Cade in ospedale dalle scale di emergenza: la sorveglianza va calibrata sul paziente, non sul protocollo generale

Corte d’Appello di Firenze sent. n. 2663 del 30/7/2026
Studi BeF
La Corte di Appello di Firenze conferma integralmente la condanna di un’azienda ospedaliero-universitaria per la morte di un paziente ricoverato in neurologia, allontanatosi di notte dalla stanza di degenza e precipitato dalla scala di emergenza. Il regime di sorveglianza applicato, pur conforme ai protocolli generali, non era stato adattato alle condizioni concrete del degente, documentate in cartella fin dal giorno del ricovero. Ai quattro congiunti sono riconosciuti € 786.514,00 complessivi a titolo di danno da perdita del rapporto parentale. Respinte, per contro, sia le domande iure hereditatis, sia il profilo di responsabilità fondato sulle irregolarità strutturali della scala.

di Nicola Favati

Scheda tecnica

Autorità giudicanteCorte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile
ProvvedimentoSentenza n. 2663 del 30 luglio 2026, r.g. n. 307/2025
CollegioDott.ssa Carla Santese (Presidente rel. est.), Dott.ssa Giulia Conte, Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli
Primo gradoTribunale di Firenze, sentenza n. 37/2025, pubblicata l’8 gennaio 2025 (integralmente confermata)
Struttura convenutaAzienda ospedaliero-universitaria
EventoCaduta dalla scala di emergenza durante il ricovero, con esito mortale (25 novembre 2016)
Profilo di colpa accertatoCulpa in vigilando: regime di sorveglianza notturna inadeguato alle condizioni del paziente
Titolo di responsabilitàExtracontrattuale (artt. 2043 e 2049 c.c.) per il danno iure proprio; contrattuale (artt. 1218 e 1228 c.c.) per il danno iure hereditatis
Criterio di liquidazioneTabelle integrate a punti del Tribunale di Milano 2024 (valore punto € 3.911,00 per coniuge e figli; € 1.698,00 per i fratelli)
Domande rigettateDanno biologico terminale, danno morale terminale e danno tanatologico; profilo di responsabilità per violazione della normativa antinfortunistica
Esito dell’appelloRigetto integrale del gravame della struttura; spese del grado liquidate in € 31.266,20 oltre accessori
Risarcimento riconosciuto€ 786.514,00 complessivi in favore dei quattro congiunti, oltre interessi compensativi dal 1° giugno 2020

Il fatto

Un uomo di settantadue anni viene ricoverato il 18 novembre 2016 al pronto soccorso di un’azienda ospedaliero-universitaria per difficoltà di deglutizione e alterazioni della voce. La diagnosi — miastenia gravis, una malattia che indebolisce progressivamente i muscoli — è ancora in corso di accertamento quando il paziente viene trasferito nel reparto di neurologia, al quinto piano, per gli esami necessari.

Le schede compilate al momento dell’ingresso descrivono con precisione la sua situazione. La scala di valutazione del rischio di caduta lo colloca nel livello medio, con l’indicazione espressa di aumentare la sorveglianza e l’osservazione. L’indice di autonomia registra la necessità di aiuto o supervisione per salire e scendere le scale, per gli spostamenti dal letto alla sedia e in bagno, per vestirsi; la deambulazione non risulta neppure valutabile, a causa della debolezza generalizzata. Nella stessa scheda si annota che il paziente è agitato e che assume antidepressivi.

Nei giorni successivi la terapia produce effetti: la voce e la deglutizione migliorano. Restano però costanti, nel diario infermieristico, due raccomandazioni. La prima riguarda l’aiuto negli spostamenti. La seconda, comparsa il 21 novembre dopo un’importante crisi di pianto seguita al posizionamento del sondino, riguarda il controllo del tono dell’umore, ed è ripetuta ogni giorno fino al 24. Nelle stesse annotazioni si legge che il paziente fatica a dormire per la tosse e che, alle due del mattino del 24 novembre, un episodio di agitazione viene trattato con un ansiolitico.

Nella notte tra il 24 e il 25 novembre l’uomo si alza. Attraversa il corridoio, apre la porta dell’uscita di emergenza — munita di maniglione antipanico e non collegata ad alcun allarme — e imbocca la scala di sicurezza, dalla quale precipita.

Verso le sei del mattino il medico di guardia lo trova morto sul pianerottolo della scala di emergenza, al piano sottostante a quello in cui era ricoverato, adagiato alla parete in posizione semi-seduta, con una profonda ferita alla fronte. L’esame autoptico riconduce il decesso alle lesioni riportate nella precipitazione. La consulenza disposta nel giudizio civile, previa revisione dei preparati istologici, esclude in modo espresso che la caduta sia stata provocata da un infarto, ipotesi che era stata inizialmente prospettata in sede penale.

Il procedimento penale avviato a carico dei sanitari si era chiuso con una sentenza di non luogo a procedere. I congiunti — moglie, due figli e la sorella del defunto — hanno agito in sede civile e hanno ottenuto dal Tribunale di Firenze il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La struttura ha proposto appello.

