Un vetrino letto male, quattordici mesi perduti: chi risponde quando il laboratorio è esterno all’azienda

L’esternalizzazione non esternalizza la responsabilità
Studi BeF

Il Tribunale di Firenze accerta la responsabilità della casa di cura che aveva scelto il laboratorio e quella dei due medici che lessero i preparati. Assolto il chirurgo, respinta l’azione diretta contro l’assicurazione del medico

SCHEDA TECNICA
ProvvedimentoTribunale di Firenze, Quarta sezione civile, sentenza non definitiva n. 4555/2026 – R.G. 7689/2025; giudice dott.ssa Michela Boi; pubblicazione 12 ottobre 2026
RitoProcedimento semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo conciliativo
PartiConiuge, figlia e madre della paziente; casa di cura privata, ginecologo, due anatomopatologi, istituto cui era stato affidato l’esame, due compagnie assicuratrici
VicendaIntervento del settembre 2018, esame istologico erroneo, diagnosi di carcinoma nel dicembre 2019, decesso nel luglio 2020
Responsabilità accertateContrattuale della casa di cura; extracontrattuale dei due medici autori del referto istologico
Domande respinteNei confronti del ginecologo per violazione del consenso informato; azione diretta contro la sua compagnia assicuratrice; tutte le manleve incrociate
Danno accertatoRitardo diagnostico di circa quattordici mesi, in nesso causale con il decesso; sopravvivenza attesa a cinque anni del 90% in stadio IA, del 50-80% in stadio IC
Spese liquidate€ 14.000,00 per ciascuno dei tre rapporti processuali già definiti
EsitoResponsabilità accertata; quantificazione del danno rinviata alla sentenza definitiva

Il fatto

Nel giugno del 2018 una donna si rivolge a un ginecologo per dolori addominali. La visita porta alla diagnosi di cisti ovariche su entrambe le ovaie e al consiglio di asportarle. A settembre viene operata in una casa di cura privata, dallo stesso medico: le cisti vengono rimosse e una parte dell’ovaio destro viene conservata, perché nulla faceva pensare che fosse malato.

Come in ogni intervento di questo tipo, il materiale asportato viene mandato a un laboratorio perché lo esamini al microscopio. A sceglierlo è la casa di cura, che lo affida a un istituto esterno. Il referto torna rassicurante: formazioni benigne. La lettera di dimissioni parla di tumore ovarico di tipo benigno.

I dolori, però, non passano. Al controllo di novembre il ginecologo li attribuisce al normale decorso dopo l’operazione. La paziente continua a fare accertamenti, e nel dicembre del 2019 — quindici mesi dopo l’intervento — arriva la diagnosi vera: una carcinosi del peritoneo, con il tumore che ha ormai infiltrato l’intestino e la parete vaginale. Seguono altri interventi e cicli di chemioterapia. Il 2 luglio 2020 la donna muore.

È a quel punto che i familiari chiedono alla clinica i vetrini del 2018 e li fanno rileggere. Il medico cui si rivolgono riscontra un errore. Ne nasce una consulenza disposta dal giudice, che conferma: il preparato non mostrava una formazione benigna, ma un tumore proliferante atipico con focolai di carcinoma. L’errore di lettura ha provocato un ritardo diagnostico di circa quattordici mesi, e quel ritardo — scrivono i consulenti — è in nesso causale con la morte. Se la malattia fosse stata riconosciuta nel settembre 2018, la probabilità di essere viva a cinque anni sarebbe stata del novanta per cento nello stadio più precoce, fra il cinquanta e l’ottanta per cento in quello immediatamente successivo.

Il laboratorio è esterno, ma a sceglierlo è stata la clinica

La prima domanda che la sentenza affronta è la più intuitiva per chi legge: se a sbagliare è stato un laboratorio al quale l’ospedale si è rivolto, la responsabilità è di chi ha sbagliato o di chi ha scelto?

La risposta del Tribunale è: di entrambi, ma per ragioni diverse. Con la casa di cura la paziente aveva un contratto — il cosiddetto contratto di spedalità — e quel contratto comprendeva anche l’esame dei tessuti asportati, senza il quale era impossibile escludere un tumore. Fu la clinica a decidere a chi affidarlo. Quella decisione, presa in autonomia, entra nella catena che ha portato all’errore, e la clinica ne risponde.

I due medici che lessero i vetrini, invece, con la paziente non avevano alcun rapporto: rispondono come chiunque cagioni a un altro un danno ingiusto, secondo la regola generale dell’art. 2043 del codice civile, in linea con quanto prevede la legge Gelli-Bianco per il sanitario che non abbia assunto un impegno diretto con il paziente.

Un punto che conviene chiarire, perché è fonte di equivoci frequenti. I convenuti avevano invocato la «colpa grave», sostenendo che senza di essa non si potesse condannarli. Il Tribunale precisa che quella soglia non riguarda il rapporto con il paziente: nei confronti di chi ha subito il danno basta la colpa ordinaria. La colpa grave serve solo più tardi, quando la struttura che ha pagato vuole rivalersi sul medico.

