Si allontana dal pronto soccorso in stato confusionale e viene travolto sulla strada: della morte risponde anche l’ospedale che non lo ha sorvegliato

Corte d’Appello di Firenze Sen. n. 2243 del 20 maggio 2026
Studi BeF

Di Simona Baldi

Un uomo di settantadue anni arriva in ambulanza al pronto soccorso in stato confusionale: gli viene attribuito il codice giallo e applicato un protocollo aziendale che, in assenza di familiari, impone l’attesa in una sala presidiata ventiquattro ore su ventiquattro. Nell’attesa il paziente si allontana senza che nessuno se ne avveda; l’assenza è rilevata dopo più di tre ore dall’ingresso e le ricerche cominciano cinquanta minuti dopo. Verso le undici di sera, a un chilometro dall’ospedale, l’uomo viene investito da un motociclo il cui conducente fugge; morirà venti giorni dopo. Il Tribunale aveva accertato la colpa della struttura ma escluso il nesso causale, condannando il solo Fondo di garanzia per le vittime della strada. La Corte d’Appello di Firenze riforma: la sorveglianza omessa e la fuga del motociclista hanno concorso a un unico evento, del quale azienda sanitaria e Fondo rispondono in solido.

L A   S E N T E N Z A
Autorità giudicanteCorte d’Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile
ProvvedimentoSentenza n. 2243/2026, decisa nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 (R.G. n. 1605/2024, riunito al R.G. n. 1690/2024)
Collegiodott.ssa Carla Santese (Presidente), dott.ssa Giulia Conte (Consigliere estensore), dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli (Consigliere)
Decisione impugnataTribunale di Lucca, sentenza n. 104/2024 pubblicata il 1° febbraio 2024 (R.G. n. 3468/2020, riunito al n. 3622/2020), giudice dott. Giampaolo Fabbrizzi
Parti convenuteAzienda sanitaria territoriale e impresa designata quale gerente del Fondo di garanzia per le vittime della strada; parti danneggiate: i figli e i nipoti della vittima
MateriaOmessa sorveglianza di un paziente in stato confusionale in pronto soccorso; allontanamento dalla struttura e successivo investimento da parte di un veicolo rimasto non identificato; danno da perdita del rapporto parentale (art. 2043 c.c.); solidarietà tra obbligazioni derivanti da titoli diversi (art. 1292 c.c.); concorso del fatto colposo del danneggiato (art. 1227 c.c.)
Questione centraleSe l’omessa sorveglianza abbia avuto efficienza causale rispetto all’allontanamento e al successivo investimento, e se della condotta imprudente tenuta dal pedone in stato confusionale debbano farsi carico i congiunti o la struttura titolare della posizione di garanzia
EsitoAccolti gli appelli dei danneggiati e riformata la sentenza di primo grado: accertata la responsabilità dell’azienda sanitaria, tenuta in solido con l’impresa designata; confermati il concorso di colpa del pedone nella misura del 50 per cento nei soli rapporti interni e la quantificazione del danno operata dal Tribunale; respinto l’appello incidentale dell’assicuratore
Spese e restituzioniSpese dei due gradi a carico delle appellate in solido, rideterminate in € 43.719,30 ed € 18.339,90 per il primo grado (di cui residuano da versare € 5.769,30) e liquidate in € 36.075,90 ed € 18.339,00 per il secondo, oltre accessori; compensate le spese dei due gradi tra impresa designata e azienda sanitaria; restituzione ai danneggiati di € 9.323,65 versati in esecuzione della sentenza di primo grado
Risarcimento riconosciutoPrimo grado — a carico della sola impresa designata, per il 50 per cento del danno in ragione del concorso del pedone e con devalutazione del credito alla data del fatto: € 100.202,22 a ciascuno dei due figli conviventi; € 76.273,33 a ciascuno dei tre figli non conviventi; € 30.522,84 a ciascuno di quattro nipoti; € 29.224,00 a un ulteriore nipote. Oltre rivalutazione e interessi compensativi. Appello — confermata la quantificazione ed estesa all’azienda sanitaria: le due obbligate sono condannate in solido a corrispondere somme ulteriori di pari importo, sicché il credito di ciascun danneggiato raggiunge € 200.404,44 (figli conviventi), € 152.546,66 (figli non conviventi), € 61.045,68 (nipoti) ed € 58.448,00 (l’ulteriore nipote), oltre rivalutazione e interessi compensativi. Nei rapporti interni il debito resta ripartito al 50 per cento.

