Precari e Carta Docente. Attenzione alla prescrizione

per l’anno scolastico 2019/2020 ultima chiamata a settembre 2024
Studi BeF

La Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023  ha precisato che la prescrizione del diritto alla carta docente è di 5 anni e inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all’anno scolastico per il quale è domandata la carta. Applicando questa regola di decorrenza, in assenza di un precedente atto interruttivo della prescrizione, ne deriva che oggi, possono proporre ricorso per ottenere la carta docente i supplenti che hanno stipulato un contratto a tempo determinato a partire dall’anno scolastico 2019/2020 e, ovviamente, per quelli successivi ma non più per gli anni precedenti.

La prescrizione è il termine temporale stabilito dalla legge per far valere i propri diritti. Una volta trascorso questo periodo senza che il titolare rivendichi le sue pretese, il diritto si estingue e non può più essere rivendicato. La legge, tuttavia, prevede che il diritto possa vivere oltre il termine di prescrizione a condizione che questa venga, tecnicamente, interrotta. Per interrompere la decorrenza della prescrizione è necessario manifestare al debitore della prestazione la volontà inequivoca di rivendicare il diritto attraverso mezzi di comunicazione idonei (ad esempio attraverso lettera A/R, in alternativa Pec con ricevute di consegna, con lettera protocollata oppure con il deposito di un ricorso giurisdizionale).Pertanto, prima che il diritto si prescriva, coloro che intendono rivendicare il diritto con riferimento all’anno scolastico 2019/2020 (ipotizzando la stipula di contratti a settembre/ottobre 2019) hanno a disposizione ancora pochi mesi per inviare la richiesta utile ad interrompere la prescrizione quinquennale oppure per depositare il ricorso. Infatti, per i contratti a tempo determinato stipulati tra il settembre e l’ottobre 2019 il relativo termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, maturerà tra il settembre e l’ottobre 2024 (2019+5 anni = 2024)

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER PER RIMANERE AGGIORNATO

La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.

Articoli correlati

Riconoscimento 2013. Anche la Corte di Cassazione dice Si

I diritti dei docenti con contratto a tempo determinato. Uno sguardo al contenzioso contro il MIM