di Simona Baldi e Nicola Favati
Tribunale di Firenze, Quarta sezione civile, sentenza del 9 agosto 2026 (R.G. n. 4151/2023)
| Una linea guida che raccomanda una tecnologia, pur senza imporla, individua lo standard più sicuro per prevenire un rischio noto: la sua adozione diventa perciò la condotta normalmente esigibile dalla struttura sanitaria, che ha il dovere di valutarla e di motivare l’eventuale scelta di non seguirla. È il principio con cui il Tribunale di Firenze ha riconosciuto la responsabilità di un’azienda ospedaliero-universitaria per il decesso di un neonato, pur avendo escluso ogni colpa dei singoli sanitari. Il tracciato cardiotocografico appariva normale perché il trasduttore stava registrando il battito della madre in luogo di quello del figlio, e l’apparecchio in dotazione non consentiva di accorgersene. La responsabilità è stata affermata in via diretta, sul terreno dell’inadempimento organizzativo. |
| LA DECISIONE | |
| Autorità giudicante | Tribunale di Firenze, Quarta sezione civile |
| Giudice | dott.ssa Stefania Salmoria, giudice onorario in funzione di giudice unico |
| Provvedimento | Sentenza del 9 agosto 2026 (R.G. n. 4151/2023) |
| Materia | Responsabilità sanitaria — decesso di neonato per asfissia intrapartum; artefatto cardiotocografico e dotazione tecnologica della struttura |
| Questione centrale | Se la mancata dotazione di un cardiotocografo a doppio trasduttore, raccomandato ma non obbligatorio secondo le linee guida, integri inadempimento della struttura |
| Esito | Domanda accolta — responsabilità diretta della struttura per violazione degli obblighi derivanti dal contratto di spedalità; esclusa la colpa dei singoli sanitari |
| Criterio di liquidazione | Tabelle del Tribunale di Roma — 28,5 punti per ciascun genitore, valore punto base 2025, con riduzione di un terzo per assenza di convivenza |
| Risarcimento riconosciuto | € 220.000,00 al padre ed € 250.000,00 alla madre — totale € 470.000,00, oltre interessi legali dalla data dell’evento, spese di C.T.U., del procedimento di A.T.P. e del giudizio |
Il fatto
Il 18 ottobre 2017 nasceva, all’esito di un travaglio seguito in una struttura ospedaliero-universitaria, un bambino in condizioni di grave acidosi metabolica. Il neonato veniva ricoverato in terapia intensiva neonatale e decedeva due giorni dopo, il 20 ottobre 2017, per una coagulazione intravascolare disseminata insorta nell’ambito di un grave quadro ipossico-ischemico determinatosi durante il travaglio di parto.
I genitori promuovevano un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. per verificare se la scelta e l’esecuzione del trattamento fossero state adeguate. Il collegio peritale nominato dal Giudice escludeva che l’anomalia di presentazione del feto imponesse un taglio cesareo anticipato — la presentazione occipito-posteriore non costituisce indicazione assoluta al cesareo e la pelvimetria non trova più spazio nella pratica clinica come sistema predittivo di distocia — e giudicava condivisibile la condotta dei sanitari.
Il punto critico emergeva altrove. Il tracciato cardiotocografico relativo al periodo compreso tra le ore 20.25 e le ore 22.30, momento in cui veniva deciso il taglio cesareo, mostrava caratteri di normalità radicalmente incompatibili con la grave acidosi riscontrata alla nascita. I periti concludevano che quella apparente normalità era, ex post, un artefatto cardiotocografico: il trasduttore aveva rilevato la frequenza cardiaca materna in luogo di quella fetale. La circostanza era stata resa possibile dal fatto che la frequenza materna, pari a 150 battiti per minuto, ricadeva nel range di normalità della frequenza fetale.
Nell’integrazione peritale disposta dal Giudice i consulenti precisavano che l’artefatto non era ascrivibile a un errato posizionamento del trasduttore da parte degli operatori, trattandosi di una caratteristica rara ma insidiosa della metodica, e che le linee guida FIGO 2015 vigenti all’epoca non imponevano l’adozione di un cardiotocografo a doppio trasduttore, pur suggerendo il monitoraggio simultaneo della frequenza materna in presenza di accelerazioni coincidenti con le contrazioni e di frequenza materna elevata: entrambe le condizioni ricorrevano nel caso concreto. I periti concludevano che, se il battito fetale fosse stato correttamente rilevato, con elevata probabilità sarebbe stata posta diagnosi di ipossia e sarebbe stato possibile eseguire tempestivamente il taglio cesareo.