Il fatto

La sera del 2 febbraio 2016, verso le 18.40, un uomo di settantadue anni viene trasportato in ambulanza non medicalizzata al pronto soccorso di un ospedale toscano. È in stato confusionale, con l’indicazione di un disturbo neurologico focale. Gli viene assegnato il codice giallo e gli viene applicato il protocollo aziendale dettato per l’attesa dei pazienti agitati, non autosufficienti o accompagnati dalle forze dell’ordine: in assenza di familiari, il paziente deve attendere in una sala multifunzionale presidiata ventiquattro ore su ventiquattro da un operatore socio-sanitario. I figli, contattati telefonicamente, comunicano di non poter raggiungere l’ospedale in quel momento.

L’attesa si prolunga oltre il tempo che il codice giallo comporta. Il paziente si allontana dalla sala e poi dall’ospedale senza che nessuno se ne accorga: l’assenza viene rilevata alle 21.52 e le ricerche all’interno della struttura cominciano alle 22.41. Verso le 23.00, a circa un chilometro dall’ospedale, lungo una strada priva di marciapiedi e scarsamente illuminata, con la pioggia in corso, l’uomo — che indossava i soli pantaloni del pigiama e una canottiera e calzava ciabatte — viene attinto da tergo, in corrispondenza della gamba sinistra, da un motociclo il cui conducente si allontana senza prestare soccorso.

Il ferito rientra in ospedale con codice rosso: politrauma con ematoma sottodurale, focolai contusivo-emorragici fronto-temporali destri, frattura della base del seno mascellare destro e delle ossa nasali, ematoma gluteo, ferita profonda alla gamba destra. Muore il 22 febbraio 2016, dopo un ricovero in rianimazione. Il veicolo investitore non viene mai identificato: sul posto la polizia municipale rinviene una visiera di casco e frammenti di plastica grigia, uno dei quali sarà estratto dalla gamba del ferito in sala operatoria, e le telecamere della zona riprendono un mezzo a due ruote in allontanamento.

I figli e i nipoti della vittima agiscono davanti al Tribunale di Lucca contro l’azienda sanitaria e l’impresa designata quale gerente del Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Tribunale accerta la colpa della struttura, che «mancò in tutta evidenza di svolgere un’adeguata sorveglianza per tutelare l’incolumità fisica del paziente»; nega però il nesso causale, ritenendo che gli attori non avessero neppure indicato quale condotta alternativa corretta avrebbe potuto impedire l’allontanamento, non essendo praticabili né l’affidamento ai familiari né misure coercitive. Condanna dunque il solo Fondo, con un concorso di colpa del pedone del 50 per cento ai sensi dell’art. 1227 c.c.

Un dato è decisivo per comprendere il perimetro del giudizio d’appello: l’azienda sanitaria non ha proposto impugnazione incidentale, sicché l’accertamento della sua colpa è divenuto incontrovertibile. In secondo grado si è discusso soltanto del nesso causale, del concorso del pedone e della quantificazione del danno. Del resto era stata la stessa azienda a depositare i documenti da cui risultava che al paziente, riconosciuto in stato confusionale, era stato applicato un protocollo che imponeva la sorveglianza continuativa.

Le questioni giuridiche

La natura della responsabilità verso i congiunti. La Corte conferma la qualificazione extracontrattuale data dal Tribunale. Tra il paziente e la struttura esisteva un rapporto contrattuale, ma qui non si discute di un danno maturato in capo al defunto e fatto valere dagli eredi: si discute del danno iure proprio dei congiunti, che resta nell’alveo dell’art. 2043 c.c., non producendo il contratto di spedalità, di regola, effetti protettivi verso i terzi — eccezion fatta per le prestazioni afferenti alla procreazione — in forza dell’art. 1372, comma 2, c.c. (Cass. n. 11320/2022; Cass. n. 21404/2021). La qualificazione, precisa il collegio, resta comunque priva di conseguenze pratiche: la colpa era già accertata in via definitiva e la prova del nesso causale grava sul danneggiato in entrambi i regimi, secondo il criterio del «più probabile che non».

