Danno da parto: agire in giudizio è possibile anche dopo undici anni e mezzo. Il contratto di spedalità concluso dalla partoriente tutela anche il figlio e il padre

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Tribunale di Arezzo, Sezione Civile, sentenza n. 448/2026 – Giudice Andrea Turturro

Tra il parto e la prima richiesta risarcitoria sono trascorsi undici anni e mezzo; tra il parto e la sentenza, oltre ventitré anni. Eppure il Tribunale di Arezzo rigetta l’eccezione di prescrizione e accoglie integralmente le domande: quando il danno è «lungolatente», la prescrizione non decorre dal fatto, ma dal momento in cui il danneggiato può riconoscere il danno e la sua origine nella condotta sanitaria. La pronuncia ha un rilievo concreto per chi agisce anche sotto un secondo profilo: il contratto di spedalità concluso dalla partoriente è un contratto con effetti protettivi a favore di terzi, sicché anche il nato e il padre – pur non avendo formalmente stipulato nulla – agiscono in via contrattuale, con termine di prescrizione decennale e riparto dell’onere probatorio più favorevole. La sentenza affronta inoltre la consulenza tecnica «a formazione progressiva», il nesso causale secondo il criterio del «più probabile che non» e la liquidazione del danno con la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025, applicata anche a un fatto anteriore alla sua entrata in vigore.

SENTENZA
AutoritàTribunale Ordinario di Arezzo, Sezione Civile, composizione monocratica
GiudiceAndrea Turturro
ProvvedimentoSentenza n. 448/2026, pubblicata il 20 luglio 2026 (R.G. n. 237/2023)
MateriaResponsabilità sanitaria – danno da parto (asfissia perinatale); prescrizione del danno lungolatente
Riferimenti normativiArtt. 1218, 1228, 2729, 2935, 2947 c.c.; art. 7 L. n. 24/2017; art. 138 cod. ass.; d.P.R. n. 12/2025; art. 696-bis c.p.c.
EsitoRigetto dell’eccezione di prescrizione; accoglimento delle domande risarcitorie del danneggiato e dei genitori
Risarcimento riconosciuto€ 3.094.339,69 complessivi (€ 1.650.460,85 danno non patrimoniale e € 1.019.772,49 danno patrimoniale alla vittima primaria; € 200.768,66 a ciascun genitore; € 22.569,03 danni patrimoniali documentati), oltre interessi e spese

Il fatto

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo 2003 una donna alla prima gravidanza si presentava, in travaglio, presso l’Ospedale San Donato di Arezzo. Alle ore 7:00, praticata l’amnioressi, fuoriusciva liquido amniotico «tinto 2»: un segnale di possibile sofferenza fetale in atto, annotato in cartella con contestuale avviso al medico di guardia. Nei successivi sessantacinque minuti, tuttavia, non risultava documentata alcuna valutazione medica, mentre veniva somministrata ossitocina per accelerare il travaglio.

Il medico interveniva alle ore 8:05, a dilatazione completa. Seguiva un parto operativo con ventosa – quattro tentativi di applicazione tra le 8:00 e le 8:26, accompagnati dalla ripetuta esecuzione della manovra di Kristeller – all’esito del quale il neonato veniva alla luce cianotico, privo di attività respiratoria spontanea, bradicardico e ipotonico, con indice di Apgar pari a 3 al primo minuto e liquido tinto di meconio nelle vie respiratorie. La diagnosi di dimissione riportava una sindrome post-asfittica neurologica, senza tuttavia indicare la necessità di una successiva valutazione neurologica clinica o strumentale.

Negli anni successivi il quadro clinico del bambino si rivelava gravissimo: assenza di linguaggio, ipertono spastico, deambulazione atassica, crisi epilettiche, assenza di controllo sfinterico e totale dipendenza nelle attività quotidiane. Il percorso diagnostico, avviato nel 2005 presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, si protraeva per anni senza approdare a una diagnosi eziologica. Soltanto nel 2012 la genetica medica escludeva ogni origine ereditaria, prospettando il rilievo determinante del parto distocico; nel marzo 2014 una relazione specialistica di neuropsichiatria infantile riconduceva con convinzione la «gravissima cerebropatia epilettogena» all’evento perinatale ipossico-ischemico, con invalidità stimata in misura pressoché totale.

Seguivano la diffida risarcitoria (agosto 2014), una mediazione senza esito, un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. (2017) e, nel 2023, il giudizio di merito promosso dai genitori, in proprio e quale amministratore di sostegno del figlio, nei confronti dell’azienda sanitaria da cui dipende il nosocomio aretino.

