Tribunale di Siena sentenza n. 565/2026 pubblicata il 18 settembre 2026
| Una donna di 54 anni, portatrice della mutazione BRCA e già operata al seno destro per un carcinoma, si sottopone in un’azienda ospedaliero-universitaria a una mastectomia sinistra per ridurre il rischio oncologico e, tre mesi dopo, alla ricostruzione con protesi bilaterali. Ne esce con un seno ridotto di un terzo contro la sua richiesta, una protesi dislocata verso l’alto e cicatrici dolorose; per rimediare si rivolge a una struttura privata e affronta altri quattro interventi. Il Tribunale di Siena distingue con nettezza due piani: le scelte chirurgiche erano tutte corrette, l’esecuzione no. Accerta la responsabilità dell’azienda per il malposizionamento della protesi e per un’incisione che il verbale operatorio non spiega, ma liquida il danno negli stretti limiti delle tabelle per le micropermanenti: niente danno morale, niente personalizzazione, niente interessi compensativi. |
| Autorità giudicante | Tribunale di Siena, Sezione Unica civile |
| Giudice | dott.ssa Giulia Vespucci |
| Struttura convenuta | Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese |
| Vicenda clinica | Mastectomia sinistra con espansore in paziente BRCA mutata (27 aprile 2021); rimozione dell’espansore, sostituzione della protesi controlaterale e impianto di protesi bilaterali (27 luglio 2021) |
| Profili di responsabilità | Errato posizionamento della protesi nella tasca chirurgica; incisione periareolare bilaterale non motivata nel verbale operatorio |
| Condizione di procedibilità | Mediazione obbligatoria, un solo incontro con esito negativo |
| Accertamento tecnico | CTU collegiale (medico legale e specialista) in corso di causa; richiesta di rinnovo della convenuta respinta |
| Invalidità permanente | 4% (a fronte del 7% stimato dal consulente di parte); temporanea di 40 giorni a percentuali decrescenti |
| Criterio di liquidazione | Art. 139 Codice delle assicurazioni private (micropermanenti), senza maggiorazione |
| Esito | Accoglimento parziale della domanda |
| Risarcimento riconosciuto | € 21.823,63 complessivi (€ 5.101,38 di danno non patrimoniale ed € 16.722,25 di danno patrimoniale all’attualità), oltre interessi legali dalla sentenza e spese di lite, di mediazione e di CTU |
Il fatto
Nel 2017, dopo la diagnosi di un carcinoma alla mammella destra, una donna viene sottoposta in un ospedale pubblico di Arezzo a mastectomia destra con impianto di un espansore, sostituito pochi mesi dopo da una protesi definitiva; nella stessa occasione riceve una mastoplastica additiva a sinistra, per ristabilire la simmetria. La mammella destra è stata irradiata.
Nel 2021, allo scopo di ridurre il rischio oncologico, la paziente, portatrice della mutazione BRCA, si rivolge all’azienda ospedaliero-universitaria di Siena. Il 27 aprile 2021 viene sottoposta a mastectomia sinistra con posizionamento di un espansore mammario. Il 27 luglio 2021, nel corso di un unico intervento, le vengono eseguite un’annessiectomia bilaterale laparoscopica, la rimozione dell’espansore e l’impianto di protesi su entrambi i lati, con sostituzione di quella già presente a destra.
Dopo l’intervento la paziente constata che il volume delle mammelle è stato ridotto di un terzo, nonostante la sua richiesta esplicita in senso contrario, che i due coni mammari sono asimmetrici e che le cicatrici sono dolorose. Viene inserita in lista d’attesa per un lipofilling ma, dati i tempi, si rivolge a una struttura privata. Qui l’esame obiettivo documenta due evidenti retrazioni cutanee della mammella destra e una protesi sinistra «evidentemente cranializzata», cioè spostata verso l’alto rispetto alla posizione ideale e al lato opposto. Segue un nuovo intervento di ricostruzione, con lipofilling, rimozione delle protesi, rimodellamento delle tasche e ricostruzione del solco: nel complesso, la paziente affronta quattro ulteriori interventi. Gli esiti cicatriziali attorno alle areole, secondo la perizia di parte, sono migliorabili solo in parte, con un ulteriore intervento e un ciclo di laserterapia.
La mediazione obbligatoria si chiude al primo incontro senza accordo. La paziente cita l’azienda davanti al Tribunale di Siena, lamentando sia la scelta di operare in due tempi sia l’esecuzione del secondo intervento. L’azienda contesta la responsabilità e l’entità del danno e sostiene che la paziente, dopo il secondo intervento, non si sia presentata ai controlli.
Le questioni giuridiche
Il quadro: responsabilità contrattuale e doppio ciclo causale
Gli interventi sono del 2021, successivi all’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco. Il Tribunale inquadra quindi la vicenda nell’art. 7 della legge n. 24/2017: la struttura risponde a titolo contrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., anche per l’operato dei medici di cui si avvale. Ne segue il consueto riparto dell’onere della prova, che la sentenza ricostruisce richiamando il cosiddetto doppio ciclo causale: alla paziente spetta provare il contratto, il danno e il nesso tra l’intervento e il peggioramento, anche per presunzioni e secondo il criterio del più probabile che non; alla struttura spetta provare che l’inadempimento non vi è stato o che l’esito è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza.