Il giudizio controfattuale. È il cuore della riforma. La domanda è se, più probabilmente che non, il paziente si sarebbe allontanato anche in presenza di una sorveglianza costante. La Corte risponde di no e articola il ragionamento su più passaggi: visitato entro l’ora che il codice giallo comportava, avrebbe verosimilmente ricevuto farmaci idonei a restituirgli lucidità o quantomeno a tranquillizzarlo; la sola presenza di una persona accanto a lui, che lo rassicurasse, lo avrebbe presumibilmente convinto ad attendere; ove avesse manifestato l’intenzione di andarsene, avrebbe potuto essere intrattenuto fino all’arrivo di uno dei cinque figli, i quali avevano declinato l’invito a raggiungerlo nel presupposto che il padre fosse in un ambiente protetto; e, di fronte a un’intenzione incontenibile, sarebbe divenuto legittimo e anzi doveroso il contenimento ai sensi dell’art. 54 c.p., almeno fino all’arrivo di un parente, ovvero il ricorso al trattamento sanitario obbligatorio ex art. 34 della legge n. 833/1978. A ciò si aggiunge il ritardo nelle ricerche: rilevata l’assenza alle 21.52, gli accertamenti all’interno dell’ospedale iniziano solo alle 22.41, mentre una ricerca immediata avrebbe verosimilmente consentito di ritrovare il paziente poco distante.

L’investimento non interrompe il nesso causale. L’azienda sosteneva che l’investimento fosse un antecedente causale di per sé sufficiente a produrre l’evento mortale. La Corte replica che proprio le modalità dell’investimento — il pedone che cammina sulla carreggiata di notte, con scarsa visibilità, nella stessa direzione dei mezzi sopraggiungenti e dando loro le spalle — si spiegano con lo stato confusionale in cui versava, stato noto ai sanitari e tale da rendere prevedibile una condotta pericolosa qualora il paziente fosse uscito in strada di notte, non essendo palesemente in grado di provvedere a se stesso. Il rischio che si è concretizzato è esattamente quello che la sorveglianza doveva prevenire.

La solidarietà tra titoli diversi. Accertata la responsabilità dell’azienda, la Corte richiama l’orientamento per cui la solidarietà passiva si presume anche quando le obbligazioni plurisoggettive nascono da titoli diversi, purché i distinti contegni abbiano concorso a determinare un unico eventus damni (art. 1292 c.c.; Cass. n. 21380/2025; Cass. n. 26711/2024; Cass. n. 7016/2020). Qui l’unicità del fatto dannoso è evidente: l’omissione colposa dell’azienda e la condotta del motociclista fuggito hanno determinato, in una sinergia tragica, il travolgimento del pedone. Nei rapporti interni il debito resta ripartito al 50 per cento; verso i danneggiati, però, ciascuna delle due obbligate risponde per l’intero.

Il concorso di colpa del pedone incapace. La censura dei danneggiati sul concorso non viene accolta: il «fatto colposo» dell’art. 1227 c.c. non si riferisce all’elemento psicologico della colpa, che presuppone l’imputabilità, ma va inteso come «comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta», sicché il concorso opera anche se la vittima era incapace di intendere e di volere (Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 4178/2020). Camminare sulla carreggiata, di notte, sotto la pioggia e senza rendersi visibile resta condotta contraria all’art. 190 del codice della strada. Da qui, però, il passaggio più originale della decisione: di quello stato di incapacità, che di quella condotta è la causa, non deve rispondere l’assicuratore, che può quindi limitare il proprio debito nei rapporti interni; ne deve invece rispondere l’azienda, che verso il paziente aveva una posizione di garanzia cui non ha dato corso. Il 50 per cento che il primo grado aveva sottratto al risarcimento resta così a carico della struttura sanitaria.

