Una docente di ruolo contesta l’abusiva reiterazione dei contratti lavorati al 30 giugno: il Tribunale di Pisa accerta l’illecito e condanna il MIM a risarcirla con quindici mensilità.

Secondo il Tribunale il ruolo conseguito non cancella l’abuso
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Il Tribunale di Pisa accerta l’abusiva reiterazione di sei contratti a tempo determinato, tutti scaduti al 30 giugno, per complessivi cinquanta mesi di servizio, e condanna il Ministero al risarcimento nella misura di quindici mensilità della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. Due i profili di maggiore rilievo: la reiterazione presso il medesimo istituto e sulla medesima classe di concorso è ritenuta indice sintomatico di abuso anche per i contratti su organico di fatto; e l’immissione in ruolo conseguita all’esito di una procedura concorsuale con valutazione di merito non ha efficacia riparatoria. Ministero contumace.

Scheda tecnica

Autorità giudicanteTribunale di Pisa, Sezione lavoro (trattazione scritta)
ProvvedimentoSentenza n. 407/2026, r.g. n. 968/2025, depositata il 13 aprile 2026
GiudiceDott.ssa Rossana Ciccone, giudice onorario
Amministrazione convenutaMinistero dell’istruzione e del merito, contumace
Rapporto dedottoDocente di scuola secondaria di secondo grado (discipline economico-aziendali e sostegno); sei contratti a tempo determinato, tutti con scadenza al 30 giugno, negli anni scolastici dal 2015/2016 al 2022/2023, per complessivi cinquanta mesi di servizio
OggettoRisarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato
Quadro normativoArt. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024, conv. con modificazioni dalla l. n. 166/2024; clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 4 l. n. 124/1999; art. 400 d.lgs. n. 297/1994; art. 1, comma 131, l. n. 107/2015; art. 4-bis d.l. n. 87/2018, conv. l. n. 96/2018; art. 79 d.l. n. 73/2021
Precedenti richiamatiCGUE 26 novembre 2014; Corte cost. n. 187/2016; Cass. SS.UU. n. 5072/2016; Cass. 18 ottobre 2016, sino a n. 22557; Cass. n. 23867/2016; Cass. n. 16336/2017; Cass. n. 7982/2018; Cass. n. 15353/2020; Cass. n. 1481/2021; Cass. n. 14815/2021; Cass. n. 34558/2022; Cass. n. 35145/2023; App. Milano n. 1758/2019
EsitoRicorso accolto: accertata la violazione dei principi eurounitari in materia di reiterazione; risarcimento liquidato in quindici mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dall’insorgenza dell’abuso al saldo;

Il fatto

Una docente di scuola secondaria di secondo grado, in servizio su discipline economico-aziendali e su posto di sostegno, ha stipulato con l’Amministrazione scolastica sei contratti a tempo determinato fra l’anno scolastico 2015/2016 e il 2022/2023, per complessivi cinquanta mesi di servizio. Tutti i rapporti avevano scadenza al 30 giugno; a partire dall’anno scolastico 2020/2021 tre contratti si sono susseguiti presso il medesimo istituto e sulla medesima classe di concorso. La soglia dei trentasei mesi è stata superata nel novembre 2021, ed è seguito un ulteriore contratto per l’anno scolastico 2022/2023.

La ricorrente, nel frattempo immessa in ruolo all’esito della procedura concorsuale di cui all’art. 79 del d.l. n. 73/2021, ha domandato l’accertamento dell’abuso e il risarcimento nella misura massima di ventiquattro mensilità. Il Ministero non si è costituito ed è rimasto contumace; la causa è stata decisa a trattazione scritta.

Le questioni giuridiche

I contratti fino al 30 giugno e la ripartizione dell’onere probatorio

La motivazione ripercorre l’orientamento consolidato. Nella reiterazione di contratti con scadenza al 31 agosto oltre i trentasei mesi l’abuso sussiste di per sé, poiché il rinnovo è diretto a coprire vuoti di organico di diritto. Per i contratti fino al termine delle attività didattiche — organico di fatto — non opera invece alcun automatismo: spetta al lavoratore allegare e provare l’uso distorto del potere organizzativo, ossia l’insussistenza di un’esigenza effettivamente temporanea.

Nel caso deciso quell’onere è stato ritenuto assolto. Il Tribunale richiama il criterio secondo cui costituisce indice di abuso la reiterazione di contratti presso il medesimo istituto e per la stessa materia, mentre l’attribuzione di spezzoni orari presso istituti diversi non consente di ravvisarlo. Simmetricamente, grava sull’Amministrazione la prova delle improvvise o mutate esigenze sostitutive che abbiano giustificato il ricorso al contratto a termine: soltanto in presenza di esse può ritenersi legittimo il rinnovo.

