Un intervento eseguito a regola d’arte su una paziente di 24 anni gravemente miope: la colpa sta nella scelta terapeutica, non nella tecnica

la non corretta tenuta della documentazione della cartella clinica concorre alla formazione del convincimento del giudice quando sia proprio quella carenza a impedire la ricostruzione causale
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Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. (R.G. n. 667/2023), pubblicata il 7 settembre 2026

Nel 2003 una donna di 24 anni, affetta da miopia grave e ingravescente fin dall’infanzia, viene operata di facoemulsificazione bilaterale con impianto di lente intraoculare; l’anno successivo si aggiunge un trattamento con yag laser. Nel 2005 la retina dell’occhio destro si distacca e il visus è perduto; nel 2008 tocca all’occhio sinistro, che residua a 9/10. Il Tribunale di Pisa accoglie la domanda pur dando atto che gli interventi furono eseguiti correttamente: la colpa sta a monte, nel carente studio preoperatorio e nella scelta di un percorso chirurgico non adeguato all’età e alla condizione della paziente, quando esistevano alternative meno invasive e parimenti efficaci. La domanda sul consenso informato viene invece respinta, per una ragione che merita attenzione: la violazione è accertata, ma manca la prova che, correttamente informata, la paziente avrebbe rifiutato.
Autorità giudicanteTribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica (dott.ssa Luisa Todisco)
Procedimento presuppostoAccertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. n. 367/2022), con relazione acquisita al giudizio e integrata in corso di causa
Vicenda clinicaFacoemulsificazione bilaterale con lente intraoculare (12 e 13 maggio 2003) in paziente di 24 anni gravemente miope; capsulotomia con yag laser nel 2004; distacco di retina all’occhio destro nel 2005 con perdita completa del visus e all’occhio sinistro nel 2008
Profilo di responsabilitàNon errore esecutivo, ma carente studio preoperatorio e scelta terapeutica inadeguata all’età e alla miopia strutturale della paziente, in presenza di alternative meno invasive
Consenso informatoViolazione accertata dalla CTU, ma domanda risarcitoria rigettata per difetto di prova, anche presuntiva, che una corretta informativa avrebbe condotto a scelte diverse
PrescrizioneEccezione respinta: responsabilità da contatto sociale per fatti anteriori alla legge n. 24/2017, termine decennale decorrente dalla percepibilità del danno, interrotto dalla diffida del 2014
Invalidità riconosciutaDanno differenziale tra il 30% di invalidità in atto e il 13% che sarebbe comunque residuato; 20 giorni di inabilità totale, 30 al 75% e 40 al 50%
Criterio di liquidazioneTabella Unica Nazionale (d.P.R. n. 12/2025) applicata in via indiretta quale parametro di valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 8630/2026)
Ripartizione causaleIncidenza del 20% ai due interventi del 2003, eseguiti presso la casa di cura convenuta, e del 40% al trattamento del 2004, eseguito altrove
Risarcimento riconosciuto€ 101.272,66 per danno non patrimoniale e € 172,82 per spese mediche a carico del medico per l’intero; la struttura risponde in solido nei limiti del 20% (€ 20.254,53 e € 34,56); rivalsa della struttura sul medico accolta nella misura del 10%

Il fatto

La paziente soffre fin da giovanissima di una miopia grave e progressiva, con una differenza ametropica consistente tra i due occhi e intolleranza alle lenti a contatto. Nel 2003, a 24 anni, si rivolge a uno specialista di fiducia e su sua indicazione, il 12 e il 13 maggio, viene sottoposta presso una casa di cura privata a un intervento bilaterale di facoemulsificazione con inserimento di lente intraoculare, finalizzato alla rimozione della cataratta.

Dopo un decorso inizialmente favorevole compare un’opacizzazione in entrambi gli occhi. Nel 2004 lo stesso medico, ma presso una struttura diversa, esegue due trattamenti di capsulotomia con yag laser per rimuovere la cataratta secondaria nel frattempo manifestatasi.

Nell’agosto 2005 la retina dell’occhio destro si distacca. Seguono almeno quattro interventi chirurgici, con esito di perdita completa del visus. Nell’ottobre 2008 si distacca anche la retina dell’occhio sinistro, operata con un residuo visus corretto di 9/10. Resta un difetto campimetrico periferico. La paziente allega inoltre uno stato depressivo, trattato farmacologicamente.

Il collegio peritale, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo e poi chiamato a integrare la relazione in corso di causa, individua il punto critico a monte dell’atto chirurgico. Gli interventi furono eseguiti correttamente rispetto alle conoscenze dell’epoca, ma mancarono lo studio preoperatorio e la valutazione che la condizione della paziente imponeva: le condizioni del vitreo e della retina, in particolare periferica, per escludere lesioni regmatogene, e l’acutezza visiva preoperatoria, per stabilire se operare fosse necessario o se non fosse preferibile rinviare a un’età maggiore.