La liquidazione del danno parentale. L’appello incidentale dell’assicuratore sul quantum viene respinto su entrambi i profili. Quanto al parametro relativo alla sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare, l’attribuzione di 9 punti resta corretta anche quando i superstiti sono più di tre: superata quella soglia il nucleo si considera ampio, e l’assenza di un punteggio ulteriormente decrescente non è una lacuna della tabella milanese, ma una scelta. Quanto alla qualità e intensità della relazione affettiva, i 10 punti riconosciuti si collocano sotto il valore medio della forbice: per i familiari che vivevano a stretto contatto con la vittima l’intensità del legame si presume senza necessità di ulteriori allegazioni, mentre per gli altri il Tribunale aveva valorizzato l’istruttoria testimoniale, che aveva documentato incontri regolari nei fine settimana, l’accompagnamento alle visite mediche e visite settimanali dei nipoti al nonno.

Il risultato in cifre. Il Tribunale aveva quantificato il danno di ciascun danneggiato secondo la tabella milanese, dimezzato l’importo per il concorso di colpa e devalutato il credito alla data del fatto, condannando la sola impresa designata a € 100.202,22 per ciascuno dei due figli conviventi, € 76.273,33 per ciascuno dei tre figli non conviventi, € 30.522,84 per ciascuno di quattro nipoti ed € 29.224,00 per un ulteriore nipote, oltre rivalutazione e interessi compensativi. La Corte conferma quella quantificazione e la estende all’azienda sanitaria: affermata la solidarietà, condanna le due obbligate a corrispondere somme ulteriori di pari importo, sicché il credito di ciascun danneggiato raddoppia — € 200.404,44 ai figli conviventi, € 152.546,66 ai figli non conviventi, € 61.045,68 ai nipoti ed € 58.448,00 all’ultimo. La differenza rispetto al primo grado non sta dunque nella misura del danno, che resta la stessa, ma nel fatto che la quota corrispondente al concorso del pedone — quella che il Tribunale aveva sottratto al risarcimento — viene ora posta a carico della struttura titolare della posizione di garanzia.

La ridotta aspettativa di vita va provata. L’azienda aveva chiesto di ridimensionare il danno in considerazione dell’età e delle patologie della vittima. La Corte respinge: al momento del fatto l’uomo aveva settantadue anni a fronte di un’aspettativa di vita, per gli uomini in Italia, di 80,6 anni, e la generica indicazione di una «cardiopatia» all’atto del ricovero non è significativa di un rischio di morte prossimo. Chi invoca la riduzione deve dimostrare che le patologie preesistenti incidevano concretamente e verosimilmente sulla speranza di sopravvivenza.

Le restituzioni. Caducata la condanna dei danneggiati a rifondere all’azienda le spese del primo grado, la struttura deve restituire le somme percepite in esecuzione di quella statuizione, con gli interessi legali dal giorno del pagamento. La restituzione di somme corrisposte in base a una pronuncia poi riformata non è ripetizione di indebito, ma restaurazione della situazione patrimoniale, e il titolo restitutorio comprende ex lege gli interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c., senza bisogno di una domanda specifica (Cass. n. 34011/2021).