Un dato merita di essere isolato, perché costituisce il punto in cui i due gradi di giudizio divergono. La struttura aveva dedotto di aver effettuato controlli alle 4:20, alle 4:45 e alle 5:00, con una finestra scoperta di appena un’ora e venti minuti. La Corte di Appello, leggendo il diario infermieristico, rileva invece che l’ultimo controllo annotato risale alle 00:49 e il successivo alle 06:19: oltre cinque ore. I consulenti avevano peraltro già chiarito che, viste le condizioni registrate nelle ultime ventiquattro ore, neppure un intervallo di un’ora e venti avrebbe assunto valore dirimente.

Le questioni giuridiche

Due titoli di responsabilità per un unico fatto

La decisione muove da una distinzione che ha conseguenze concrete rilevanti per le famiglie. Il danno richiesto iure hereditatis — cioè quello maturato in capo al paziente e trasmesso agli eredi — rientra nel contratto atipico di spedalità e resta governato dagli artt. 1218 e 1228 c.c., con la presunzione di colpa che ne consegue. Il danno richiesto iure proprio dai congiunti per la perdita del rapporto parentale è invece ricondotto alla responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2043 e 2049 c.c., non essendo i familiari parti del rapporto contrattuale con la struttura.

La sentenza esclude espressamente che possa soccorrere la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, che la giurisprudenza di legittimità riserva al contratto concluso dalla gestante con l’ospedale. L’effetto pratico è che sui congiunti grava l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito: fatto, colpa, danno evento, danno conseguenza e nesso causale. Un carico probatorio sensibilmente più gravoso, che nel caso di specie è stato assolto grazie alla documentazione sanitaria prodotta e alle risultanze della consulenza tecnica.

La posizione di garanzia e la culpa in vigilando

La Corte richiama l’orientamento per cui medici e personale infermieristico sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia — espressione dell’obbligo di solidarietà di cui agli artt. 2 e 32 Cost. — nei confronti dei pazienti, la cui salute deve essere tutelata contro qualsiasi pericolo che ne minacci l’integrità. Da tale posizione discendono obblighi di controllo e sorveglianza che impongono di neutralizzare tutte le fonti di pericolo, comprese quelle derivanti dalle patologie di cui il paziente è già portatore al momento del ricovero.

Su questa base, il collegio ritiene che la documentazione clinica e infermieristica attesti di per sé l’inadempimento agli obblighi di sorveglianza: le fragilità del paziente erano tutte annotate, la raccomandazione al controllo era reiterata da giorni, e ciò nonostante il degente è rimasto per varie ore senza alcuna verifica documentata.

Il nesso causale e l’ipotesi del malore

L’accertamento del nesso tra condotta omissiva ed evento è condotto secondo i principi degli artt. 40 e 41 c.p., il criterio della causalità adeguata e la regola del “più probabile che non”, integrata dal criterio della prevalenza relativa quando all’ipotesi del danneggiato se ne affianchino altre. Il giudizio controfattuale è lineare: con una sorveglianza adeguata al quadro clinico, al paziente non sarebbe stato consentito di uscire dalla camera, attraversare il corridoio, aprire la porta di emergenza e precipitare.

La difesa della struttura aveva prospettato il malore improvviso come causa sopravvenuta idonea a interrompere la serie causale ai sensi dell’art. 41 c.p., valorizzando la circostanza che il paziente non avesse attivato le istintive manovre di difesa. L’argomento cade perché l’infarto è stato escluso all’esito della revisione istologica e nessun altro evento imprevedibile ha ricevuto conferma probatoria. È significativo che le ragioni per cui il paziente si sia alzato siano rimaste non accertate: i consulenti ragionano espressamente a prescindere da esse, ipotizzando soltanto la necessità di recarsi in bagno. La responsabilità non si fonda su ciò che il paziente intendeva fare, ma sulla circostanza che nessuno lo stesse osservando mentre lo faceva.

Le anomalie strutturali che non hanno fondato responsabilità

È questo il passaggio più controintuitivo della vicenda, e merita attenzione perché smentisce un’equazione diffusa tra irregolarità e responsabilità.

I tecnici della prevenzione intervenuti sul posto e la consulenza ingegneristica avevano rilevato diverse non conformità nel vano scale: l’assenza di cartelli che segnalassero l’uso riservato ai casi di emergenza, l’assenza delle zigrinature antiscivolo e, soprattutto, un parapetto alto 87 centimetri, circa tredici centimetri al di sotto della misura prescritta dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Sul resto — caratteristiche geometriche e illuminotecniche della scala, sistemi di allarme, segnaletica di emergenza — il consulente non aveva ravvisato ulteriori violazioni. Il consulente aveva inoltre osservato che la non conformità del parapetto “potrebbe avere favorito una non ergonomica presa del corrimano”.

