IN SINTESI
La Corte d’Appello di Firenze (Sez. IV Civile, sent. n. 2448/2026), pronunciandosi su un decesso conseguito a un’infezione nosocomiale polimicrobica contratta dopo un intervento di bypass gastrico, respinge integralmente l’appello dell’azienda sanitaria. La pronuncia riqualifica come extracontrattuale (art. 2043 c.c.) la domanda risarcitoria iure proprio dei congiunti, precisando tuttavia che tale diversa qualificazione non muta l’esito del giudizio di responsabilità: opera infatti, in favore del danneggiato, la prova per presunzioni semplici fondata sui criteri temporale, topografico e clinico e sul principio di vicinanza della prova, restando a carico della struttura l’onere della prova contraria sull’adozione delle misure di prevenzione del contagio. Confermate le liquidazioni di primo grado (Tabelle romane), il danno catastrofale e il lucro cessante del coniuge.
| SCHEDA DELLA SENTENZA | |
| Autorità giudicante | Corte d’Appello di Firenze, Sezione IV Civile |
| Provvedimento | Sentenza n. 2448/2026 |
| Ruolo Generale | R.G. n. 2033/2024 |
| Decisione / Deposito | Decisa il 26 giugno 2026; deposito minuta e pubblicazione il 30 giugno 2026 |
| Collegio | Dania Mori (Presidente); Maria Teresa Paternostro (Consigliere Relatore ed Estensore); Paola Caporali (Consigliere) |
| Grado precedente | Tribunale di Pisa, sent. n. 1084/2024 (pubbl. 9.9.2024), Giudice dott.ssa Golia |
| Materia | Responsabilità sanitaria – infezioni correlate all’assistenza (nosocomiali); onere della prova; danno da perdita del rapporto parentale |
| Esito | Rigetto integrale dell’appello dell’azienda sanitaria; conferma della sentenza di primo grado |
| Risarcimento riconosciuto | Confermate le voci liquidate in primo grado: danno biologico terminale iure hereditatis € 28.112,50; danno da perdita del rapporto parentale iure proprio € 335.006,43 (figlio) ed € 363.396,80 (coniuge); danno patrimoniale da lucro cessante € 18.000,00 (coniuge); oltre interessi e rivalutazione. |
Il fatto e il quadro clinico
Paziente con grave obesità pluricomplicata (BMI 71,9) veniva ricoverato l’11 luglio 2010 presso l’U.O. di Chirurgia Generale IV dell’Ospedale Universitario di Pisa per un intervento di bypass gastrico laparotomico (long limb), eseguito il 13 luglio 2010. Il decorso postoperatorio si complicava: il 18 luglio veniva praticata una re-laparotomia mediana per occlusione intestinale e, il 29 luglio, il posizionamento endoscopico di uno stent per fistola anastomotica.
Dal 5 agosto 2010 emergevano positività colturali (Pseudomonas aeruginosa) e, il 3 settembre 2010, la positività emocolturale a Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii, con conseguente isolamento del paziente. Seguivano shock settico, insufficienza respiratoria, intubazione, tracheotomia (22 ottobre), colostomia terminale per ulcera sacrale (8 novembre) e plastica della parete addominale (27 novembre). Il paziente decedeva il 23 dicembre 2010 per insufficienza respiratoria refrattaria in stato di shock settico.
La consulenza tecnica d’ufficio, espletata in sede di ATP ante causam (art. 696-bis c.p.c.), riconosceva la correttezza degli interventi chirurgici secondo le leges artis, ma individuava criticità nel contenimento del rischio infettivo, riconducendo l’infezione polimicrobica a provenienza nosocomiale e affermando la responsabilità della struttura per non aver garantito un’adeguata prevenzione e sterilità; con l’annotazione che un rigido contenimento del rischio infettivo avrebbe verosimilmente evitato l’exitus.
Le questioni giuridiche
L’azienda sanitaria articolava l’appello in quattro motivi.