Le questioni giuridiche

Il contratto di spedalità come contratto con effetti protettivi a favore di terzi

Il primo passaggio, dal valore pratico decisivo, riguarda la qualificazione del rapporto. L’accettazione della partoriente in ospedale conclude il contratto atipico di spedalità (Cass., Sez. Un., n. 9556/2002), fonte di responsabilità contrattuale della struttura ex artt. 1218 e 1228 c.c. Ma il contratto concluso dalla gestante non protegge soltanto lei: rientra nella categoria dei contratti con effetti protettivi a favore di terzi, e i suoi effetti si estendono direttamente al nascituro (Cass. n. 14488/2004) e al padre (Cass. n. 10812/2019, ribadita da Cass. n. 17113/2024), il quale, in caso di inadempimento delle prestazioni finalizzate al corretto decorso della gravidanza, è legittimato ad agire per il risarcimento del danno.

Le conseguenze concrete per chi agisce sono rilevanti. Anche il figlio e il padre – pur estranei alla stipulazione – fanno valere una responsabilità contrattuale e non aquiliana: si applica quindi il termine di prescrizione ordinario decennale, e non quello quinquennale dell’illecito extracontrattuale; e opera il riparto probatorio proprio dell’art. 1218 c.c., in forza del quale al danneggiato basta allegare l’inadempimento qualificato e provare il nesso causale, mentre grava sulla struttura la prova dell’esatto adempimento o della causa non imputabile. Nel caso di specie è proprio questa qualificazione a rendere percorribile l’azione dell’intero nucleo familiare a distanza di tanti anni dal parto.

La prescrizione del danno lungolatente: agire è possibile anche dopo undici anni e mezzo

L’azienda convenuta eccepiva in via preliminare la prescrizione, valorizzando il decorso di undici anni e mezzo tra il parto (marzo 2003) e la prima diffida risarcitoria (agosto 2014). L’eccezione, che avrebbe travolto in radice ogni pretesa, viene rigettata: il tempo trascorso dal fatto, per quanto lungo, non basta a far maturare la prescrizione se il danneggiato non era in condizione di riconoscere il danno e la sua causa.

Il punto centrale riguarda però il dies a quo. Il danno in esame rientra tra quelli «lungolatenti» o «ad esordio occulto»: pregiudizi che non si manifestano immediatamente o la cui riconducibilità causale alla condotta altrui non è immediatamente riconoscibile. Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite (n. 576/2008, ribadito da Sez. Un. n. 5976/2023 e da Cass. n. 22894/2024), il Tribunale ricorda che la prescrizione non decorre dal «quando» storico del fatto, bensì dal momento in cui il danneggiato, usando l’ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, abbia avuto – o avrebbe potuto avere – sufficiente conoscenza tanto dell’esistenza del danno quanto della sua riferibilità causale alla condotta del terzo. Non basta la diagnosi della malattia: occorre la conoscibilità del nesso eziologico (Cass. n. 14480/2020), mentre grava sulla parte che eccepisce la prescrizione la prova, anche presuntiva, di una conoscibilità anteriore (Cass. n. 10190/2022).

Nel caso concreto, alla nascita e alla dimissione nulla lasciava intuire un danno correlato all’assistenza prestata; le indagini neuroradiologiche del 2005-2006 si esprimevano solo in termini dubitativi; le indagini genetiche proseguivano ancora nel settembre 2012. Il dies a quo non può dunque essere collocato prima della fine del 2012, quando la genetica escluse ogni causa ereditaria riconducendo la condizione all’asfissia perinatale, conclusione poi consolidata dalla relazione specialistica del 2014. In ogni caso – osserva il Tribunale con rilievo assorbente – anche ancorando la decorrenza al referto del marzo 2005, il decennio non sarebbe comunque maturato alla data della diffida. Il messaggio pratico è chiaro: chi scopre a distanza di molti anni che una grave condizione invalidante è riconducibile all’assistenza ricevuta al momento del parto non ha, per ciò solo, perso il diritto al risarcimento; ciò che conta è il momento in cui il nesso con la condotta sanitaria è divenuto conoscibile con l’ordinaria diligenza, e la prova di una conoscibilità anteriore spetta a chi eccepisce la prescrizione.

La CTU «a formazione progressiva» e l’art. 15 della Legge Gelli-Bianco

La convenuta eccepiva la nullità della consulenza per violazione dell’art. 15 L. n. 24/2017, non essendo stato nominato in sede di ATP uno specialista in neonatologia. Il Tribunale respinge l’eccezione: il Collegio peritale è stato integrato nel giudizio di merito con un neonatologo, assicurando la valutazione dei fatti da parte di specialisti in tutte le discipline rilevanti. Una CTU «a formazione progressiva» – secondo l’espressione della stessa parte eccipiente – concilia economia processuale, completezza delle competenze specialistiche e pieno diritto di difesa. Significativo è anche il metodo istruttorio: rilevato che i consulenti avevano esaminato solo copie fotostatiche dei tracciati cardiotocografici, il Giudice ha disposto un supplemento sugli originali, nel contraddittorio tra le parti.