I genitori agivano quindi in giudizio, in proprio e quali eredi del figlio, per l’accertamento della responsabilità della struttura. La resistente contestava l’elaborato peritale, chiedendone il rinnovo, e negava la sussistenza di qualsiasi condotta colposa dei sanitari.
Le questioni giuridiche
La responsabilità della struttura e il riparto dell’onere probatorio. Il Tribunale ha richiamato l’inquadramento consolidato della responsabilità della struttura sanitaria nell’alveo della responsabilità contrattuale (Cass. Sez. Un. n. 577/2008), fondata sul contratto atipico di spedalità, dal quale discende sia l’obbligo di erogare prestazioni sanitarie sia quello di garantire prestazioni accessorie e organizzative; la struttura risponde tanto per inadempimenti propri quanto per il fatto dei medici di cui si avvale, ai sensi dell’art. 1228 c.c. Quanto al riparto probatorio, incombe sul paziente la prova del nesso causale tra l’evento e la condotta dei sanitari, mentre spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, cioè un impedimento imprevedibile e inevitabile con l’ordinaria diligenza (Cass. n. 18392/2017).
Perché anche il padre agisce in via contrattuale. È un profilo poco noto e dalle conseguenze pratiche rilevanti. Di regola il contratto di spedalità produce effetti soltanto tra le parti, con la conseguenza che i prossimi congiunti del paziente, per i danni riflessi subiti in proprio, possono agire unicamente in via extracontrattuale, con il più gravoso onere probatorio e il più breve termine di prescrizione che ne derivano; l’azione contrattuale resta loro riservata solo quando facciano valere pretese iure hereditario, cioè crediti già sorti in capo al loro dante causa.
Quando però la prestazione sanitaria afferisce alla procreazione, la regola si capovolge: il contratto stipulato dalla gestante ha efficacia ultra partes (Cass. n. 11320/2022), perché la sua inesatta esecuzione incide in modo diretto — e non riflesso — sulla posizione del nascituro e del padre. Ne discende che entrambi sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni loro derivati dall’inadempimento. È la ragione per cui, nel caso in esame, i genitori hanno potuto avvalersi del regime probatorio più favorevole tanto iure proprio quanto quali eredi del figlio.
Il cuore della decisione: il dovere di adeguamento tecnologico. Il Tribunale ha accertato che la condotta dei sanitari fu nel complesso corretta: essi agirono coerentemente con l’evidenza strumentale disponibile, che rappresentava una situazione di normalità mentre quella reale era di sofferenza fetale. Ciò che li privò della possibilità di intercettare l’ipossia subacuta fu l’assenza di un cardiotocografo in grado di rilevare contemporaneamente la frequenza materna e quella fetale: uno strumento che spettava alla struttura mettere a disposizione.
Su questo presupposto il giudice ha affermato che la struttura, gravata dall’obbligo di erogare prestazioni utilizzando appropriate risorse strutturali, tecnologiche e organizzative (art. 1 della legge n. 24/2017 sulla sicurezza delle cure) e di adeguare la formazione del personale alle linee guida (art. 5), ben avrebbe potuto dotarsi di un apparecchio a doppio trasduttore. La circostanza che le linee guida non ne prevedessero l’obbligo non rende la scelta arbitraria: essa deve poggiare su criteri adeguati alla natura dell’attività svolta ed essere congruamente motivata, pena il rimettere all’arbitrio dell’ente una decisione che incide sulla sicurezza delle cure. E il raffronto tra costi e benefici non può essere meramente economico, perché il rischio di artefatti e delle relative conseguenze rappresenta a sua volta un costo operativo.
Ne discende il passaggio destinato ad avere maggiore risonanza: se la FIGO ha raccomandato già nel 2015 una determinata tecnologia, significa che essa costituisce lo standard più sicuro per prevenire un rischio noto — lo scambio tra battito materno e battito fetale. Pur non essendo qualificata come obbligatoria, la sua adozione rappresenta perciò la condotta normalmente esigibile dalla struttura, tenuta al dovere organizzativo di valutarla e progressivamente di adottarla; tanto più trattandosi di un’azienda ospedaliero-universitaria di dimensioni medio-grandi e punto di riferimento nel panorama sanitario. La convenuta si è limitata a segnalare la non obbligatorietà della dotazione, senza dimostrare l’impossibilità di adeguarsi né addurre ragioni giustificative; a ciò il Tribunale ha aggiunto che non è risultato né che il personale fosse adeguatamente formato al riconoscimento degli artefatti, né che l’ospedale disponesse di protocolli interni alternativi idonei a sopperire alla mancanza del doppio trasduttore, quale il monitoraggio manuale in continuo del polso materno. È stata pertanto riconosciuta la responsabilità diretta della struttura per violazione degli obblighi derivanti dal contratto di spedalità.
