Sommario. Il Tribunale di Lucca rigetta la domanda risarcitoria di un paziente sottoposto, nel 2009 e nel 2010, a doppia protesizzazione d’anca con dispositivi metallo-metallo, revisionati nel 2019 per reazioni avverse ai materiali e fenomeni di metallosi. La consulenza tecnica ha accertato una condotta omissiva non conforme alle buone pratiche cliniche — il mancato richiamo del paziente ai controlli raccomandati dalla comunità scientifica a partire dal 2012 e dai protocolli regionali di sorveglianza — ma ha dichiarato impossibile stabilire, su base individuale, se e in quale misura un follow-up tempestivo avrebbe evitato o ridotto il danno. Ne consegue, secondo il giudice, il mancato assolvimento dell’onere di provare il nesso causale secondo il criterio del “più probabile che non”, con rigetto delle domande e compensazione integrale delle spese di lite.
| ORDINANZA | |
| Autorità giudiziaria | Tribunale Ordinario di Lucca, Sezione Civile |
| Provvedimento | Ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., R.G. 769/2022, pubblicata il 14 luglio 2026 |
| Giudice | dott.ssa Ilaria Chianca |
| Materia | Responsabilità sanitaria – protesi d’anca metallo-metallo; omesso follow-up; consenso informato; responsabilità del produttore |
| Esito | Rigetto delle domande risarcitorie; compensazione integrale delle spese di lite |
| Risarcimento riconosciuto | Nessuno |
Il fatto
Il ricorrente, affetto da coxartrosi bilaterale, si sottoponeva presso l’Ospedale Versilia a due interventi di protesi totale d’anca — a destra nel febbraio 2009, a sinistra nel settembre 2010 — con impianto di protesi ad accoppiamento metallo-metallo (MoM). A distanza di anni veniva diagnosticata la mobilizzazione di entrambi gli impianti, ricondotta a reazioni avverse ai materiali e a fenomeni di metallosi, con necessità, nel 2019, di due interventi di revisione protesica.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il paziente conveniva in giudizio l’azienda sanitaria, deducendo tre distinti profili di inadempimento: l’errata scelta del dispositivo impiantato, l’omessa informazione sui rischi connessi alle protesi metallo-metallo e l’omessa attivazione dei controlli e del follow-up raccomandati dalla letteratura scientifica e dalle indicazioni istituzionali in materia di sorveglianza dei portatori di tali dispositivi. L’azienda sanitaria, oltre a contestare le domande e a eccepire prescrizione e improcedibilità, otteneva l’autorizzazione alla chiamata in causa della società produttrice delle protesi, nei cui confronti anche il ricorrente estendeva una domanda risarcitoria a titolo aquiliano.
L’istruttoria si articolava in due accertamenti tecnici preventivi. Il primo escludeva profili di colpa professionale nella scelta e nell’esecuzione degli interventi: all’epoca dei fatti (2009-2010) le protesi metallo-metallo erano ritenute idonee per pazienti giovani e con elevate richieste funzionali, e la consapevolezza degli effetti avversi è maturata nella comunità scientifica solo in un arco temporale successivo, collocabile tra la comunicazione SIOT del 2012 e il report SCENIHR del 2014. Il secondo accertamento, integrativo, si concentrava sul follow-up: i consulenti rilevavano che, quantomeno dall’inizio del 2012, le buone pratiche cliniche indicavano la necessità di sottoporre i portatori di protesi MoM a controlli clinici, radiografici e a dosaggi degli ioni metallici, e che la Regione Toscana aveva formalizzato un protocollo di sorveglianza con delibera n. 1163 del 22 novembre 2016, integrata dalla delibera n. 573 del 19 maggio 2018. Dalla documentazione in atti non risultava tuttavia che il paziente fosse mai stato riconvocato per controlli conformi a tali indicazioni prima della fase terminale della vicenda. I consulenti stimavano infine un danno differenziale del 13%, quale scarto tra la menomazione fisiologicamente attesa da una protesizzazione correttamente riuscita (32%) e quella conseguita alla revisione su campo operatorio compromesso dall’alterazione tissutale (45%).
Le questioni giuridiche
Il Tribunale respinge anzitutto le eccezioni preliminari. Quanto alla prescrizione, richiamando il principio consolidato dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 576/2008) e ribadito di recente in materia sanitaria (Cass. civ., Sez. III, ord. 15 luglio 2025, n. 19500), il termine decorre non dalla condotta né dalla verificazione materiale dell’evento, ma dal momento in cui il danno si esteriorizza divenendo oggettivamente percepibile e riconducibile, con l’ordinaria diligenza, alla condotta del sanitario: nel caso di specie il 2019, anno degli interventi di revisione.
Nel merito, l’ordinanza inquadra la responsabilità della struttura nel contratto di spedalità, con applicazione degli artt. 1218 e 1228 c.c., e dedica un passaggio articolato al riparto dell’onere probatorio secondo l’insegnamento del “doppio ciclo causale” (Cass. nn. 28991 e 28992 dell’11 novembre 2019; da ultimo Cass. n. 21045 del 27 luglio 2024): nelle obbligazioni di diligenza professionale il paziente resta onerato della prova del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno, secondo il criterio del “più probabile che non”; solo una volta assolto tale onere sorge, a carico della struttura, quello di dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile.