Due piani distinti: la scelta e l’esecuzione
Il cuore della decisione sta nella distinzione, tracciata dal collegio peritale e fatta propria dal giudice, tra il piano delle scelte chirurgiche e quello della loro esecuzione. Sul primo piano la CTU dà ragione all’azienda su tutta la linea. La ricostruzione in due tempi con espansore è condivisibile, perché riproduce la tecnica già adottata sul lato destro e garantisce simmetria di volumi e un «invecchiamento» simile delle due mammelle. Il posizionamento sotto il muscolo, anziché davanti, evita una proiezione eccessiva e una ptosi precoce del lato sinistro. La sostituzione della vecchia protesi destra è una scelta «prudente», trattandosi di una mammella irradiata, in cui la contrattura attorno alla protesi è frequente. Anche la scelta di un volume contenuto trova giustificazione nei tessuti assottigliati dopo l’espansione e nella costituzione longilinea della paziente.
Sul secondo piano, invece, il giudizio si rovescia. Secondo i consulenti è «del tutto coerente» ricondurre la dislocazione della protesi a un’errata esecuzione tecnica del suo posizionamento nella tasca allestita dal chirurgo: lo spostamento si è prodotto a breve distanza dall’intervento, come dimostrano cicatrici non ancora stabilizzate. E non è condivisibile l’incisione periareolare eseguita su entrambi i lati, anche perché il verbale operatorio non contiene alcuna indicazione che consenta di comprenderne le ragioni.
La convenuta aveva chiesto il rinnovo della CTU, sostenendo che l’elaborato fosse contraddittorio: se tutte le scelte erano corrette, come poteva esserci un errore? Il Tribunale respinge l’istanza proprio in forza della distinzione tra i due piani, e osserva che i consulenti di parte non avevano formulato osservazioni critiche. L’azienda, dal canto suo, non ha fornito alcuna prova di aver osservato le cautele richieste nell’esecuzione dell’intervento: la prova liberatoria manca, e la responsabilità è affermata.
Un richiamo che non convince: la chirurgia estetica
A sostegno della decisione il Tribunale richiama l’orientamento di merito secondo cui, nella chirurgia estetica, il miglioramento dell’aspetto del paziente non è un semplice motivo ma «entra a far parte del nucleo causale del contratto». Il richiamo lascia perplessi. Qui non si trattava di un intervento estetico, ma di una ricostruzione dopo una mastectomia eseguita per ridurre un rischio oncologico: la finalità era terapeutica, anche se il risultato ha una forte componente estetica. Il passaggio, peraltro, non regge la decisione, che si fonda interamente sull’accertamento tecnico dell’errore di esecuzione; va letto come un argomento aggiuntivo, non come l’affermazione di un’obbligazione di risultato nella chirurgia ricostruttiva.
Micropermanenti: niente danno morale senza circostanze specifiche
La CTU accerta un’invalidità permanente del 4%, contro il 7% stimato dal consulente di parte, e un’invalidità temporanea di quaranta giorni a percentuali decrescenti. Trattandosi di lesioni micropermanenti, il Tribunale liquida secondo l’art. 139 del Codice delle assicurazioni private, richiamato dall’art. 7, comma 4, della legge Gelli-Bianco: € 3.907,55 per il danno permanente ed € 1.193,83 per quello temporaneo.
La richiesta di riconoscere la componente morale e la personalizzazione nella misura massima viene respinta. Per le lesioni di lieve entità, osserva il giudice richiamando Cass. n. 5547/2024, occorre un maggior rigore nell’allegazione e nella prova: le conseguenze sul piano morale si intendono normalmente assorbite nel danno biologico, salvo la dimostrazione di circostanze peculiari del caso concreto. La paziente aveva invocato il danno estetico, lo stress e l’imbarazzo nella vita sociale: conseguenze che la sentenza qualifica come «ordinarie», già comprese nel valore tabellare. Il capitolo di prova sul punto è dichiarato inammissibile perché generico.
Il danno permanente per intero, ma non il costo dell’intervento futuro
La perizia indicava che gli esiti potrebbero essere attenuati, solo in parte, con un ulteriore intervento. Il Tribunale afferma un principio netto: sottoporsi a un intervento chirurgico è una scelta personalissima, che nessuno può imporre al danneggiato, salvo si tratti di interventi modesti e quasi privi di rischio. La paziente ha dichiarato di non voler essere operata ancora, e il danno permanente va quindi liquidato per intero, senza decurtazioni. Per la stessa ragione, però, non può essere liquidato anche il costo dell’intervento correttivo futuro: si risarcirebbe due volte lo stesso pregiudizio. Il danno patrimoniale è riconosciuto per le sole spese già sostenute e documentate, visite, cure e interventi successivi, ritenute necessarie e congrue dai consulenti: € 15.746,00, pari a € 16.722,25 all’attualità.