Il Tribunale, sul punto, si è espressamente discostato dalla consulenza, aderendo per il resto alle sue conclusioni. La ragione è tecnica ma decisiva: non risultano accertati il nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non” né la cosiddetta causalità della colpa, ossia la prova che l’osservanza della norma sull’altezza del parapetto avrebbe concretamente impedito la caduta. Manca, in altri termini, la concretizzazione del rischio che la norma violata mirava a prevenire. La violazione formale, da sola, non genera obbligo risarcitorio.

Le stesse anomalie riemergono però altrove, e con un peso diverso. I consulenti nominati in primo grado hanno infatti valorizzato la porta con maniglione non allarmata e la ringhiera non particolarmente alta, posta immediatamente dopo la porta di accesso, non come autonoma fonte di responsabilità, ma come elementi di oggettiva pericolosità noti al personale sanitario, che proprio per questo rafforzavano la necessità di una idonea sorveglianza del paziente — al quale non risulta fosse stata comunicata la pericolosità delle scale, né impedito l’accesso alle stesse. La criticità strutturale, insomma, non fonda la colpa ma innalza la soglia di attenzione dovuta.

La liquidazione del danno parentale

La liquidazione avviene secondo le tabelle integrate a punti del Tribunale di Milano 2024. La Corte respinge l’eccezione di inutilizzabilità fondata sul rilievo che la tabella milanese non seguisse la tecnica del punto: nella versione 2024 tale indicazione della Suprema Corte risulta ormai recepita.

Opera la presunzione iuris tantum di effettivi rapporti di affetto e solidarietà, fondata sull’appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo, che la struttura non ha neppure tentato di superare. La convivenza con i figli, invece, contestata e non provata, è stata valutata pari a zero punti; e per tutti gli aventi diritto l’intensità della relazione affettiva è stata attribuita in misura media, non essendo stata dimostrata né una particolare assiduità dei rapporti né un particolare stravolgimento delle abitudini di vita dopo il decesso.

Sono state invece integralmente rigettate le domande iure hereditatis: il danno biologico terminale, per l’assenza di un apprezzabile intervallo tra le lesioni e la morte; il danno morale terminale, per difetto di prova di uno stato di coscienza nell’intervallo tra la caduta e il decesso, non essendo sufficiente a tal fine il rinvenimento del corpo in posizione seduta; il danno tanatologico, sia per tardività della deduzione sia per la sua non risarcibilità secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite.

Valutazione sul rischio clinico

Il valore di questa decisione, sul piano della gestione del rischio, sta in un’affermazione dei consulenti che la Corte fa propria: il concetto di sorveglianza non può essere interpretato solo attraverso la rigida applicazione dei protocolli, i quali hanno carattere generale e devono sempre essere adeguati alle specifiche necessità assistenziali del paziente.

Il caso non presenta né errore diagnostico né errore terapeutico: la consulenza ha escluso profili di censura sulla somministrazione dei farmaci. Il paziente non era un paziente psichiatrico, non richiedeva contenzione né piantonamento, e nessuna singola annotazione clinica, isolatamente considerata, imponeva misure straordinarie. È il concorso degli elementi — indebolimento degli arti inferiori, insicurezza nel salire e scendere le scale, agitazione e alterazioni del tono dell’umore reiteratamente segnalate, difficoltà respiratorie, insonnia trattata farmacologicamente poche ore prima — a delineare una fragilità che avrebbe richiesto una soglia di attenzione proporzionata.

Colpisce, in questa prospettiva, la sproporzione tra la gravità dell’esito e la semplicità della misura ritenuta doverosa. I consulenti la descrivono come una misura di carattere preventivo “comunque semplice e da ritenere doverosa”: mantenere sotto osservazione, nelle ore notturne, la porta di uscita della stanza. Nessuna tecnologia, nessuna risorsa aggiuntiva, nessuna limitazione della libertà personale del degente.

Ne discendono alcune indicazioni operative di portata generale. La prima riguarda gli strumenti di valutazione del rischio: le scale compilate all’ingresso non sono un adempimento formale destinato a esaurirsi nella cartella, ma un dato che deve tradursi in conseguenze assistenziali e che va rivalutato nel corso della degenza, tanto più quando il diario registra un peggioramento dello stato emotivo. La seconda riguarda la qualità delle annotazioni: la distanza tra i controlli dedotti dalla struttura e quelli documentati nel diario infermieristico ha pesato in giudizio, e conferma che una tracciabilità incompleta della sorveglianza si ritorce sulla posizione processuale di chi avrebbe dovuto redigerla.

La terza riguarda l’ambiente. Una porta di emergenza apribile dall’interno senza allarme, che immette su una scala con parapetto sottodimensionato, costituisce un rischio noto all’organizzazione: non genera di per sé responsabilità, ma entra a pieno titolo nella valutazione del livello di sorveglianza esigibile per i pazienti a rischio di caduta. L’errore, in questa vicenda, non appartiene a un singolo professionista: appartiene a un’organizzazione che disponeva di tutte le informazioni necessarie e non le ha tradotte in una misura operativa.

Il testo della sentenza

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