Redazione Studi Bef
Una paziente in cura dal 2008 presso lo stesso specialista per dolori addominali esegue di propria iniziativa, nel maggio 2015, un test per il sangue occulto nelle feci: è positivo. Quattro giorni dopo arriva la diagnosi di adenocarcinoma del retto; sei anni dopo la donna muore per metastasi polmonari. Una consulenza preventiva disposta dal Tribunale, mentre la paziente era ancora in vita, aveva già accertato la responsabilità: l’azienda non ne trasse conseguenze e formulò un’offerta soltanto dopo la morte. Il Tribunale di Pisa la condanna a oltre 936.000 euro, oltre a tutte le spese, comprese quelle della consulenza preventiva e della mediazione.
| L A S E N T E N Z A | |
| Autorità giudicante | Tribunale ordinario di Pisa, Sezione civile, giudice monocratico |
| Provvedimento | Sentenza n. 675/2026, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 18 giugno 2026 (R.G. n. 4732/2021) |
| Giudice | dott.ssa Alessandra Migliorino |
| Materia | Omessa tempestiva diagnosi di adenocarcinoma del retto; responsabilità contrattuale della struttura (artt. 1218 e 1228 c.c.) per le pretese iure hereditatis; responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) per il danno parentale dei congiunti |
| Fase precontenziosa | Accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. (R.G. n. 4662/2019), conclusosi con l’accertamento della responsabilità mentre la paziente era ancora in vita; mediazione con esito negativo; offerta risarcitoria formulata il 22 aprile 2021, dopo il decesso |
| Questione centrale | Se e a quando collocare l’inadempimento del gastroenterologo che, pur seguendo per anni una paziente sintomatica, non ha mai prescritto gli esami di screening; e con quali criteri liquidare l’invalidità temporanea, il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale |
| Esito | Accertata la responsabilità dell’azienda ospedaliero-universitaria; nessun profilo di colpa nella tecnica chirurgica e nella gestione della complicanza post-operatoria; ridotte per difetto di prova le voci patrimoniali (spese mediche e funerarie); rigettata la domanda di lucro cessante |
| Spese | Spese di lite € 1.972,00 per esborsi ed € 37.950,90 per compensi; ATP € 7.691,00; consulente di parte € 2.440,00; mediazione € 2.318,00 di esborsi ed € 1.781,00 di compensi; spese di entrambe le consulenze d’ufficio a carico della convenuta |
| Risarcimento riconosciuto | € 936.102,97 complessivi, oltre interessi. Iure hereditatis: € 192.461,76 per invalidità temporanea, € 138.538,05 per danno biologico terminale, € 32.000,00 per danno morale catastrofale, € 7.914,75 per spese mediche. Iure proprio: € 299.571,71 al marito ed € 264.838,70 alla figlia per danno da perdita del rapporto parentale, oltre € 778,00 per spese funerarie |
Il fatto
Dal 2008 al 2015 una paziente si sottopone a visite ripetute presso l’Unità Operativa di Gastroenterologia di un’azienda ospedaliero-universitaria, sempre dallo stesso specialista, per una sintomatologia dolorosa al fianco e alla fossa iliaca sinistra, con dispepsia e alterazione dell’alvo. Le visite documentate sono quattro: 27 agosto 2008, 2 luglio 2009, 14 novembre 2014 e 12 febbraio 2015. Nelle ultime due, chieste per un aggravamento del dolore addominale, il medico si limita a modificare la terapia farmacologica, non rilevando «segni di allarme». Nessuno, in sette anni, prescrive la ricerca del sangue occulto o una colonscopia.
Il 4 maggio 2015 è la paziente stessa a eseguire di propria iniziativa il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci: risultato positivo su tre campioni. Quattro giorni dopo la colonscopia porta alla diagnosi di adenocarcinoma del retto, confermata dalla TAC del 5 giugno 2015. Il 1° luglio 2015 la donna è sottoposta a resezione anteriore del retto in laparoscopia; nel decorso post-operatorio insorgono dolore addominale diffuso, iperpiressia, segni di peritonismo e aria libera endoaddominale, che impongono un secondo intervento demolitivo con confezionamento di colonstomia terminale sinistra, altamente invalidante.
Segue, tra dicembre 2015 e aprile 2016, il trattamento radio-chemioterapico, con controlli inizialmente negativi. Ma la malattia riprende: nel 2017 compaiono micronodulazioni polmonari compatibili con lesioni secondarie e si rende necessario un nuovo ciclo di chemioterapia; nel settembre 2018 un ricovero d’urgenza per un grave quadro neurologico; nel febbraio 2019 i noduli risultano incrementati, con comparsa di linfoadenopatia. Il 3 marzo 2021, a settantaquattro anni, la paziente muore per insufficienza respiratoria causata dalle metastasi polmonari.
