Ritardo diagnostico e carcinoma mammario: la responsabilità della struttura per il referto citologico benigno smentito dagli indici clinici

Studi BeF

Il Tribunale di Pisa condanna una struttura sanitaria per il decesso di una paziente di 37 anni, riconducibile a un ritardo diagnostico nella lettura di un carcinoma mammario refertato come benigno (C2) nonostante familiarità, giovane età e lesione in accrescimento. Decisivo il differenziale prognostico accertato dalla CTU: dall’86% di sopravvivenza a cinque anni con diagnosi tempestiva al 44% con diagnosi in stadio IIIB. La pronuncia applica le Tabelle di Milano 2024 — e non quelle di Roma richieste dagli attori — riconoscendo danno parentale iure proprio e danno iure hereditatis (biologico terminale e catastrofale).
SENTENZA
AutoritàTribunale Ordinario di Pisa, Sezione Civile, in composizione monocratica
Giudicedott.ssa Santa Spina
Sentenzan. 779/2026 (R.G. n. 1356/2021)
Deposito30 giugno 2026
MateriaResponsabilità sanitaria — ritardo diagnostico (carcinoma mammario)
Difensori attoriavv. Riccardo Taverniti
Difensori strutturaavv. Gloria Lazzeri; avv. Carla Fiaschi
EsitoAccoglimento della domanda; accertata la responsabilità della struttura sanitaria
Criterio tabellareTabelle di Milano 2024 (in luogo delle Tabelle di Roma invocate dagli attori)
Risarcimento riconosciuto€ 1.081.843,00 (danno parentale iure proprio) + € 129.063,00 (danno iure hereditatis) + € 37.951,00 spese di lite

Il fatto clinico

Nel giugno 2016 una donna di giovane età riscontrava un addensamento nodulare alla mammella sinistra. Sottoposta a esame ecografico e, successivamente, a visita senologica, otteneva una diagnosi di franca benignità, con indicazione di controllo a distanza di sei mesi.

Allarmata dalla familiarità per carcinoma mammario — la madre ne era stata affetta a quarant’anni — la paziente si ripresentava a controllo dopo soli due mesi. Nonostante il riscontro di un aumento dimensionale della lesione (da 25 a 28 mm di diametro), la diagnosi restava invariata. L’agoaspirato veniva refertato dal citopatologo come C2, ossia benigno.

Solo cinque mesi dopo il primo accertamento perveniva la diagnosi corretta di carcinoma, ormai in fase avanzata (stadio IIIB), con attivazione di un piano chemioterapico che non impediva l’esito infausto. La paziente decedeva a distanza di 28 mesi dalla diagnosi tardiva, all’età di 37 anni.

La CTU medico-legale, condivisa integralmente dal Tribunale, individua il punctum dolens nell’errore di valutazione citologica: una corretta lettura avrebbe dovuto condurre a un referto C4 (con quota di sospetta malignità), tanto più a fronte della giovane età, dell’elevato rischio familiare e della neoformazione in accrescimento. Il differenziale prognostico è netto: diagnosi tempestiva (luglio 2016) → 86% di sopravvivenza a cinque anni (mortalità 14%); diagnosi effettiva in stadio IIIB → 44% di sopravvivenza a cinque anni (mortalità 56%).

Le questioni giuridiche

Causazione del decesso e non perdita di chance. Gli attori avevano proposto in via subordinata anche la domanda da perdita di chance di guarigione. Il Tribunale, accertata la causazione del decesso secondo il criterio del «più probabile che non», assorbe la domanda subordinata. Il marcato scarto prognostico consente di collocare il caso sul terreno pieno del nesso causale sull’evento morte, e non su quello risarcitoriamente più fragile della chance.

Doppio ciclo causale e onere della prova. La sentenza applica in modo lineare l’orientamento di legittimità (Cass. 28991/2019; Cass. 26907/2020): al creditore/danneggiato spetta provare, anche per presunzioni, il nesso materiale tra condotta e aggravamento o insorgenza della patologia; assolto tale onere, grava sulla struttura la prova dell’adempimento o della causa non imputabile. Nella specie, la CTU ha fondato la prova del primo ciclo causale, mentre la convenuta non ha superato il proprio.