Il nesso causale: tracciati, contesto clinico e criterio della preponderanza dell’evidenza

Dalla CTU emergono «importanti criticità» nella gestione ostetrica: il liquido tinto avrebbe dovuto costituire un segnale di allarme e attivare una tempestiva valutazione medica, tanto più in presenza della contestuale somministrazione di ossitocina; i tracciati, esaminati in originale, evidenziano decelerazioni dalle 7:30 e, dalle 8:00, una severa e prolungata bradicardia non derubricabile a semplice «bradicardia da impegno»; l’espletamento del parto mediante taglio cesareo prima dell’insorgenza della fase di bradicardia avrebbe evitato la condizione di asfissia. I consulenti ritengono inoltre plausibile, e coerente con il dato anamnestico non contestato, la ripetuta applicazione della manovra di Kristeller durante il periodo espulsivo.

Quanto alle ipotesi alternative prospettate dai consulenti di parte convenuta (origine disembriogenetica), il Tribunale osserva che gli approfonditi accertamenti genetici sono risultati tutti negativi, che le indagini neuroradiologiche successive mostrano reperti compatibili con la sofferenza perinatale e che alla nascita ricorrevano i criteri clinici minimi dell’asfissia neonatale. Le lacune documentali – l’assenza del pH cordonale, la superficiale compilazione della cartella – non valgono a escludere l’ipossia. Il quadro di distress fetale, evitabile con una diversa condotta ostetrica, si pone come antecedente causale del danno sulla base del criterio civilistico del «più probabile che non», avendo ogni altra ipotesi un rilievo statistico nettamente inferiore.

La liquidazione del danno non patrimoniale: la Tabella Unica Nazionale

Accertata un’invalidità permanente dell’ottantacinque per cento, la sentenza liquida il danno non patrimoniale della vittima primaria applicando la Tabella Unica Nazionale adottata con d.P.R. n. 12/2025, in vigore dal 5 marzo 2025. Richiamando Cass. n. 8630/2026, il Tribunale osserva che la TUN trova applicazione generalizzata, quale parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche ai sinistri anteriori alla sua entrata in vigore, potendo il giudice discostarsene solo con motivazione che dia conto di circostanze del tutto peculiari – qui insussistenti, vertendosi proprio in materia di responsabilità sanitaria, ambito oggettivamente regolato dalla Tabella.

Al valore-punto del danno biologico permanente viene applicato l’aumento medio per il danno morale, ritenuto senz’altro sussistente attesa la gravità delle lesioni e l’assenza di prova di una totale incapacità di percepire il dolore (Cass. n. 4970/2001). Viene invece esclusa la personalizzazione ex art. 138, comma 3, cod. ass.: per quanto drammatiche, le conseguenze subite trovano già riconoscimento nell’elevatissimo grado di invalidità, non essendo state allegate conseguenze anomale o peculiari rispetto a quelle ordinariamente derivanti da menomazioni dello stesso grado in soggetti della stessa età (Cass. n. 5865/2021). L’importo, devalutato alla data del fatto e maggiorato di interessi sulla somma annualmente rivalutata secondo Cass., Sez. Un., n. 1712/1995, conduce alla liquidazione finale.

Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa

I consulenti hanno accertato l’azzeramento di qualsivoglia futura capacità lavorativa. Il Tribunale ne trae un autonomo danno patrimoniale, distinto dal danno biologico (Cass. n. 21322/2025; Cass. n. 29815/2024): trattandosi di soggetto che non ha potuto manifestare alcuna propensione lavorativa, la liquidazione avviene con il criterio del triplo dell’assegno sociale, capitalizzato – secondo il metodo indicato da Cass. n. 9048/2018 per il danneggiato non ancora in età lavorativa – mediante i coefficienti elaborati dal Tribunale di Milano nel 2023, con riferimento all’età del presumibile ingresso nel mondo del lavoro e agli anni di attività attesa. Nessuna riduzione percentuale viene operata, poiché l’invalidità accertata comporta l’incapacità totale di svolgere qualsiasi attività, senza automatismi tra grado di invalidità biologica e perdita reddituale (Cass. n. 16604/2025).

