Tribunale di Pisa, sentenza n. 884/2026 dell’8 agosto 2026
| Il Tribunale di Pisa ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai congiunti di un paziente deceduto per occlusione intestinale da briglia aderenziale, pur avendo accertato, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, un ritardo diagnostico e terapeutico non conforme agli standard professionali. La decisione è di particolare interesse perché chiarisce che anche il danno da perdita di chance richiede la prova del nesso causale secondo il criterio del «più probabile che non»: l’indicazione peritale di una possibilità di sopravvivenza del 30% descrive la consistenza della chance, ma non dimostra che essa sia stata perduta a causa del ritardo. Le spese di lite sono state integralmente compensate proprio in ragione dei profili di condotta ritenuti non pienamente conformi agli standard. |
| Autorità giudicante | Tribunale di Pisa, Sezione Civile |
| Provvedimento | Sentenza n. 884/2026 depositata l’8 agosto 2026 |
| Giudice | dott.ssa Teresa Guerrieri, giudice monocratico |
| Materia | Responsabilità sanitaria — ritardo diagnostico-terapeutico in occlusione intestinale da briglia aderenziale |
| Questione centrale | Se il ritardo accertato dalla CTU abbia causato il decesso ovvero la perdita di una possibilità di sopravvivenza risarcibile |
| Esito | Domande rigettate — accertata la colpa omissiva, escluso il nesso causale sia con il decesso sia con la perdita di chance |
| Spese | Integrale compensazione delle spese di lite; spese di C.T.U. a carico di tutte le parti in pari misura |
| Risarcimento riconosciuto | Nessuno |
Il fatto
Il 1° gennaio 2018 un uomo di settantanove anni, portatore di plurime patologie pregresse, accedeva al Pronto Soccorso per dolore addominale in ipocondrio sinistro. All’esito di radiografia diretta dell’addome ed ecografia veniva dimesso in giornata con diagnosi di dolore addominale in coprostasi, terapia domiciliare e indicazione a tornare in caso di ricomparsa della sintomatologia.
Nella notte tra il 1° e il 2 gennaio, per la persistenza del dolore, il paziente faceva nuovo accesso in Pronto Soccorso. L’ecografia evidenziava una falda di versamento tra le anse in corrispondenza della flessura splenica; la TAC dell’addome, eseguita d’urgenza, documentava affastellamento di anse ileali distese da liquido, accentuazione del disegno plicare nell’emiaddome sinistro, aspetto edematoso delle pareti di alcune anse, livelli idroaerei e abbondante versamento libero. La consulenza chirurgica escludeva indicazioni chirurgiche urgenti e consigliava il ricovero in ambiente medico con successiva rivalutazione: il paziente veniva quindi ricoverato in reparto di Medicina Generale.
Durante la degenza il quadro si aggravava progressivamente. Il dolore persisteva nonostante le ripetute somministrazioni di analgesici, la peristalsi si riduceva sino a scomparire, il 3 gennaio il sondino nasogastrico drenava cinquecento centimetri cubi di materiale biliare denso e il controllo radiografico documentava un ulteriore incremento della distensione delle anse. Il 4 gennaio, dopo una nuova consulenza chirurgica che escludeva ancora l’urgenza operatoria, veniva somministrato Gastrografin tramite sondino nasogastrico: la radiografia eseguita nel pomeriggio mostrava la permanenza del mezzo di contrasto in sede gastrica, senza alcun transito verso il tenue.
Nella notte tra il 4 e il 5 gennaio le condizioni precipitavano, con sudorazione, confusione mentale, estremità fredde, ipotensione, tachicardia e desaturazione nonostante l’ossigenoterapia. La mattina del 5 gennaio il paziente veniva trasferito in chirurgia d’urgenza e sottoposto a laparotomia: si riscontravano emoperitoneo, anse intestinali dilatate, edematose e ischemiche per un tratto rilevante e una briglia aderenziale a partenza dal colon sinistro, responsabile dello strangolamento del tenue. Seguivano lisi della briglia, resezione del tratto ischemico e laparostomia con sistema a pressione negativa, cui facevano seguito tre ulteriori interventi resi necessari dall’estensione della necrosi e da un’emorragia post-operatoria. Il decesso interveniva il 14 gennaio 2018.
La moglie e le figlie del paziente agivano in giudizio deducendo la responsabilità della struttura per il ritardo diagnostico-terapeutico e, in particolare, per il ritardo nell’esecuzione dell’intervento chirurgico. La convenuta contestava il nesso causale, riconducendo l’esito letale al grave e complesso quadro clinico pregresso del paziente.
Le questioni giuridiche
La consulenza tecnica d’ufficio ha individuato la causa del decesso in un’estesa necrosi intestinale con peritonite e sepsi generalizzata, originate da occlusione intestinale da strangolamento del tenue su briglia aderenziale. Sul piano della condotta, i consulenti hanno ravvisato un ritardo diagnostico e terapeutico: già in occasione del secondo accesso in Pronto Soccorso gli elementi per la corretta diagnosi di occlusione erano disponibili e facilmente interpretabili, mentre la somministrazione del Gastrografin è stata definita assolutamente tardiva rispetto alle indicazioni delle linee guida, con ulteriore ritardo nella valutazione del suo esito negativo. La relazione ha concluso che le condotte non sono state aderenti agli standard esigibili nella professione medica né alle linee guida disponibili per la patologia in esame.
