Il Tribunale di Pisa riconosce a una docente precaria sei anni scolastici a partire dal 2016/2017, per 13.869,63 euro: il conto non si ferma al quinquennio
La domanda che ogni supplente si pone davanti a una carriera di contratti annuali è sempre la stessa: fin dove posso risalire? Questa decisione offre una risposta concreta, perché riconosce ferie e festività maturate a partire dall’anno scolastico 2016/2017, cioè nove anni prima del deposito del ricorso. Il Ministero aveva sostenuto che gli anni più lontani fossero ormai perduti, ma ha depositato la propria difesa oltre il termine e quell’argomento non è stato nemmeno esaminato. Il conto è rimasto intero.
LA SENTENZA IN SINTESI
| Provvedimento | Tribunale di Pisa, Sezione lavoro, sentenza n. 310/2026, pubblicata il 25 marzo 2026 (r.g. n. 1478/2025), giudice dott. Salvatore Ferraro |
| Chi riguarda | I docenti precari con supplenze che si concludono al 30 giugno |
| Di cosa si tratta | Pagamento delle ferie e delle festività soppresse maturate e mai godute |
| Periodo in causa | Sei anni scolastici: 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 |
| Posizione del Ministero | Costituito il 19 marzo a fronte di udienza del 25 marzo, oltre il termine di dieci giorni |
| Tempi | Ricorso depositato il 10 settembre 2025, sentenza pubblicata il 25 marzo 2026 |
| Norme applicate | Art. 19 CCNL Scuola 2006/2009; art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012 conv. l. n. 135/2012; art. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012; l. n. 937/1977 come modificata dall’art. 1, comma 24, l. n. 148/2011; art. 528 d.lgs. n. 297/1994; art. 7, par. 1, direttiva 2003/88/CE; art. 416 c.p.c. |
| Precedenti richiamati | Cass. n. 16715/2024, richiamata nel testo anche con il n. 16175/2024; Cass. nn. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024; Cass. n. 6493/2021; CGUE 6 novembre 2018, cause riunite C-569/16 e C-570/16, C-619/16 e C-684/16 |
| Esito | 13.869,63 euro oltre interessi legali dal dovuto al saldo, nei limiti del divieto di cumulo ex l. n. 724/1994 |
1. Sei anni, il più lontano dei quali risale al 2016
Una docente non di ruolo ha insegnato con contratti a tempo determinato che si chiudevano ogni anno al 30 giugno, in sei anni scolastici compresi fra il 2016/2017 e il 2022/2023, senza godere di un solo giorno di ferie né delle giornate che sostituiscono le festività abolite. Ha depositato il ricorso nel settembre 2025: l’annualità più lontana risaliva dunque a nove anni prima.
Il Tribunale le ha riconosciute tutte, condannando il Ministero a pagare 13.869,63 euro. È l’importo più alto fra le tre decisioni rese dallo stesso giudice nel marzo 2026 su questo tema, e la ragione è semplice: non dipende da un principio diverso, ma dal numero di annualità recuperate.
2. Quanto indietro si può risalire
È il punto che interessa più di ogni altro chi ha alle spalle una carriera lunga di supplenze. Trascorso un certo tempo i crediti non si possono più far valere: è ciò che si chiama prescrizione. La questione è dunque quale sia quel termine per le ferie non godute.
Quanto indietro si può risalire. L’orientamento prevalente e consolidato considera il credito per le ferie non godute soggetto al termine ordinario di prescrizione, che è di dieci anni. Il conto può quindi comprendere, di regola, le annualità maturate nel decennio precedente.
Nel giudizio pisano la questione non è stata decisa, ed è utile capire perché. Chi viene chiamato in causa deve depositare la propria difesa scritta almeno dieci giorni prima dell’udienza. Il Ministero l’ha depositata sei giorni prima, e la legge stabilisce che chi arriva in ritardo perde la facoltà di sollevare alcune difese: quelle che il giudice non può considerare da solo, ma soltanto se una parte gliele chiede espressamente. La prescrizione è fra queste.
Il risultato è che l’argomento è rimasto fuori dalla causa e il riconoscimento ha coperto l’intero arco degli anni domandati, a partire dall’anno scolastico 2016/2017.
Riferimenti: Art. 416, commi 1 e 2, c.p.c.
3. Lo stato matricolare, il documento che parla per assenza
Sul piano della prova la decisione valorizza un documento che nelle scuole esiste per ogni dipendente: lo stato matricolare, cioè il registro che riepiloga la posizione di servizio, comprese le assenze e i congedi.
Il giudice lo ha consultato non per trovarvi qualcosa, ma per constatare che non vi risultava nulla: nessuna richiesta di ferie da parte della docente. Il documento assume così rilievo in negativo, perché consente di escludere che vi sia stata una fruizione su domanda. A questo si aggiunge che il numero di giornate maturate e non godute non era stato contestato in modo significativo dall’Amministrazione.
4. Come sono stati contati i giorni
Il calcolo è stato costruito così: per ciascun anno scolastico si è partiti dal numero complessivo di giorni di ferie maturati in proporzione alla durata del servizio, e da questo si sono sottratti i giorni in cui le lezioni erano sospese secondo il calendario scolastico regionale. In mancanza di una contestazione specifica e puntuale, il Tribunale ha confermato i giorni indicati.
Sono state riconosciute anche le festività soppresse, per una ragione che riguarda specificamente i contratti a termine: il supplente non potrebbe goderne nel periodo compreso fra la fine degli scrutini e l’inizio dell’anno scolastico successivo, perché in quel periodo non presta più servizio, essendo il contratto scaduto.
Riferimenti: Cass. n. 16715/2024 e nn. 13440, 13447 e 15415 del 2024; Cass. n. 6493/2021; CGUE 6 novembre 2018; art. 19 CCNL Scuola 2006/2009; art. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012.
5. Che cosa se ne ricava
La decisione mostra con chiarezza che il risultato economico di queste cause dipende in larga misura dal numero di annualità che si riescono a recuperare. Con un termine di prescrizione decennale il conto può comprendere l’intero decennio precedente: qui si è risaliti fino al 2016/2017, e da lì discende l’importo riconosciuto.
Resta il dato comune a tutto il filone: nessun ufficio liquida spontaneamente i giorni maturati alla scadenza dei contratti, che si accumulano finché qualcuno non li chiede.
La pronuncia qui commentata è anteriore alle sentenze della Corte di cassazione nn. 16525 e 16530 del 27 maggio 2026, che hanno introdotto una distinzione per periodi nel computo dei giorni da pagare. Il principio applicato — non si è automaticamente in ferie se manca un invito formale a fruirne — non risulta da esse contraddetto, ma la materia non può dirsi definitivamente assestata.
Giudizio patrocinato dagli Avv. Simona Baldi e Nicola Favati. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione della singola posizione, che dipende dalla ricostruzione puntuale dei periodi di servizio e dei contratti stipulati. Osservatorio sul Lavoro nella Scuola — Studi Legali Baldi & Favati — www.studibef.it