Il chirurgo assolto, e perché

Contro il ginecologo i familiari non avevano lamentato un errore operatorio — la consulenza lo aveva escluso — ma la violazione del consenso informato: secondo loro avrebbe dovuto chiedere alla paziente se conservare o no una parte dell’ovaio, trattandosi di una scelta che tocca la possibilità di avere figli.

La domanda viene respinta per una ragione che vale la pena conoscere in anticipo, perché ricorre spesso. Non basta dire che l’informazione è mancata: occorre dire quale pregiudizio ne è derivato, e provarlo. I ricorrenti si erano limitati a denunciare la violazione, trattandola come un danno automatico. Il giudice aggiunge, per completezza, che in ogni caso nessun elemento tecnico giustificava l’asportazione di un organo che appariva sano.

L’assicurazione sbagliata

C’è poi un passaggio tecnico che merita di essere spiegato, perché è costato caro. I familiari avevano citato direttamente in giudizio anche la compagnia che assicurava il ginecologo, per ottenere da lei il pagamento.

Non si può. La legge consente al danneggiato di agire direttamente contro l’assicuratore solo in due casi: quello della struttura sanitaria, che copre anche i rischi dei medici che vi operano, e quello del libero professionista che opera fuori da una struttura. Il medico che opera dentro una struttura, invece, ha una propria polizza destinata a un altro scopo — proteggerlo dalla rivalsa della struttura in caso di colpa grave — e contro quella polizza il paziente non ha titolo per agire. Lo ha chiarito la Corte costituzionale nel 2023, spiegando che la struttura assicura il medico «per conto altrui»: è la clinica a stipulare, ma l’assicurato è il medico.

Qui il ginecologo aveva operato come medico della struttura, e la compagnia chiamata in causa era la sua personale. La domanda è stata respinta, con condanna alle spese.

Che cosa succede adesso

La sentenza è non definitiva: stabilisce chi risponde, non quanto. Il giudice ha rimesso la causa sul ruolo per due ragioni. La prima è che, per decidere le domande di garanzia fra le parti, serve stabilire se la colpa dei due medici sia stata grave — e i passaggi della consulenza, che descrivono un quadro morfologico «a tratti complesso», non lo consentono: occorre un nuovo accertamento tecnico mirato su questo. La seconda è che vanno acquisite le polizze stipulate dalla casa di cura a copertura dei propri operatori, mai prodotte in giudizio.

Sono state intanto respinte tutte le domande di garanzia incrociate che le parti si erano rivolte l’una contro l’altra. Quella dei due medici contro la clinica, oltre che tardiva, è infondata: essi non erano collaboratori di cui la clinica si fosse avvalsa, perché la clinica si era rivolta all’istituto come a una controparte contrattuale, ed è l’istituto a rispondere del loro operato.

PRINCIPI DI DIRITTO La struttura sanitaria risponde contrattualmente anche dell’errore commesso dal laboratorio esterno cui essa stessa ha scelto di affidare l’esame, perché quella scelta autonoma si inserisce nella catena causale del danno. Il sanitario che non ha assunto alcun impegno diretto con il paziente, né è legato ad esso da contatto sociale, risponde a titolo extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c. Verso il danneggiato la colpa non deve essere qualificata: la colpa grave rileva soltanto nell’azione di rivalsa della struttura nei confronti dell’operatore. Il danno da lesione dell’autodeterminazione non è automatico: va allegato e provato il pregiudizio concreto che dalla carenza informativa è derivato. L’azione diretta del danneggiato è ammessa solo verso l’assicuratore della struttura e verso quello del libero professionista; non verso la polizza personale del medico strutturato, destinata a coprire la rivalsa per colpa grave. La struttura risponde ex art. 1228 c.c. degli ausiliari di cui si avvale, non dei dipendenti della propria controparte contrattuale.

Valutazione sul rischio clinico

L’esternalizzazione non esternalizza la responsabilità. È la lezione principale. Una struttura che affida a terzi un segmento della prestazione — l’anatomia patologica, la radiologia, il laboratorio analisi — resta titolare dell’obbligazione verso il paziente e risponde del risultato. La scelta del fornitore, i criteri con cui è stato selezionato, i controlli sulla qualità dei referti e la gestione dei casi dubbi non sono adempimenti amministrativi: sono il contenuto di quell’obbligazione.

Il secondo punto riguarda il sintomo che non passa. Il referto rassicurante fu acquisito come un dato definitivo, e al controllo di novembre il dolore persistente venne ricondotto al decorso post-operatorio. Un sintomo che non segue l’andamento atteso è, in sé, un’informazione: imporrebbe di rimettere in discussione il presupposto su cui ci si sta basando, referto compreso. Fra quel controllo e la diagnosi vera sono passati tredici mesi.

Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria – Studi Legali Baldi & Favati

Contributo con finalità scientifico-divulgativa. I dati riportati sono tratti dal provvedimento in versione oscurata.

il testo della sentenza

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