L’accertamento preventivo che l’azienda non ha raccolto
Il passaggio che dà a questa vicenda il suo significato più istruttivo viene prima del processo. Ancora in vita, la paziente aveva chiesto invano il risarcimento e aveva promosso davanti allo stesso Tribunale un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. Il collegio peritale aveva accertato profili di colpa nella condotta dei sanitari e la sussistenza del nesso causale tra quella condotta e la progressione della malattia oncologica.
È esattamente ciò per cui l’art. 696 bis c.p.c. esiste: far accertare i fatti da periti nominati dal giudice e, su quella base, chiudere la controversia prima del giudizio, in tempi compatibili con la vita delle persone. L’azienda si dichiarò disponibile a una definizione bonaria, ma formulò l’offerta risarcitoria soltanto il 22 aprile 2021, cioè dopo il decesso della paziente, avvenuto il 3 marzo precedente. La mediazione ebbe esito negativo. Il ricorso fu depositato il 17 dicembre 2021 e la sentenza è arrivata il 18 giugno 2026: altri quattro anni e mezzo di causa, con due nuove consulenze tecniche disposte in corso di giudizio.
Il paradosso è che quelle nuove consulenze hanno peggiorato la posizione della struttura. I consulenti dell’accertamento preventivo avevano stimato il ritardo diagnostico in «almeno sei mesi», riferendolo alla visita del novembre 2014; la consulenza integrativa e il successivo supplemento di indagine hanno invece retrodatato l’inadempimento al 2009. Chi ha rifiutato di definire la lite sulla base di quel primo accertamento si è trovato, cinque anni dopo, a rispondere di oltre nove anni di invalidità temporanea, oltre che di tutte le spese: quelle del giudizio, quelle della consulenza preventiva, quelle del consulente di parte e quelle della mediazione.
Le questioni giuridiche
L’inquadramento della responsabilità. Il Tribunale muove dal contratto di spedalità, concluso anche per facta concludentia, da cui discendono per la struttura «obblighi di tipo alberghieri, di apprestamento delle risorse materiali ed umane per l’assistenza al paziente, nonché di garanzia e sicurezza delle cure»: la struttura risponde sia per l’inadempimento delle obbligazioni proprie (art. 1218 c.c.), sia per la prestazione del sanitario «quale suo ausiliario necessario» (art. 1228 c.c.). Le domande dei congiunti iure proprio — danno parentale, spese funerarie — sono invece qualificate come extracontrattuali ai sensi dell’art. 2043 c.c.
La retrodatazione dell’inadempimento. È il cuore della decisione. Secondo il supplemento di indagine, «il momento in cui il medico avrebbe potuto e dovuto prescrivere accertamenti diagnostici di routine per individuare la patologia coincide con la visita effettuata dalla paziente nel 2009», epoca corrispondente istologicamente «alla presenza rilevabile di una lesione pre-cancerosa e in sé, in quanto tale, benigna». Il giudice osserva che la locuzione «di almeno 6 mesi» usata nell’accertamento preventivo ha «carattere estensivo e nient’affatto limitativo», e ritiene la valutazione pienamente utilizzabile pur essendo andata oltre il quesito, essendo stato garantito alle parti il contraddittorio (Cass. ord. n. 24695/2024).
Il nesso causale. La sentenza applica la regola del «più probabile che non». I periti affermano che «fra il ritardo diagnostico per negligenza e l’esito infausto che ebbe il procedere dei fatti è chiaro ed inoppugnabile il nesso causale», e precisano che gli accertamenti omessi «avrebbero consentito verosimilmente di riscontrare la patologia oncologica in uno stadio che avrebbe potuto consentire la sopravvivenza o addirittura condurre alla guarigione». Anche un esame eseguito più tardi, tra il 2010 e il 2012, avrebbe con ogni probabilità permesso una diagnosi ancora suscettibile di trattamento radicale.
Ciò che non è stato addebitato. Va detto con chiarezza, perché il racconto clinico potrebbe suggerire il contrario: sulla scelta di eseguire la resezione in laparoscopia e sulla gestione della complicanza post-operatoria che ha imposto il secondo intervento demolitivo i periti non hanno riscontrato profili di colpa, e il giudice dichiara la questione priva di rilievo ai fini della decisione. La responsabilità accertata è una sola, ed è a monte: la diagnosi mancata.
I criteri di liquidazione. Il danno biologico da invalidità temporanea parziale è riconosciuto iure hereditatis dal luglio 2009 al decesso — al 50% fino al ricovero neurologico del settembre 2018, al 75% per il periodo successivo — assumendo come parametro equitativo la Tabella Unica Nazionale di cui al d.P.R. n. 12/2025: € 192.461,76, all’esito di devalutazione, rivalutazione e interessi. Il danno terminale, per i 250 giorni compresi tra la documentata terminalità oncologica del 26 giugno 2020 e il decesso, è liquidato separatamente nelle sue due componenti: quella biologica, calcolata partendo dal valore giornaliero delle tabelle milanesi per l’inabilità assoluta e personalizzata in via equitativa fino a € 115.000,00 (€ 138.538,05 dopo rivalutazione e interessi); quella morale, il danno catastrofale, liquidata in € 32.000,00, pari a circa 4.000 euro al mese per gli otto mesi di lucida consapevolezza della fine, confermata dalle testimonianze. Ai congiunti spetta il danno parentale secondo le tabelle a punti milanesi, calibrato sull’età della vittima (74 anni), su quella del marito (74, convivente) e della figlia (44, non convivente, ma trasferitasi a Pisa per assistere la madre).