Il fatto costitutivo è dunque risultato provato per via documentale, sulla scorta dell’estratto matricolare e dei contratti di lavoro versati in atti.

Il ruolo conseguito per concorso non ripara l’abuso

Il secondo profilo attiene all’efficacia sanante della stabilizzazione. La giurisprudenza di legittimità la subordina a una stretta correlazione fra abuso e immissione in ruolo: sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli del medesimo ente che ha posto in essere la condotta abusiva; sotto il profilo oggettivo, che essa ne sia effetto diretto e immediato. Non è sufficiente che l’assunzione sia stata agevolata dalla successione dei contratti a termine: occorre che ne sia stata determinata.

L’effetto riparatorio è stato pertanto riconosciuto ai percorsi che offrono ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione — il piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. n. 107/2015, lo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento — e negato, invece, all’immissione in ruolo conseguita all’esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché riservata: in tal caso l’assunzione discende dal superamento di una selezione di merito, e la reiterazione dei contratti resta un antecedente remoto, idoneo a offrire una semplice chance, alla quale la giurisprudenza nega da tempo valore riparatorio.

Da ciò la conclusione del Tribunale: il sopravvenire di nuovi concorsi che implicano una valutazione di merito, e che pertanto non danno certezza dell’immissione in ruolo, non costituisce misura riparatoria efficace e dissuasiva. La stabilizzazione della ricorrente, avvenuta ai sensi dell’art. 79 del d.l. n. 73/2021, non è stata quindi ritenuta satisfattiva del danno derivante dal precariato protratto.

Il parametro risarcitorio e l’applicazione ai giudizi in corso

Il risarcimento è liquidato sulla base dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 166/2024: fatta salva la facoltà del lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità compresa fra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione, anche in rapporto al numero dei contratti in successione e alla durata complessiva del rapporto.

Sull’applicabilità della novella ai giudizi già pendenti e agli abusi anteriori alla sua entrata in vigore la motivazione è esplicita: pur in assenza di disciplina transitoria, la previsione trova immediata applicazione anche ai processi in corso, essendo stata introdotta in risposta alla procedura di infrazione avviata dall’Unione europea sul non corretto recepimento della direttiva 1999/70/CE, e rappresentando la risposta adeguatamente energica e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario.

La misura del risarcimento

Sei contratti e cinquanta mesi di servizio hanno condotto alla liquidazione di quindici mensilità, oltre la maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria dall’insorgenza dell’abuso al saldo. Misurato sulla prassi liquidatoria dei giudici di merito, che si attesta ordinariamente su valori assai più contenuti, si tratta di un importo collocato nella parte alta della forbice edittale.

Le spese di lite sono state liquidate in tremila euro, ai valori minimi dello scaglione di riferimento del d.m. n. 55/2014 con la riduzione prevista dall’art. 4 del medesimo decreto, in ragione della natura seriale del contenzioso e della limitata attività processuale.

Che peso attribuire alla pronuncia

Si tratta di una sentenza di primo grado, priva di efficacia vincolante al di fuori del giudizio nel quale è stata resa. Il Ministero è rimasto contumace: nessuna delle eccezioni abitualmente opposte dall’Avvocatura — in particolare la prescrizione e la contestazione della natura dei contratti su organico di fatto — è stata svolta nel contraddittorio. La motivazione conserva pieno valore ricostruttivo dei principi, ma la sua tenuta andrà misurata in giudizi nei quali l’Amministrazione si difenda.

Sul piano del contesto, la decisione precede di poche settimane la sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2026 nella causa C-155/25, che ha dichiarato l’inadempimento della Repubblica italiana rispetto alla clausola 5 dell’accordo quadro per l’assenza di misure idonee a prevenire l’abuso nella successione di contratti a termine del personale ATA supplente. Il perimetro soggettivo di quella pronuncia è diverso, ma il principio che vi è affermato investe l’intero assetto delle misure antiabusive nel comparto scolastico.

Il testo della sentenza

Trib. Pisa Sez. Lavoro sentenza 407/2026

Osservatorio sul Lavoro nella Scuola – Studi Legali Baldi & Favati

la pronuncia è segnalata a fini di rassegna giurisprudenziale. Contenuto informativo, non costitutivo di consulenza legale.

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