Il danno dei genitori: un danno diretto, provato per presunzioni, liquidato con le Tabelle di Roma

Il pregiudizio dei genitori del macroleso è qualificato come danno diretto e non riflesso, conseguenza immediata di una condotta plurioffensiva (Cass. n. 7748/2020). La sua prova può essere raggiunta per presunzioni ex art. 2729 c.c., sulla base della gravità delle lesioni e del rapporto di filiazione: le esigenze di cura e assistenza continuative sin dalla nascita non possono non aver inciso in maniera profonda sulla vita degli attori. Per la liquidazione, il Tribunale applica le tabelle a punti del Tribunale di Roma, che – come indicato da Cass. n. 26300/2021 e da Cass. n. 13540/2023 – contengono un quadro specificamente dedicato ai danni dei congiunti della vittima primaria in caso di lesioni, modulando il risarcimento su rapporto di parentela, età delle vittime, numero dei familiari e percentuale di danno biologico della vittima primaria.

Le spese dell’ATP come spese giudiziali

Sul contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura delle spese legali del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., la sentenza aderisce all’orientamento che le qualifica come spese giudiziali, da regolarsi all’esito del giudizio di merito secondo soccombenza (Cass. n. 26478/2024; Cass. n. 13154/2025), senza necessità di prova dell’esborso; diversamente, per le spese legali della mediazione occorre la prova del pagamento (Cass. n. 5389/2024), nella specie mancante.

PRINCIPI DI DIRITTO

Il contratto di spedalità concluso dalla partoriente con la struttura sanitaria è un contratto con effetti protettivi a favore di terzi: i suoi effetti si estendono al nascituro e al padre, i quali agiscono in via contrattuale, con applicazione del termine di prescrizione decennale e del riparto probatorio di cui all’art. 1218 c.c.

Per i danni lungolatenti o ad esordio occulto, la prescrizione decorre non dal fatto, ma dal momento in cui il danneggiato, con l’ordinaria diligenza e alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili, abbia avuto o avrebbe potuto avere sufficiente conoscenza dell’esistenza del danno e della sua riferibilità causale alla condotta altrui; la semplice diagnosi della malattia non basta, occorrendo la conoscibilità del nesso eziologico.

Non è nulla per violazione dell’art. 15 L. n. 24/2017 la consulenza tecnica «a formazione progressiva», nella quale il collegio peritale nominato in sede di ATP venga integrato nel giudizio di merito con lo specialista inizialmente mancante, restando così garantiti l’apporto di tutte le competenze rilevanti e il contraddittorio tecnico.

La Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025 si applica, quale parametro della valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, in particolare in materia di responsabilità sanitaria, ambito oggettivamente regolato dalla Tabella medesima.

Valutazione sul rischio clinico

La vicenda restituisce, a distanza di oltre vent’anni, una sequenza di criticità che il clinical risk management ostetrico conosce bene. Il primo nodo è la gestione dei segnali di allarme: il riscontro di liquido amniotico tinto, primo indicatore di possibile ipossia fetale, è stato annotato e comunicato, ma non seguito da una rivalutazione medica documentata per oltre un’ora, in un contesto reso più delicato dalla contestuale somministrazione di ossitocina, di cui la cartella non riportava né dosaggio né indicazione. L’annotazione dell’avviso al medico di guardia, priva del riscontro dell’intervento, evidenzia l’importanza di protocolli di escalation che definiscano non solo chi avvisare, ma tempi e modalità della risposta clinica attesa.

Il secondo nodo è documentale. La superficiale compilazione della cartella – l’indice di Apgar del primo minuto assente dal foglio di assistenza al parto, in contrasto con la cartella; l’emogasanalisi tardiva e priva dei lattati; l’assenza di indicazioni sulle ragioni dell’applicazione della ventosa – ha reso più complesso l’accertamento a distanza di anni e ha privato la struttura di elementi difensivi potenzialmente decisivi. La vicenda dei tracciati cardiotocografici è emblematica in senso opposto: ritenuti smarriti in sede di ATP, sono stati poi prodotti in giudizio e la loro lettura in originale, disposta dal Giudice, ha costituito il fulcro dell’accertamento tecnico. La conservazione e la tracciabilità della documentazione del travaglio si confermano presidio essenziale, tanto per la sicurezza delle cure quanto per la difendibilità della condotta sanitaria.

Vi è infine il tema del percorso post-natale: a fronte di una diagnosi di sindrome post-asfittica, la lettera di dimissione non indicava alcun follow-up neurologico, e il successivo episodio comiziale veniva ricondotto a una crisi febbrile semplice senza approfondimento. Una presa in carico strutturata del neonato asfittico, con percorsi di sorveglianza neuroevolutiva definiti, avrebbe consentito un riconoscimento più precoce del danno – con benefici assistenziali per il paziente e, sul piano sistemico, con una più tempestiva emersione dell’evento avverso quale occasione di analisi e miglioramento organizzativo.

Il testo della sentenza

Il testo integrale della sentenza, in versione anonimizzata, è disponibile al seguente collegamento: Tribunale di Arezzo, sentenza n. 448/2026 (PDF).

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