I periti osservano che, dato il quadro, le finalità dell’estrazione del cristallino erano prioritariamente refrattive, cioè dirette a correggere il grave difetto di rifrazione, e che per quello scopo esistevano due alternative meno invasive e parimenti utili: l’impianto di una lente intraoculare a contatto e la facoexeresi. Entrambe avrebbero avuto un impatto nettamente inferiore sull’anatomia dell’occhio. Il percorso effettivamente seguito ha invece esposto la paziente ai rischi prevedibili in un occhio fortemente miope, primo fra tutti il distacco di retina, oltre a favorire la comparsa precoce della cataratta secondaria proprio per la giovane età; e la successiva capsulotomia con yag laser ha incrementato sensibilmente quel rischio, il che avrebbe dovuto imporre uno studio attento della retina periferica prima e soprattutto dopo il trattamento.

Le questioni giuridiche

La prescrizione e il momento in cui il danno diventa percepibile

I convenuti eccepiscono la prescrizione, facendo leva sulla data dei primi interventi, maggio 2003. Il Tribunale respinge, muovendo dalla qualificazione del rapporto. Poiché i fatti sono anteriori alla legge n. 24/2017, che non ha efficacia retroattiva quanto alle norme sostanziali (Cass. n. 28994/2019), continua ad applicarsi l’orientamento sul contatto sociale qualificato inaugurato da Cass. n. 589/1999: regime contrattuale, e con esso il termine decennale dell’art. 2946 c.c. Per la struttura vale il consolidato inquadramento nel contratto atipico di spedalità (Cass. n. 8826/2007), con responsabilità per fatto proprio ex art. 1218 c.c. o per fatto altrui ex art. 1228 c.c. (Cass. n. 1620/2012).

Quanto al dies a quo, l’art. 2935 c.c. fa decorrere il termine da quando il diritto può essere fatto valere, e nei danni alla persona ciò avviene quando il danno si manifesta all’esterno e diventa percepibile e riconoscibile. La consapevolezza matura col primo distacco, nel 2005; la diffida inviata alla casa di cura nell’ottobre 2014 interrompe utilmente il decennio.

La colpa nella scelta terapeutica, non nell’esecuzione

È il cuore della decisione, e vale la pena isolarlo perché rovescia un’intuizione diffusa: si può rispondere di un danno pur avendo operato bene. L’onere probatorio segue le coordinate note: il paziente deve provare il nesso tra l’evento di danno e la condotta dei sanitari (Cass. n. 20812/2018), individuando l’inadempimento qualificato astrattamente idoneo a provocare il danno, mentre resta a carico del medico dimostrare che quell’inadempimento non vi è stato o che non è stato causa del danno (Cass. n. 4792/2013).

Qui l’inadempimento qualificato non è il gesto chirurgico, ma ciò che lo precede: l’indagine preoperatoria omessa e la conseguente selezione di un percorso terapeutico sproporzionato rispetto a una paziente di 24 anni gravemente e strutturalmente miope. I convenuti non hanno assolto l’onere della prova contraria, non avendo né provato né offerto di provare un completo studio della condizione clinica funzionale a una scelta corrispondente alle specificità del caso. Il nesso è accertato secondo il criterio della probabilità prevalente.

La documentazione sanitaria incompleta non può danneggiare il paziente

I convenuti tentano di volgere a proprio favore la carenza documentale relativa alle indagini preoperatorie e alla fase successiva. Il Tribunale replica richiamando l’orientamento consolidato per cui la non corretta tenuta della documentazione medica, e in particolare della cartella clinica, non può andare a danno del paziente, ma concorre alla formazione del convincimento del giudice, fino a sorreggere la prova presuntiva del nesso causale quando sia proprio quella carenza a impedire la ricostruzione. Nel caso concreto, le lacune documentali concorrono a dimostrare l’insufficienza dell’indagine preoperatoria.

Consenso informato violato, ma domanda respinta

È il passaggio più istruttivo per chi assiste il paziente, perché la domanda viene rigettata nonostante la violazione sia accertata. Il danno da lesione del diritto a un’informativa completa ha carattere autonomo rispetto al danno alla salute, e la consulenza ha riscontrato il difetto di adeguata informativa sui rischi e sulle complicanze, sia per gli interventi del 2003 sia per quelli del 2004. Ma l’autonomia della posta comporta un onere probatorio proprio: quando l’intervento è stato correttamente eseguito, il paziente deve provare che, se correttamente informato, non avrebbe prestato il consenso.

Quella prova, osserva il Tribunale, non è stata fornita nemmeno in via presuntiva: parte ricorrente si è limitata a dedurre la violazione, inferendone l’automatica causazione del danno da lesione dell’autodeterminazione. L’inferenza non regge, e la domanda è respinta con conseguente superfluità di ogni valutazione sul quantum. È un esito che si commenta da sé: in questa materia la violazione dell’obbligo informativo e il danno che ne deriva sono due cose distinte, e la seconda va allegata e dimostrata, sia pure per presunzioni, con riferimento alla scelta che il paziente avrebbe compiuto.

