Tribunale di Pisa, sentenza n. 692/2026 (R.G. n. 1940/2023)
| Il Tribunale di Pisa ha riconosciuto la responsabilità di una struttura sanitaria per il decesso di una paziente di 66 anni a seguito di un’infezione correlata all’assistenza da Morganella Morganii, contratta nel decorso post-operatorio di un intervento cardiochirurgico. La decisione è di particolare interesse perché esclude ogni profilo di colpa dei singoli medici — ritenuti diligenti — e fonda la condanna esclusivamente sul difetto di organizzazione della struttura, che non ha dimostrato l’effettiva adozione delle misure di prevenzione del contagio. Il risarcimento complessivo riconosciuto supera i 607.800 euro in conto capitale, oltre accessori. |
| Autorità giudicante | Tribunale di Pisa, Sezione Civile |
| Provvedimento | Sentenza n. 692/2026, pubblicata il 22 giugno 2026 |
| Giudice | dott. Giuseppe Laghezza |
| Materia | Responsabilità sanitaria — infezione correlata all’assistenza (ICA) |
| Esito | Domanda accolta — responsabilità della struttura per difetto di organizzazione; esclusa la colpa dei singoli sanitari |
| Riduzione per concause | Un terzo (comorbosità preesistenti) |
| Risarcimento riconosciuto | Danno da perdita del rapporto parentale: € 602.294,01 (coniuge e due figli) · Danno biologico terminale: € 262,16 · Danno patrimoniale (spese funebri): € 5.266,67 · Totale: oltre € 607.800 in conto capitale, oltre rivalutazione monetaria, interessi, spese di lite e di C.T.U. |
Il fatto
Nell’agosto 2020 una donna di 66 anni veniva ricoverata per la revisione di un dispositivo di risincronizzazione cardiaca già impiantato. Durante la degenza i sanitari rilevavano una condizione clinica che rendeva necessario un più complesso intervento di cardiochirurgia — una valvuloplastica tricuspidale — eseguito il 21 settembre 2020 e seguito dal trasferimento in rianimazione.
Nei giorni successivi le condizioni della paziente peggioravano progressivamente. Il 24 settembre compariva una piastrinopenia, primo segno della sepsi; dal giorno seguente si manifestavano i sintomi conclamati dell’infezione. Nonostante il tempestivo adeguamento della terapia antibiotica, la setticemia da Morganella Morganii evolveva verso una disfunzione multiorgano e lo shock settico, conducendo al decesso il 2 ottobre 2020, a sette giorni dall’esordio dei sintomi.
I congiunti — il coniuge e i due figli, conviventi con la paziente — agivano in giudizio sia iure proprio sia iure hereditatis, lamentando che il decesso fosse riconducibile a un’infezione contratta in ambiente ospedaliero e, in particolare, alla mancata adozione delle misure idonee a prevenire il rischio infettivo correlato all’assistenza.
Le questioni giuridiche
La controversia ha imposto la distinzione tra due regimi di responsabilità. Per i danni richiesti iure hereditatis (danno biologico terminale, danno catastrofale e da difetto di consenso informato), la responsabilità della struttura ha natura contrattuale: incombe sui danneggiati l’onere di provare, secondo il criterio del «più probabile che non», il nesso eziologico tra la condotta e l’evento, spettando poi alla struttura la prova liberatoria. Per il danno da perdita del rapporto parentale, richiesto iure proprio dai congiunti, la responsabilità è invece di natura extracontrattuale, con conseguente onere, a carico dell’attore, di provare tutti i presupposti dell’illecito aquiliano, colpa compresa.
Sul terreno probatorio, il Tribunale ha richiamato l’orientamento di legittimità in materia di infezioni nosocomiali: una volta accertata la relazione tra l’infezione e il ricovero, spetta alla struttura dimostrare di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle normative e dalle leges artis e di averle applicate nel caso concreto. Anche per il danno parentale, di natura extracontrattuale, la prova degli elementi costitutivi — incluso quello soggettivo — può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, mediante presunzioni semplici, in difetto di produzione da parte della struttura della documentazione relativa alle misure di prevenzione del contagio. Come precisato dalla Suprema Corte, ciò non comporta un’inversione dell’onere della prova, ma un onere di prova contraria volto a superare le presunzioni già operanti in favore del danneggiato.
Le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, hanno ricondotto l’infezione da Morganella Morganii alla penetrazione per via ematogena attraverso i cateteri venosi o arteriosi, qualificandola come infezione correlata all’assistenza. La tesi difensiva della struttura — che riconduceva la sepsi a una traslocazione batterica di origine intestinale — è stata disattesa dal Collegio peritale, che ha ritenuto tale evenienza poco probabile rispetto all’origine ospedaliera del patogeno.
Il punto decisivo della pronuncia attiene all’assolvimento dell’onere liberatorio. La struttura si è limitata ad allegare una cospicua documentazione, ritenuta tuttavia inidonea a dimostrare, in modo sufficientemente puntuale, l’effettiva adozione delle misure di prevenzione del contagio nel reparto e nel periodo di degenza. Significativamente, il Tribunale ha escluso ogni profilo di colpa dei singoli sanitari, giudicati diligenti nell’assistenza, fondando la condanna esclusivamente sul difetto di organizzazione direttamente ascrivibile alla struttura, indipendentemente dall’operato dei suoi medici.
Sul quantum, il danno da perdita del rapporto parentale è stato liquidato in favore del coniuge e dei due figli secondo le Tabelle di Milano 2024, sui parametri dell’intensità media del rapporto, per difetto di prova di un legame di intensità superiore. È stato inoltre riconosciuto il danno biologico terminale iure hereditatis, sussistente per essere la paziente sopravvissuta per un apprezzabile lasso di tempo (sette giorni) dall’insorgere della patologia, liquidato in base alla Tabella Unica Nazionale. Tutte le voci sono state ridotte di un terzo per tener conto dell’incidenza concausale delle comorbosità preesistenti, secondo il principio della diversa efficienza causale delle concause sul piano della causalità giuridica. Sono state invece respinte la domanda di danno catastrofale, per difetto di prova di una lucida consapevolezza della vittima rispetto all’avvicinarsi dell’exitus, e quella da difetto di consenso informato, risultando documentalmente provata la sottoscrizione dei relativi moduli.
Valutazione sul rischio clinico
La pronuncia offre uno spunto di riflessione che trascende il caso concreto. L’elemento dirimente non è stato l’accertamento di un errore individuale — anzi, l’operato dei sanitari è stato giudicato diligente — bensì l’impossibilità, per la struttura, di documentare l’effettiva attuazione dei protocolli di prevenzione delle infezioni. Emerge così una distinzione cruciale per la gestione del rischio clinico: l’esistenza formale di procedure non equivale alla prova della loro applicazione tracciabile e verificabile nel contesto specifico.
Le infezioni correlate all’assistenza rappresentano una delle aree più rilevanti del rischio clinico, in cui la prevenzione è per sua natura un fatto organizzativo: sorveglianza microbiologica, gestione dei dispositivi invasivi, sterilizzazione di ambienti e materiali, documentazione delle attività di prevenzione. La decisione segnala che, sul piano probatorio, la struttura è tenuta non soltanto a dotarsi di tali presidi, ma a rendere dimostrabile la loro effettiva adozione nel singolo episodio assistenziale.
Studi Legali Baldi & Favati – Osservatorio Responsabilità Sanitaria