1. Qualificazione della domanda iure proprio dei congiunti
La Corte accoglie in diritto la censura sulla natura della domanda: la pretesa risarcitoria dei prossimi congiunti per il decesso del paziente ha natura extracontrattuale (art. 2043 c.c.), poiché il contratto di spedalità non produce, di regola, effetti protettivi verso i terzi (art. 1372, comma 2, c.c.); spetta quindi agli attori provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, compreso quello soggettivo (Cass. 6386/2023; Cass. 35062/2024; Cass. 11320/2022). Tale diversa qualificazione, tuttavia, non ribalta l’esito del giudizio: in materia di infezioni nosocomiali il danneggiato può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, alla luce dei criteri temporale, topografico e clinico e del principio di vicinanza della prova, restando a carico della struttura l’onere di prova contraria circa l’adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio. Nel caso di specie tale prova non è stata fornita (documentazione generica e non pertinente al periodo di riferimento; deposizioni testimoniali attestanti l’assenza di controlli sull’accesso dei visitatori al reparto), sicché il quadro presuntivo di responsabilità è rimasto non superato e il motivo è stato, nel suo esito, disatteso.
2. Quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale
Disattesa la doglianza sulla convivenza del figlio: il relativo parametro va inteso in senso sostanziale – stabile legame connotato da duratura comunanza di vita e affetti – e non come mera coabitazione (Cass. 27321/2025; Cass. 7128/2013; Cass. 26140/2023). Legittimo, del pari, l’impiego delle Tabelle del Tribunale di Roma: la scelta del criterio tabellare (a punti) rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, essendo Roma e Milano parimenti congrue (Cass. 10579/2021; 26300/2021; 37009/2022; 17389/2025).
3. Danno catastrofale (morale terminale)
Confermato: dal diario clinico emerge il permanere di uno stato di lucidità agonica, con percezione consapevole del progressivo aggravamento e dell’imminenza della morte, elemento che integra il danno morale terminale (Cass. 26727/2018; 21060/2016; 23183/2014).
4. Danno patrimoniale da lucro cessante del coniuge
Confermato il danno patrimoniale liquidato in via equitativa a favore della moglie, familiare a carico e priva di reddito proprio; irrilevante la mancata prova sui contributi previdenziali, poiché la pensione di reversibilità non è detraibile dal risarcimento (Cass. Sez. Un. 12564/2018).
L’appello è stato pertanto respinto integralmente, con condanna dell’appellante alle spese di lite e sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PRINCIPI DI DIRITTO DI MAGGIORE INTERESSE
• La domanda risarcitoria iure proprio dei congiunti del paziente deceduto ha natura extracontrattuale: il contratto di spedalità non ha effetti protettivi verso i terzi (art. 1372, comma 2, c.c.).
• Nelle infezioni nosocomiali la prova degli elementi costitutivi dell’illecito – anche di quello soggettivo – può essere fornita dal danneggiato con presunzioni semplici (criteri temporale, topografico e clinico), in virtù della vicinanza della prova; la struttura è gravata dell’onere di prova contraria sull’adozione delle misure di prevenzione del contagio, senza che ciò integri un’inversione dell’onere ex artt. 2697 e 2043 c.c.
• Ai fini del danno parentale la convivenza va intesa in senso sostanziale (comunanza di vita e affetti) e non formale (coabitazione).
• Le Tabelle di Roma e di Milano sono entrambe congrue; la scelta del criterio a punti rientra nella discrezionalità del giudice e non richiede motivazione specifica.
• La pensione di reversibilità non si detrae dal danno patrimoniale del familiare superstite (Cass. Sez. Un. 12564/2018).
Valutazione sul rischio clinico
La pronuncia consolida un modello probatorio centrale per il contenzioso da infezioni correlate all’assistenza (ICA): la difendibilità della struttura dipende in misura decisiva dalla tracciabilità documentale delle misure di prevenzione effettivamente adottate nel periodo di riferimento. La produzione di linee guida, pubblicazioni o attestati di formazione non contestualizzati al caso e all’epoca non vale ad assolvere l’onere di prova contraria.
Assumono rilievo, in chiave preventiva e di risk management: la documentazione puntuale in cartella delle procedure anti-contagio; il controllo degli accessi e dei visitatori nei reparti (nel caso in esame, l’assenza di filtri all’accesso ha gravemente inciso sulla valutazione); l’attenzione rafforzata verso i pazienti a più elevato rischio infettivo (grande obeso, plurime procedure invasive, ripetuti passaggi in terapia intensiva). I criteri temporale, topografico e clinico offrono, in questa prospettiva, una griglia operativa per l’autovalutazione del rischio di soccombenza in giudizio.
Nota metodologica: le considerazioni cliniche qui riportate riproducono esclusivamente le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio come recepite dalla sentenza, senza inferenze ulteriori.
Studi Legali Baldi & Favati
Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria
La sentenza
Il testo integrale del provvedimento (in versione anonimizzata) è consultabile al seguente collegamento: Corte Appello 2448/2026