Il quantum: danno differenziale e Tabella Unica Nazionale

La liquidazione muove dal principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale, integrale ma senza duplicazioni (Cass. S.U. n. 26972/2008), e dal metodo tabellare con eventuale personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate (Cass. n. 27482/2018). Qui né il danno morale né la personalizzazione sono stati allegati, e nulla è stato quindi riconosciuto a questi titoli.

Trattandosi di macrolesione di carattere differenziale, il Tribunale liquida la differenza tra l’invalidità in atto, pari al 30%, e quella del 13% che sarebbe comunque residuata: 140.201,58 euro meno 38.928,92 euro, oltre all’invalidità temporanea, per complessivi € 101.272,66. Il parametro è la Tabella Unica Nazionale del d.P.R. n. 12/2025, applicata a un evento del 2005 non in forza di efficacia retroattiva ma quale parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., secondo Cass. n. 8630/2026. Sulla somma sono dovuti gli interessi sulla sorte capitale devalutata alla data dell’evento e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.

Ripartizione causale tra strutture e rivalsa

Il collegio peritale assegna una diversa incidenza causale alle due serie di trattamenti: il 20% al duplice intervento del 2003 e il 40% al trattamento del 2004. Poiché solo i primi due interventi furono eseguiti presso la casa di cura convenuta, il medico risponde per l’intero, mentre la struttura risponde in solido nei soli limiti del 20%. È una conseguenza diretta del titolo su cui si fonda la responsabilità della struttura, che risponde per fatto proprio o per fatto dei sanitari di cui si avvale, ma solo per ciò che è avvenuto entro il rapporto di spedalità.

Sulla rivalsa esercitata dalla struttura nei confronti del medico, il Tribunale applica il criterio presuntivo di ripartizione paritaria degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., come precisato da Cass. n. 28987/2019 per il regime anteriore alla legge n. 24/2017: la struttura accetta il rischio connaturato all’impiego di terzi per adempiere la propria obbligazione, salvo dimostrare una devianza eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile del sanitario. Non essendo stata nemmeno allegata una simile devianza, la rivalsa è accolta nella misura del 10%, restando l’altra metà a carico diretto della struttura ex art. 1218 c.c.

Da segnalare, infine, un passaggio sulle spese di consulenza tecnica di parte: richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 24699 del 18 agosto 2026, il Tribunale osserva che, pur non occorrendo la prova dell’esborso, resta necessaria quella dell’assunzione della relativa obbligazione. Non essendo stato allegato né provato il conferimento dell’incarico al consulente di parte nella fase integrativa, nulla è stato liquidato a quel titolo.

Valutazione sul rischio clinico

La decisione sposta l’attenzione dalla sala operatoria all’ambulatorio che la precede. È un tema meno frequentato del classico errore tecnico, ma con ricadute organizzative altrettanto concrete.

Documentare lo studio preoperatorio, non solo l’intervento. In un occhio fortemente miope l’esame della retina periferica e la misura dell’acutezza visiva preoperatoria non sono formalità: sono ciò che stabilisce se operare, quando e come. Se non risultano dalla documentazione, la struttura non ha modo di dimostrare di averli eseguiti.

L’età del paziente come variabile della scelta. La giovane età non è soltanto un fattore prognostico favorevole: qui aumentava sia il rischio di distacco sia la probabilità di cataratta secondaria, e quindi di un secondo trattamento a sua volta rischioso. Rinviare o scegliere una tecnica meno invasiva era un’opzione che andava almeno valutata e verbalizzata.

Le alternative terapeutiche vanno tracciate. La responsabilità nasce qui dall’esistenza di due percorsi meno invasivi e parimenti efficaci per la finalità perseguita. Una nota che dia conto delle opzioni considerate e delle ragioni della scelta è al tempo stesso buona pratica clinica e migliore difesa possibile.

Quando la finalità è refrattiva, cambia il bilanciamento. I periti osservano che l’estrazione del cristallino aveva qui finalità prioritariamente refrattive. Quando l’intervento non risponde a una necessità terapeutica stringente, la soglia di accettabilità del rischio si abbassa e l’obbligo informativo si fa più esigente.

Per il paziente le indicazioni pratiche sono due, e vanno nella stessa direzione. La prima: può chiedere, prima di un intervento programmato, quali alternative siano state considerate e perché siano state scartate, facendone rimanere traccia. La seconda riguarda il consenso informato e merita franchezza, perché questa decisione lo mostra meglio di molte altre: sapere di non essere stati informati non basta. Se l’intervento è stato eseguito correttamente, occorre spiegare quale scelta diversa si sarebbe compiuta con un’informazione completa — rinviare, rivolgersi altrove, optare per una tecnica meno invasiva — e ancorare quella spiegazione a elementi concreti. È un onere che va assolto nell’atto introduttivo, non recuperato in seguito.

Il testo della sentenza

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