Rivalutazione, interessi e spese
Poiché tutte le somme sono liquidate ai valori attuali, la rivalutazione è negata per evitare una duplicazione. Sono negati anche gli interessi compensativi per il periodo fra il fatto e la sentenza: richiamando Cass. n. 24441/2025 e Cass. n. 888/2026, il Tribunale afferma che costituiscono un autonomo profilo di danno, che il danneggiato deve domandare espressamente, allegandone il fatto costitutivo e le prove, e che il giudice non può liquidare d’ufficio. La generica richiesta di interessi e rivalutazione non basta. Sulla somma liquidata decorrono soltanto gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza.
Sulle spese, due passaggi meritano attenzione. Le spese della mediazione obbligatoria seguono la soccombenza e sono rimborsate su semplice prova dell’esborso, con i compensi per la relativa fase. Le spese del consulente di parte sono riconosciute come spese processuali, sulla scorta di Cass., Sez. Un., n. 26999/2026, ma in misura ridotta a € 234,88: mancava una fattura o una nota spese, il consulente non aveva formulato osservazioni alla CTU e il costo della perizia stragiudiziale era già stato risarcito tra le spese mediche. È infine negato l’aumento del compenso previsto per gli atti con collegamenti ipertestuali, perché i link non funzionavano.
Valutazione sul rischio clinico
La sentenza non mette in discussione la competenza dell’équipe nelle scelte: le promuove tutte. Mette in discussione l’esecuzione e, soprattutto, la capacità della documentazione di spiegarla. È una distinzione che vale per chiunque operi in chirurgia ricostruttiva.
Il verbale operatorio come prova della scelta. L’incisione periareolare bilaterale poteva forse avere una ragione; il collegio non ha potuto valutarla perché il verbale non la indica. Quando una scelta tecnica non è motivata nella descrizione dell’intervento, in giudizio non può essere difesa. Descrivere via d’accesso, tasca, tipo e volume dell’impianto e le ragioni di ciascuna scelta non è un appesantimento burocratico: è l’unico modo per dimostrare, anni dopo, che la scelta era corretta.
Il volume e le aspettative della paziente. La paziente lamenta di aver ricevuto un volume diverso da quello richiesto. La CTU ritiene la scelta tecnicamente giustificata, e la sentenza non affronta il tema sotto il profilo del consenso. Resta un’indicazione organizzativa: nella ricostruzione dopo una mastectomia profilattica, in cui la paziente è sana e la componente del risultato atteso è centrale, volume, forma e limiti tecnici andrebbero discussi e annotati prima dell’intervento, con le ragioni per cui ci si discosta dalla richiesta della paziente.
Il controllo precoce dell’impianto. La dislocazione si è prodotta a breve distanza dall’intervento. Un percorso di controlli ravvicinati nelle prime settimane consente di riconoscerla quando è ancora correggibile. L’azienda ha sostenuto che la paziente non si fosse presentata ai controlli, ma non lo ha provato: le convocazioni e le mancate presentazioni devono lasciare traccia nella documentazione, altrimenti l’argomento resta un’affermazione.
Le liste d’attesa per gli interventi correttivi. La paziente era in lista per il lipofilling e, secondo quanto dedotto, sono stati i tempi di attesa a indurla a rivolgersi al privato. Le spese sostenute per gli interventi correttivi sono state risarcite per intero e rappresentano la parte maggiore della condanna: quando la correzione avviene altrove, il suo costo torna comunque alla struttura che ha causato il danno.
Per la paziente, la decisione contiene indicazioni pratiche. Il verbale operatorio e la cartella clinica sono i primi documenti da chiedere, e la struttura deve fornirli entro sette giorni dalla richiesta (art. 4, comma 2, legge n. 24/2017). Le spese per visite, cure e interventi successivi vanno documentate una per una: in questa causa sono state riconosciute integralmente perché documentate e ritenute congrue dai consulenti. E la scelta di non sottoporsi a un nuovo intervento è un diritto, che non riduce il risarcimento del danno permanente.
Resta un dato che va detto apertamente. A fronte di due interventi in ospedale, quattro ulteriori interventi correttivi e cicatrici non più del tutto emendabili, il danno non patrimoniale riconosciuto si ferma poco sopra i cinquemila euro; il resto della condanna rimborsa spese già sostenute. Non è un’anomalia della sentenza, ma l’effetto combinato di una percentuale d’invalidità contenuta, del tetto tabellare delle micropermanenti e di un rigore probatorio sul danno morale e sugli interessi che non ammette richieste generiche. Nelle cause di minor valore, ciò che non viene allegato e provato in modo specifico, la sofferenza peculiare, il danno da ritardo, la parcella del consulente, semplicemente non viene liquidato.
Il testo della sentenza