La scelta del criterio tabellare: Milano contro Roma. È l’aspetto di maggior rilievo per la casistica risarcitoria. Gli attori invocavano le Tabelle di Roma (sistema a punti, valore punto € 11.549,20); il Tribunale ha applicato le Tabelle di Milano 2024, con esiti sensibilmente diversi, in particolare sul versante iure hereditatis.

Danno da lesione del rapporto parentale (iure proprio). Il Tribunale riconosce: al padre € 359.812,00 (personalizzazione massima, convivenza); al fratello € 129.048,00 (importo ridotto per la non convivenza, personalizzazione massima); al convivente more uxorio € 391.103,00 (personalizzazione media); alla nonna € 101.880,00 (personalizzazione media). La sofferenza è desunta, secondo l’id quod plerumque accidit, dal rapporto di parentela e corroborata dalle prove testimoniali sul concreto legame affettivo.

Danno iure hereditatis: terminale e catastrofale entro i limiti tabellari. Gli attori-eredi domandavano oltre € 1,2 milioni, costruiti con un calcolo giornaliero del danno da consapevolezza agonica. Il Tribunale riconosce entrambe le componenti — danno biologico terminale e danno catastrofale — ma entro la griglia milanese: il danno terminale è liquidabile per un massimo di 100 giorni, con personalizzazione del 50% per il massimo sconvolgimento, per un totale di € 129.063,00 (50% ciascuno agli eredi). L’ordine di grandezza tra domanda e riconosciuto è il segno più tangibile della posta in gioco nella scelta del criterio tabellare.

Profili processuali. Due passaggi meritano segnalazione: la rinuncia implicita all’eccezione di carenza di legittimazione attiva, desunta dalla condotta processuale complessiva della convenuta (Cass. 17582/2017); e il decesso di una parte in corso di causa non dichiarato dal difensore, che non è obbligato a darne atto, con conseguente prosecuzione del giudizio tra le parti originarie (Cass. 588/2019).

Principi di diritto di maggiore interesse •  In tema di responsabilità sanitaria, quando il differenziale prognostico tra diagnosi tempestiva e diagnosi tardiva è marcato (nella specie, 86% contro 44% di sopravvivenza a cinque anni), l’evento morte è riconducibile alla condotta dei sanitari secondo il criterio del «più probabile che non», superando la prospettiva della mera perdita di chance. •  Il referto citologico di benignità (C2) non può prevalere in presenza di indici clinici discordanti — giovane età, familiarità di primo grado, neoformazione in accrescimento documentato — che imponevano un approfondimento (referto C4). •  Opera il duplice ciclo causale: assolto dal danneggiato l’onere di provare, anche per presunzioni, il nesso materiale tra condotta ed evento, grava sulla struttura la prova dell’adempimento o della causa non imputabile (Cass. 28991/2019; Cass. 26907/2020). •  La scelta del criterio tabellare (Milano) rientra nella valutazione equitativa del giudice ex artt. 1226 e 2056 c.c.; il danno biologico terminale è liquidabile entro il limite massimo di 100 giorni, con personalizzazione per il massimo sconvolgimento.

Valutazione sul rischio clinico

Il caso costituisce un riferimento in tema di diagnostica senologica. Il messaggio di sicurezza è che un referto citologico benigno (C2) da agoaspirato non può prevalere in presenza di segnali clinici discordanti: giovane età della paziente, familiarità di primo grado, lesione in accrescimento documentato. La concordanza del triple test (esame clinico, imaging, citologia) impone, in caso di discordanza, l’approfondimento e non la rassicurazione.

L’errore non è stato di dotazione o di conformità alle linee guida, ma di valutazione integrata del rischio. Su questo profilo la prevenzione dell’errore diagnostico ha ampio margine di miglioramento sistemico: audit sistematici sui referti citologici discordanti, doppio refertaggio nei casi ad alto rischio familiare, tracciamento delle lesioni in accrescimento tra controlli successivi.

Link alla sentenza

Il testo integrale della pronuncia, in versione anonimizzata, è consultabile al seguente indirizzo: https://studibef.it/magazine/

Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria — Studi Legali Baldi & Favati

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