Accertato il profilo di colpa omissiva, il Tribunale ha osservato che il giudizio di responsabilità sanitaria non può arrestarsi all’accertamento della colpa professionale, occorrendo anche la prova del nesso causale tra condotta ed evento. Su questo piano la consulenza ha escluso che un intervento più tempestivo avrebbe evitato il decesso secondo il criterio del «più probabile che non», stimando nel 30% la possibilità residua di superare l’intervento e la fase postoperatoria. L’esito letale si inserisce, ha rilevato il giudice, in un quadro clinico gravemente compromesso e multifattoriale, nel quale necrosi intestinale, peritonite, sepsi e rilevanti patologie concomitanti hanno concorso a determinare la morte.
Il nucleo della decisione attiene al danno da perdita di chance. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento di legittimità secondo cui la perdita di chance non costituisce una forma attenuata di causalità rispetto all’evento morte, né una frazione aritmetica del danno finale, ma integra un autonomo evento di danno, consistente nella privazione della possibilità di conseguire un risultato migliore — una maggiore durata della vita, una migliore qualità della vita o minori sofferenze — risarcibile soltanto ove la possibilità perduta sia apprezzabile, seria e consistente (Cass. 11 novembre 2019, n. 28993). Anche tale danno, però, presuppone la prova del nesso causale secondo gli ordinari criteri eziologici: l’incertezza del risultato incide sull’identificazione del danno, non sulla relazione causale tra condotta ed evento.
Da qui la duplice verifica imposta al giudice: escludere anzitutto che la condotta sanitaria abbia causato il decesso secondo il criterio della probabilità prevalente; accertare poi, ove sia dedotta la perdita di chance, che la condotta colposa abbia effettivamente determinato la perdita di una possibilità favorevole seria, apprezzabile e consistente. Una chance del 30% o del 40% può descrivere la consistenza della possibilità ipoteticamente perduta, ma non prova di per sé che tale possibilità sia stata perduta a causa della condotta sanitaria.
Nel caso concreto il Tribunale ha ritenuto che la relazione peritale non consentisse di affermare che la chance di sopravvivenza fosse stata perduta a causa del ritardo con probabilità superiore rispetto all’ipotesi alternativa, rappresentata dall’evoluzione sfavorevole comunque connessa al gravissimo quadro clinico del paziente e alle plurime comorbilità pregresse: età avanzata, grave cardiopatia, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, leucemia linfatica cronica, terapia anticoagulante e rischio operatorio intrinseco. Gli stessi consulenti avevano del resto evidenziato che, anche in caso di intervento tempestivo, le probabilità di decesso sarebbero state molto elevate. La chance, ha concluso il giudice, non può tradursi in un criterio automatico di responsabilità ogniqualvolta sia indicata una percentuale di sopravvivenza inferiore al 50%, pena la sua indebita trasformazione in una quota proporzionale del danno da morte.
L’esclusione del nesso causale ha comportato il rigetto delle domande risarcitorie. La complessità dell’accertamento tecnico, la natura oggettivamente controversa della questione medico-legale e l’avvenuto accertamento di profili di condotta non pienamente conformi agli standard professionali hanno tuttavia giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite e la ripartizione in pari misura, tra tutte le parti, delle spese di consulenza tecnica d’ufficio.
Valutazione sul rischio clinico
La pronuncia mostra con nitidezza la distanza che può separare l’esito processuale dalla qualità dell’assistenza. Il rigetto della domanda non certifica la correttezza del percorso di cura: attesta soltanto che, in quel caso, non è stato possibile dimostrare secondo le regole del processo civile che una diversa condotta avrebbe modificato l’esito. L’accertamento medico-legale di una condotta non conforme agli standard resta, in sé, un’informazione preziosa per chi governa la sicurezza delle cure, e la compensazione delle spese disposta dal Tribunale — motivata anche con il riferimento a quei profili — ne è il riconoscimento più esplicito.
Sul piano dell’organizzazione, il caso richiama l’importanza dei criteri di riconoscimento precoce dell’occlusione intestinale nel paziente anziano e polipatologico, popolazione nella quale la finestra utile per l’intervento è più stretta e la tolleranza al ritardo è minima. Proprio nei pazienti con comorbilità elevate — quelli per i quali la probabilità di successo è statisticamente più bassa — la tempestività costituisce l’unica variabile realmente modificabile: paradossalmente, sono anche i pazienti per i quali la prova del nesso causale risulta processualmente più ardua. Il contenzioso restituisce così un’informazione che le procedure interne di autovalutazione non avevano evidenziato, indipendentemente dall’esito risarcitorio della causa.
il testo della sentenza n. 884/2026 del Tribunale di Pisa