Le domande ridotte e quella respinta. Le spese mediche sono riconosciute solo per la parte documentata e correlata alla patologia (€ 7.914,75); le spese funerarie, chieste per € 3.805,00, sono liquidate in € 778,00, cioè per il solo esborso provato. È invece rigettata la domanda di lucro cessante: l’unica dichiarazione dei redditi prodotta è quella del 2013, mentre l’attività professionale sarebbe cessata nel 2015, e i bonifici della madre alla figlia sono privi di causale, sicché non è dimostrato che si trattasse di apporti economici periodici anziché di rimborsi.
| P R I N C I P I D I D I R I T T O 1. Quando nasce l’inadempimento nell’omessa diagnosi. L’inadempimento va collocato nel momento in cui il medico «avrebbe potuto e dovuto prescrivere accertamenti diagnostici di routine per individuare la patologia», anche se anteriore di anni alla manifestazione clinica del tumore: nella specie la visita del 2009, epoca corrispondente istologicamente «alla presenza rilevabile di una lesione pre-cancerosa e in sé, in quanto tale, benigna». La stima peritale di un ritardo «di almeno sei mesi» non limita l’accertamento, avendo l’avverbio «carattere estensivo e nient’affatto limitativo». 2. La consulenza che va oltre il quesito resta utilizzabile. «Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico d’ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall’ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire» (Cass. ord. n. 24695/2024, richiamata in sentenza). 3. Danno biologico terminale e danno morale catastrofale si liquidano separatamente. La loro «differente natura … esclude una liquidazione unitaria di detto pregiudizio, imponendo invece di procedere ad una distinta e separata liquidazione delle relative poste risarcitorie» (Cass. ord. n. 5766/2026). Per la componente biologica il parametro tabellare dell’inabilità temporanea assoluta è «un mero criterio orientativo minimo», personalizzabile in ragione della totale compromissione dell’integrità psico-fisica, della durata dello stato terminale e dell’intensità delle sofferenze. 4. La Tabella Unica Nazionale come parametro orientativo. I criteri della T.U.N. (d.P.R. n. 12/2025), pur non operando retroattivamente, «costituiscono un parametro privilegiato per l’esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.», utilizzabili «in via indiretta quale criterio orientativo anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025» (Cass. n. 8630/2026, richiamata in sentenza). |
Valutazione d’impatto
Per chi assiste i pazienti, la sentenza offre anzitutto un modello argomentativo sulla collocazione temporale dell’inadempimento. Il giudice non si è fermato alla stima minima dell’accertamento preventivo, ma ha valorizzato il supplemento di indagine che ha datato l’omissione al 2009, quando la lesione era ancora benigna: ne sono derivati oltre nove anni di invalidità temporanea risarcibile e la piena efficienza causale dell’omissione rispetto al decesso. È uno schema prezioso in una situazione tutt’altro che rara: il paziente sintomatico seguito per anni dallo stesso specialista senza che vengano mai prescritti gli esami di screening, fino a quando è il paziente stesso a procurarsi la diagnosi.
Il secondo insegnamento riguarda la gestione stragiudiziale del contenzioso, ed è il più significativo per chi opera nel sistema sanitario. La consulenza preventiva aveva già detto tutto, con periti nominati dal giudice e nel contraddittorio delle parti: era il momento in cui la vicenda poteva chiudersi, con un risarcimento che la paziente avrebbe potuto ricevere da viva. Non essendo stata raccolta quell’occasione, il risultato è stato un giudizio durato altri quattro anni e mezzo, due nuove consulenze, un accertamento di responsabilità più ampio del primo e la condanna integrale alle spese, comprese quelle dell’accertamento preventivo, del consulente di parte e della mediazione. È il tipo di esito che rende evidente quanto l’art. 696 bis c.p.c. sia, quando la struttura ne recepisce gli esiti, uno strumento di contenimento del danno per entrambe le parti.
Sul piano liquidatorio, la decisione recepisce tempestivamente due novità del 2026: la separata liquidazione del danno biologico terminale e del danno morale catastrofale, e l’impiego della Tabella Unica Nazionale come parametro orientativo anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Da segnalare, infine, il rigore sul danno patrimoniale: redditi e apporti economici del congiunto vanno documentati con riferimento agli anni immediatamente precedenti l’evento, e bonifici privi di causale o ricevute non riferibili alla patologia non superano il vaglio probatorio, nemmeno quando la responsabilità è pienamente accertata.