’insieme dei dati, il che presuppone, nel rapporto medico-paziente, il diritto a ottenere copia integrale dei documenti della cartella quando ciò sia necessario per verificarne l’esattezza e la completezza e per garantirne la comprensibilità. In ogni caso, il diritto comprende la copia dei dati relativi a diagnosi, risultati di esami, pareri dei curanti, terapie e interventi praticati.

La posizione del Garante e il nodo dei due regimi di accesso

Sul versante interno, il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con le FAQ pubblicate nel dicembre 2024, a seguito di numerosi reclami di pazienti che lamentavano il mancato rilascio gratuito della prima copia anche dopo la pronuncia europea. L’Autorità ha confermato che l’istanza presentata ai sensi dell’articolo 15 dà diritto alla copia gratuita dei dati personali, introducendo però una precisazione che merita attenzione: la gratuità riguarda i dati personali e non necessariamente l’intera documentazione della cartella. Spetta al titolare valutare, caso per caso, se sia necessario fornire copia integrale di tutta o parte della documentazione per assicurare all’interessato la verifica dell’esattezza, della completezza e dell’intelligibilità dei dati — in coerenza con le Linee guida 1/2022 del Comitato europeo per la protezione dei dati.

Il Garante ha inoltre individuato la radice pratica del problema: alcune strutture qualificano l’istanza di accesso ai dati ex articolo 15 come una domanda di accesso a «documenti amministrativi», riconducendola al diverso regime della Legge n. 241/1990 e subordinandone così il rilascio al pagamento dei diritti di copia. Si tratta di due canali distinti — l’accesso ai dati personali secondo il GDPR, con prima copia gratuita e senza obbligo di motivazione, e l’accesso documentale amministrativo — che possono sovrapporsi nell’oggetto ma rispondono a presupposti diversi. Il diritto del paziente alla prima copia gratuita dei propri dati sanitari non dipende dallo sportello al quale si rivolge.

La distanza tra norma e prassi

Nonostante un quadro normativo ormai consolidato, l’applicazione resta diseguale. Le rilevazioni più recenti registrano richieste di pagamento ancora frequenti, comprese tra dieci e cento euro, con prassi che variano da regione a regione e talvolta tra azienda e azienda. Una verifica della Corte dei Conti in sede regionale ha dato conto di questa eterogeneità — ciascuna azienda con un proprio tariffario, poche allineate alla regola della gratuità — auspicando un’uniforme adesione alla giurisprudenza eurounitaria. Alcune strutture si sono adeguate, rilasciando senza spese la prima copia; altre distinguono ancora tra formato digitale, fornito gratuitamente, e copia cartacea, addebitata.

Letto senza intento polemico, il dato descrive un disallineamento residuo tra due regimi di accesso, che il sistema sta progressivamente correggendo. È un riallineamento che conviene innanzitutto alle stesse strutture: ridurre l’addebito improprio significa diminuire reclami e contenzioso e, soprattutto, rafforzare il rapporto di fiducia con i cittadini.

Cosa può fare il paziente

Il paziente può formulare la richiesta richiamando espressamente l’articolo 15 del Regolamento (UE) 2016/679 e la sentenza della Corte di Giustizia C-307/22, chiedendo la prima copia a titolo gratuito quale primo accesso ai propri dati. Di fronte a un diniego o a una richiesta di pagamento per la prima copia, è possibile presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali oppure adire l’autorità giudiziaria ordinaria; può inoltre essere richiesta la restituzione delle somme eventualmente già versate.

La cartella clinica, crocevia tra conoscenza e responsabilità

La cartella clinica è il documento attorno al quale ruota la possibilità stessa del paziente di comprendere un evento clinico e, al tempo stesso, l’oggetto probatorio decisivo quando si tratta di accertare una responsabilità. La Corte di Cassazione, in una pronuncia recente (ord. n. 6499/2026), ha ribadito quanto la completezza della documentazione sanitaria sia dirimente: laddove la cartella incompleta impedisca di ricostruire la sequenza causale, le conseguenze di quell’opacità ricadono sulla parte che l’ha determinata. Accessibilità e completezza sono le due facce dello stesso documento.

Rimuovere la barriera economica alla prima copia significa, in questa prospettiva, rimuovere una barriera alla conoscenza: per il paziente, anzitutto, ma anche per il sistema sanitario, che nella trasparenza trova non un rischio, bensì un’occasione di miglioramento.

fac-simile per la richiesta della prima copia della cartella clinica

Contributo a cura dell’Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria — Studi Legali Baldi & Favati, in collaborazione con Cittadinanzattiva Toscana – Tribunale per i Diritti del Malato di Pisa.

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