Il principio di diritto. L’accertamento di una condotta omissiva non conforme alle buone pratiche cliniche non è di per sé sufficiente per l’accoglimento della domanda risarcitoria: occorre la prova, secondo il criterio della probabilità prevalente, che la condotta alternativa corretta — nel caso di specie il tempestivo monitoraggio clinico e l’eventuale anticipazione della revisione protesica — avrebbe evitato il danno concretamente lamentato o lo avrebbe ridotto in misura apprezzabile e determinabile. Una possibilità astratta o una probabilità non quantificabile non integra tale prova.
È su questo crinale che la domanda si arresta. I consulenti, pur ritenendo che un follow-up corretto avrebbe potuto verosimilmente intercettare prima l’evoluzione sfavorevole e pur ipotizzando, in termini generali, postumi meno rilevanti, hanno espressamente dichiarato impossibile stabilire, su base individuale, se e in quale misura il danno si sarebbe evitato o ridotto — anche perché l’assenza di accertamenti strumentali intermedi, essa stessa conseguenza dell’inerzia nel follow-up, ha privato il quadro istruttorio di elementi valutativi. Il giudice ne trae che l’incertezza investe il primo ciclo causale e che il nesso materiale tra omissione e danno-evento non può ritenersi provato, con conseguente rigetto della domanda sia nella componente patrimoniale sia in quella non patrimoniale.
Analoga sorte segue la domanda aquiliana rivolta alla società produttrice. Oltre al difetto di prova del nesso causale, il Tribunale rileva che il ricorrente si è limitato a imputare alla terza chiamata, in termini generici, di non essersi attivata, senza individuare la specifica iniziativa esigibile né la regola cautelare violata: nella causalità omissiva, richiamando Cass. civ., Sez. III, n. 12111/2006, il giudizio controfattuale presuppone la previa individuazione dell’obbligo — specifico o generico — di tenere la condotta omessa, in difetto della quale manca lo stesso termine di comparazione. La domanda di manleva della struttura verso il produttore resta assorbita.
Quanto al consenso informato, il modulo relativo al primo intervento era un prestampato con elencazione generica di complicanze; ma poiché, all’epoca degli interventi, l’effetto avverso oggetto del giudizio — la metallosi da protesi metallo-metallo — non era prevedibile, nulla poteva essere comunicato al paziente su tale specifica evenienza, e il profilo non fonda un’autonoma responsabilità risarcitoria.
Le spese di lite, incluse quelle dei due accertamenti tecnici preventivi, sono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c.: il rigetto discende dal mancato raggiungimento della prova causale, ma l’istruttoria ha comunque accertato la dannosità delle protesi metallo-metallo e condotte non conformi alle buone pratiche cliniche nel follow-up del paziente.
La valutazione sul rischio clinico
La vicenda illustra con nettezza il tema della sorveglianza post-impianto dei dispositivi medici. Tra l’emersione del segnale di rischio nella comunità scientifica (2012-2014), la formalizzazione dei protocolli regionali di sorveglianza (2016-2018) e l’effettiva riconvocazione dei pazienti portatori di protesi metallo-metallo può aprirsi uno scarto temporale e organizzativo: nel caso esaminato, il paziente non risulta essere mai stato richiamato a controlli conformi alle indicazioni scientifiche e regionali prima dell’emersione degli effetti locali che hanno condotto alla revisione.
Sotto il profilo del rischio clinico, il caso evidenzia il valore di sistemi strutturati di richiamo attivo dei pazienti portatori di dispositivi impiantabili — anagrafi e registri protesici, percorsi di follow-up programmato, tracciabilità dei dispositivi — quali strumenti che consentono di tradurre tempestivamente in pratica assistenziale le acquisizioni della comunità scientifica e le direttive istituzionali. La decisione mostra, al contempo, un dato di sistema rilevante per tutte le parti in gioco: l’accertamento di una condotta non conforme alle buone pratiche non si converte automaticamente in condanna, perché il giudizio risarcitorio esige la dimostrazione, in concreto, dell’efficacia impeditiva o riduttiva della condotta alternativa lecita. Proprio l’assenza di rilievi clinici e strumentali intermedi — frutto dell’omesso monitoraggio — ha reso qui impossibile quella dimostrazione: un esito che restituisce, in chiave di miglioramento, l’importanza della continuità della sorveglianza e della documentazione clinica come presidio tanto di sicurezza del paziente quanto di trasparenza nell’accertamento dei fatti.
Il provvedimento
La sentenza, in versione integralmente anonimizzata, è consultabile sul sito https://studibef.it/magazine/
Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria — Studi Legali Baldi & Favati
Progetto scientifico-editoriale in collaborazione con Cittadinanzattiva Toscana – Tribunale per i Diritti del Malato di Pisa