P R I N C I P I   D I   D I R I T T O 1. La sorveglianza omessa e il giudizio controfattuale. Quando il paziente in stato confusionale è sottoposto a un protocollo che impone la presenza continuativa di un operatore, l’omissione di quella presenza è causa dell’allontanamento se, secondo il criterio del «più probabile che non», la vigilanza avrebbe consentito di trattenerlo: visita tempestiva, rassicurazione, allerta effettiva dei familiari e, in ultima istanza, contenimento ai sensi dell’art. 54 c.p. o trattamento sanitario obbligatorio ex art. 34 della legge n. 833/1978. 2. Il fatto del terzo non interrompe il nesso quando realizza il rischio da prevenire. L’investimento del paziente allontanatosi di notte non è causa da sola sufficiente a produrre l’evento, perché la condotta imprudente del pedone si spiega con lo stato confusionale noto ai sanitari, che rendeva prevedibile il pericolo cui il paziente sarebbe andato incontro una volta in strada. 3. La solidarietà si presume anche tra titoli diversi. Ai sensi dell’art. 1292 c.c. la solidarietà passiva opera anche se le obbligazioni nascono da titoli distinti, purché i diversi contegni abbiano concorso a un unico eventus damni (Cass. n. 21380/2025; Cass. n. 26711/2024; Cass. n. 7016/2020): verso il danneggiato ciascun obbligato risponde per l’intero, restando la ripartizione paritaria confinata ai rapporti interni. 4. Il concorso dell’incapace e la posizione di garanzia. Il «fatto colposo» dell’art. 1227 c.c. va inteso come «comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta» e opera anche verso la vittima incapace (Cass. n. 2483/2018; Cass. n. 4178/2020); tuttavia, dello stato di incapacità che ha determinato quella condotta risponde la struttura sanitaria titolare della posizione di garanzia, sicché la quota corrispondente non può restare a carico dei danneggiati.

Valutazione sul rischio clinico

La vicenda non contiene alcun errore diagnostico né terapeutico. Contiene un’attesa e una sorveglianza: è questo che la rende istruttiva per chi si occupa di rischio clinico. Il protocollo esisteva, era appropriato ed era stato correttamente attivato — codice giallo, sala presidiata, operatore dedicato — ma non è stato attuato. La distanza tra la procedura scritta e il presidio effettivo è esattamente lo spazio in cui si è prodotto l’evento, e nessuna delle difese fondate sull’esistenza della procedura ha potuto colmarla.

Il secondo elemento è il tempo. Il codice di priorità non è soltanto un criterio di precedenza: porta con sé un tempo massimo di presa in carico, e il suo superamento non è un fatto neutro per un paziente confuso e insofferente. La Corte lo dice con chiarezza, ricostruendo che una visita tempestiva avrebbe verosimilmente consentito una terapia in grado di restituire lucidità o quantomeno di ridurre l’agitazione. Il ritardo nella presa in carico, in questa prospettiva, non è solo un indicatore di performance: è un fattore di rischio con effetti clinici propri.

Ne discendono indicazioni operative circoscritte e verificabili. La prima riguarda la sorveglianza dei pazienti in attesa con alterazione dello stato di coscienza: quando il protocollo prevede un presidio continuativo, occorre poter documentare chi lo esercita e con quale continuità, perché sarà quella documentazione a essere valutata. La seconda riguarda la gestione dell’allontanamento: in questo caso sono trascorsi quarantanove minuti tra la rilevazione dell’assenza e l’avvio delle ricerche, e la Corte ha attribuito a quell’intervallo un peso autonomo. Una procedura che definisca chi attiva le ricerche, entro quanto e con quale estensione all’esterno della struttura è una misura semplice e di sicuro rendimento. La terza riguarda l’informazione ai familiari: la disponibilità dichiarata al telefono era stata espressa nel presupposto che il paziente si trovasse in un ambiente protetto, e sarebbe verosimilmente cambiata se i figli fossero stati informati che il padre stava per uscire in strada di notte. Chiamare non basta: conta ciò che viene comunicato.

Resta l’aspetto più delicato, quello della libertà personale. La decisione non impone alcun automatismo contenitivo: afferma che, quando il pericolo di vita è evidente e lo stato del paziente eccede la mera confusione, gli strumenti giuridici per trattenerlo esistono — lo stato di necessità e il trattamento sanitario obbligatorio — e vanno valutati, non semplicemente esclusi in partenza. È una valutazione clinica prima che giuridica, e presuppone che qualcuno abbia il compito di compierla e il tempo per farlo.

Per il paziente e per i suoi familiari, infine, il caso indica un percorso concreto: chiedere copia della documentazione sanitaria e dei protocolli aziendali applicati. Qui sono stati proprio i documenti prodotti dall’azienda a dimostrare che al paziente era stato riconosciuto uno stato confusionale e che il protocollo attivato imponeva una sorveglianza continuativa: da quel dato è discesa un’affermazione di colpa che, non impugnata, è divenuta definitiva.

Il testo della sentenza

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