Servizio militare e punteggio ATA: due giudici, due risposte

Studi BeF

Il Tribunale di Pisa, seguendo la Cassazione, nega i 6 punti per la leva svolta prima di entrare nella scuola. Il Consiglio di Stato li riconosce. Che cosa significa per chi è in graduatoria e per il prossimo rinnovo

Nicola Favati

Chi ha fatto il militare o il servizio civile al posto della leva, e solo dopo è entrato nelle graduatorie ATA, si trova oggi davanti a una situazione che è difficile spiegare a chi non frequenta le aule di giustizia. Per lo stesso servizio, la stessa domanda riceve due risposte opposte: il giudice del lavoro dice no, il giudice amministrativo dice sì.

L’ultima conferma arriva dal Tribunale di Pisa, con una sentenza del 9 luglio 2026 che ha respinto il ricorso di un aspirante ATA. Vale la pena capire perché, e che cosa ne deriva per chi è nella stessa posizione.

1. Il caso deciso a Pisa

Il ricorrente era iscritto nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2024. Si era diplomato nell’anno scolastico 1991/1992 e aveva svolto il servizio civile sostitutivo della leva dal settembre 1994 all’agosto 1995, quando non lavorava ancora per la scuola. Per quel servizio l’amministrazione gli aveva attribuito 0,60 punti; lui ne chiedeva 6.

Il Tribunale ha respinto la domanda e ha compensato le spese, proprio perché sulla questione la giurisprudenza è divisa (Trib. Pisa, sez. lav., n. 855/2026).

2. Da dove nasce la differenza tra 6 e 0,60 punti

La differenza non è nella legge, ma nel decreto ministeriale che regola le graduatorie. Il D.M. 50/2021, applicato nel caso di Pisa, distingueva due situazioni:

  • servizio militare o civile sostitutivo prestato mentre si lavorava già per la scuola: vale come servizio effettivo nella stessa qualifica, cioè fino a 6 punti l’anno;
  • servizio prestato prima di avere un rapporto di lavoro: vale come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, cioè fino a 0,60 punti l’anno.

La stessa distinzione è stata ripresa dal D.M. 89 del 21 maggio 2024, che regola le graduatorie del triennio 2024/2027. Per chi ha svolto la leva da giovane, prima di qualsiasi supplenza, la differenza può superare i cinque punti: in una graduatoria di terza fascia, spesso, è la differenza tra essere chiamati e restare a casa.

3. Perché il Tribunale ha detto no: la Cassazione

Il giudice di Pisa ha seguito la Corte di cassazione, che nel 2024 si è pronunciata per la prima volta proprio su questa questione e proprio per il personale ATA (Cass., sez. lav., 8 agosto 2024, n. 22429). La Corte d’appello di Ancona aveva dato ragione al lavoratore; la Cassazione ha ribaltato la decisione e ha respinto la domanda.

Il ragionamento della Corte si può riassumere così.

  • Il Codice dell’ordinamento militare impone di valutare il servizio militare «con lo stesso punteggio» dei servizi prestati presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, d.lgs. 66/2010). Il decreto lo fa: lo 0,60 è proprio il punteggio del servizio statale.
  • La valutazione piena «a tutti gli effetti» è prevista per il periodo trascorso sotto le armi «in pendenza di rapporto di lavoro» (art. 2050, comma 2). Chi ha dovuto interrompere un lavoro in corso per adempiere all’obbligo di leva merita una tutela maggiore, perché la Costituzione vuole che il servizio militare non pregiudichi «la posizione di lavoro del cittadino» (art. 52, comma 2, Cost.).
  • La norma del testo unico della scuola secondo cui la leva è «valida a tutti gli effetti» (art. 569, comma 3, d.lgs. 297/1994) riguarda, per la Cassazione, la ricostruzione della carriera di chi è già in servizio, non le graduatorie per accedervi.

4. Perché il Consiglio di Stato dice sì

Il Consiglio di Stato è arrivato alla conclusione opposta, e lo ha fatto esaminando proprio il decreto oggi in vigore. Con la sentenza della Sezione VII del 17 aprile 2025, n. 3367, ha accolto l’appello di un gruppo di aspiranti ATA, ha annullato gli atti impugnati relativi alle graduatorie 2024/2027 e ha ordinato all’amministrazione di riconoscere a ciascuno di loro i 6 punti per la leva.

Il punto di partenza è lo stesso articolo 569 del testo unico, letto però in modo diverso. Per il Consiglio di Stato quella norma è dettata apposta per il personale ATA e dice che la leva vale «a tutti gli effetti», senza chiedere che sia stata svolta durante un rapporto di lavoro. Essendo una norma speciale, prevale sulla regola generale del Codice dell’ordinamento militare. E così intesa, aggiunge la sentenza, realizza pienamente la tutela dell’art. 52 della Costituzione.

La sentenza dichiara di dare continuità a un orientamento della stessa Sezione già espresso in altre decisioni sul personale ATA. Il quadro, però, non è lineare neppure lì: il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso seguendo un precedente dello stesso Consiglio di Stato in senso contrario, e lo stesso Consiglio di Stato ha compensato le spese dando atto del contrasto di giurisprudenza.

5. Due giudici, due strade

Le due decisioni non nascono da cause identiche, e capire la differenza è utile.

  • Davanti al giudice del lavoro, come a Pisa, il singolo lavoratore chiede che gli sia riconosciuto un punteggio diverso nella graduatoria in cui è iscritto. Qui, dopo la sentenza della Cassazione del 2024, la strada è decisamente in salita: i tribunali tendono a seguire la Corte, e la sentenza di Pisa ne è un esempio.
  • Davanti al giudice amministrativo si impugna il decreto ministeriale che fissa i punteggi, insieme alle graduatorie che lo applicano. È la strada che ha portato alla sentenza del Consiglio di Stato del 2025.

Resta un punto da chiarire, ed è importante per chi oggi è in graduatoria con lo 0,60: la sentenza del Consiglio di Stato ha ordinato di attribuire i 6 punti ai ricorrenti di quel giudizio. Non ci risulta che il Ministero abbia esteso il riconoscimento a tutti gli iscritti, né che abbia modificato il decreto. Chi non ha fatto ricorso, quindi, non può contare su un adeguamento automatico.

6. Che cosa conviene fare

La partita non è chiusa, e chi ha svolto la leva o il servizio civile prima di entrare nella scuola ha buone ragioni per non rinunciarvi. Ma deve muoversi al momento giusto e nella sede giusta.

  • Dichiarare sempre il servizio nella domanda di inserimento o di aggiornamento delle graduatorie, con le date esatte di inizio e fine.
  • Conservare i documenti: il foglio di congedo, il foglio matricolare o l’attestato del servizio civile.
  • Prepararsi al prossimo rinnovo. Alla scadenza del triennio 2024/2027 è prevedibile un nuovo decreto. Se ripeterà la distinzione tra 6 e 0,60 punti, a nostro avviso la strada indicata dal Consiglio di Stato è l’impugnazione davanti al TAR, che va proposta entro termini brevi dalla pubblicazione degli atti: per questo conviene rivolgersi a un legale non appena il decreto esce, senza aspettare le graduatorie definitive.
  • Valutare con prudenza le cause davanti al giudice del lavoro, che dopo la Cassazione del 2024 hanno un esito difficile.

Il servizio militare e il servizio civile sostitutivo sono stati, per intere generazioni, un dovere imposto dallo Stato. Che quel dovere valga sei punti o poco più di mezzo punto, a seconda del giudice a cui ci si rivolge, è una contraddizione che prima o poi dovrà essere risolta.

La sentenza del Tribunale di Pisa

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