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Il danno è stato liquidato valorizzando la sofferenza morale dei genitori, allegata e provata anche in via di presunzioni semplici, secondo le Tabelle del Tribunale di Roma espressamente richiamate dai ricorrenti: ai fini della liquidazione tabellare, infatti, il danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del criterio, spettando poi al giudice di merito individuare la tabella conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021). Applicati 28,5 punti per ciascun genitore e il valore del punto base per il 2025, con riduzione di un terzo per l’assenza di convivenza — il bambino era rimasto ricoverato dalla nascita al decesso — ne è derivata una liquidazione differenziata, giustificata dalla presunzione di una sofferenza più intensa per chi ha portato il figlio in grembo sino alla nascita.
| PRINCIPI DI DIRITTO DI MAGGIORE INTERESSE • La struttura sanitaria risponde in via diretta, sul terreno del contratto di spedalità, anche quando la condotta dei singoli sanitari sia esente da colpa, ove il danno derivi dall’inadeguatezza delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative messe a disposizione (art. 1 della legge n. 24/2017). • Una raccomandazione contenuta in linee guida, ancorché non obbligatoria, individua lo standard più sicuro per prevenire un rischio noto e integra perciò la condotta normalmente esigibile: la struttura ha il dovere organizzativo di valutarla e progressivamente di adottarla. • La scelta di non adeguare la dotazione tecnologica non è rimessa al mero arbitrio dell’ente: deve fondarsi su criteri adeguati alla natura dell’attività svolta ed essere congruamente motivata; il raffronto costi-benefici non può essere meramente economico, perché il rischio e le sue conseguenze sono a loro volta un costo operativo. • Nelle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione il contratto concluso dalla gestante ha efficacia ultra partes: il nascituro e il padre sono legittimati ad agire in via contrattuale, e non aquiliana, per i danni derivati dall’inadempimento (Cass. n. 11320/2022). • Ai fini della liquidazione tabellare del danno da perdita del rapporto parentale il danneggiato ha il solo onere di fare istanza di applicazione del criterio, spettando al giudice individuare la tabella conforme a diritto (Cass. n. 33005/2021). |
Valutazione sul rischio clinico
La pronuncia sposta il baricentro della responsabilità dal gesto clinico alla decisione organizzativa. Nessun errore è stato addebitato agli operatori: essi lessero correttamente un tracciato che, per un limite tecnologico dello strumento, mostrava un dato falso. Il difetto non stava nella lettura, ma nell’impossibilità di verificare ciò che si stava leggendo. È una configurazione classica del rischio latente, quello che si annida nelle scelte di dotazione e di processo e che diventa visibile solo quando un evento avverso lo porta in superficie.
Il passaggio di maggiore interesse per la gestione del rischio riguarda il valore delle raccomandazioni non vincolanti. Il Tribunale non ha trasformato una raccomandazione in obbligo, ma ha affermato che la struttura ha il dovere di valutarla e di motivare la scelta di non seguirla: la non obbligatorietà non equivale a indifferenza. Ciò suggerisce che le decisioni di mancato adeguamento tecnologico dovrebbero essere documentate e argomentate — con riferimento al profilo di rischio, ai volumi di attività, alle alternative adottate — anziché restare implicite. Una struttura che avesse formalizzato una valutazione del rischio e attivato misure compensative si sarebbe trovata, anche processualmente, in una posizione diversa.
Tre elementi restano indicativi anche al di fuori del caso concreto: l’esistenza di un artefatto raro ma noto alla letteratura, la cui prevenzione dipende dalla tecnologia disponibile e dalla formazione degli operatori; il rilievo attribuito all’assenza di protocolli alternativi, come il monitoraggio manuale in continuo del polso materno, che avrebbero potuto compensare senza costi il limite dell’apparecchio; e il richiamo esplicito alla sicurezza delle cure quale regola inderogabile che precede ogni valutazione di efficienza economica. Il contenzioso, ancora una volta, ha reso visibile una vulnerabilità di sistema che le procedure interne non avevano intercettato, restituendo all’errore la sua dimensione organizzativa anziché individuale.
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