Una protesi metallo-metallo ritirata dal commercio e una paziente mai richiamata per dodici anni. Per la Corte d’Appello di Firenze l’obbligo di controllo nasce dal contratto di spedalità, non dalle circolari

Studi BeF

Corte di Appello di Firenze, Sezione IV civile, sentenza n. 2710/2026 (R.G. n. 126/2024), decisa in camera di consiglio il 2 settembre 2026

Nel 2007 una donna di 58 anni riceve una protesi d’anca metallo su metallo. L’impianto è tecnicamente corretto, ma il modello si rivela pericoloso e viene ritirato dal commercio nel 2010. La paziente non viene mai richiamata: torna in ospedale solo nel giugno 2019, già sintomatica, con ioni metallici oltre soglia e osteolisi in corso; inserita in lista d’attesa per la revisione, dopo undici mesi senza convocazione si opera in una struttura privata. La Corte di Appello di Firenze conferma la condanna dell’azienda sanitaria e afferma un principio di portata generale: l’obbligo di avvisare e monitorare i portatori di un dispositivo impiantabile non discende dagli avvisi di sicurezza o dalle raccomandazioni ministeriali, ma dal contratto di spedalità, perché chi impianta un manufatto destinato a durare nel tempo assume un obbligo di protezione che si estende oltre le dimissioni.
Autorità giudicanteCorte di Appello di Firenze, Sezione IV civile
Collegiodott.ssa Dania Mori (Presidente), dott.ssa Maria Teresa Paternostro, dott.ssa Paola Caporali (Consigliere relatore)
Provvedimento impugnatoTribunale di Lucca, ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. n. 510/2023 del 12 dicembre 2023 (R.G. n. 4571/2022)
Vicenda clinicaProtesi d’anca metallo su metallo impiantata il 22 maggio 2007; metallosi con osteolisi periprotesica
Profili di responsabilitàConsenso informato incompleto; omesso monitoraggio post-impianto; ritardo nell’intervento di revisione
Invalidità permanente20% con metallosi, 15% comunque residuata: risarcito il differenziale del 5% (Tabelle di Milano 2021)
Esito dell’appelloRigetto integrale del gravame dell’azienda sanitaria e conferma della decisione di primo grado
Risarcimento riconosciuto€ 25.053,75 complessivi (€ 22.202,25 non patrimoniale, € 2.851,50 patrimoniale), oltre alle spese dei due gradi e dell’ATP

Il fatto

Il 22 maggio 2007 una donna di 58 anni, affetta da grave coxartrosi all’anca destra, riceve in un ospedale pubblico una protesi totale con accoppiamento metallo su metallo. L’intervento è tecnicamente corretto e il decorso regolare.

Da quel momento, per dodici anni, nessun controllo. Nel frattempo il quadro cambia: nel 2009 la casa produttrice diffonde un avviso ai chirurghi, nel 2010 ritira dal mercato quel modello, il 31 agosto 2010 il Ministero della Salute pubblica avvisi di sicurezza, nel 2012 la società scientifica di riferimento elabora un protocollo di follow-up per i portatori di protesi metallo-metallo, nel 2014 lo SCENIHR ne raccomanda il monitoraggio. Solo nel 2018 una delibera regionale avvia un programma di sorveglianza attiva previo censimento.

Dal 2018 la paziente accusa dolori crescenti. Viene convocata soltanto nel giugno 2019: cromo a 4,85, cobalto a 11,29, e alla radiografia diffusa rarefazione ossea attorno alla coppa acetabolare, con riassorbimento irregolare del grande trocantere. A fine giugno viene inserita in lista d’attesa per la revisione. A maggio 2020 non ha ancora ricevuto alcuna comunicazione e, con il dolore in aggravamento, si rivolge a un ortopedico privato.

L’intervento del 10 luglio 2020, eseguito in una casa di cura privata, rivela una notevole metallosi con invasione dei tessuti molli e un’osteolisi tale da imporre un trapianto osseo eterologo e un cotile cementato con viti. L’8 agosto la nuova protesi si lussa e il 12 agosto la paziente subisce un ulteriore intervento. Il Tribunale di Lucca riconosce la responsabilità della struttura sotto tre profili — consenso informato, mancato monitoraggio, ritardo nella revisione — e l’azienda propone appello.

Le questioni giuridiche

Il consenso informato: conta la conoscibilità, non l’ufficialità

L’azienda sostiene che nel 2007 la tossicità di quelle protesi non fosse ancora nota. La Corte respinge l’argomento: il consenso deve coprire tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, esclusi solo quelli eccezionali o riconducibili al caso fortuito (Cass. n. 31234/2018; Cass. n. 16633/2023). Ciò che rileva non è un riconoscimento istituzionale, ma la conoscibilità dell’evento nella letteratura medica. E la CTU documenta che già dalla metà degli anni Duemila erano noti il rilascio di detriti metallici, l’ipersensibilità individuale agli ioni cromo e cobalto e le segnalazioni dei registri protesici australiano e inglese. L’informativa sottoscritta non ne conteneva alcun accenno.

L’obbligo di richiamo: fonte contrattuale, non regolamentare

È il passaggio centrale. L’azienda difendeva la propria inerzia con un argomento formale: nessuna norma le imponeva di richiamare quei pazienti, e mancavano copertura economica e censimento. La Corte capovolge l’impostazione. L’obbligo di avviso e monitoraggio non nasce dai singoli avvisi succedutisi nel tempo, ma dall’obbligo di protezione che scaturisce dal contenuto stesso dell’intervento: l’installazione, dentro il corpo del paziente, di un manufatto destinato a durare. Poiché il contratto di spedalità ricomprende tutte le prestazioni strumentali, l’obbligo si estende al dovere di avvisare tempestivamente il paziente dei pericoli emersi dopo l’impianto e di sottoporlo a controlli. Alle dimissioni non può attribuirsi alcun effetto liberatorio. Il riferimento temporale è fissato al 2010, anno del ritiro dal mercato.

Undici mesi in lista d’attesa: l’onere della prova è della struttura

L’azienda sostiene che la revisione non fosse urgente e che sia stata la paziente ad abbandonare il percorso. Risulta il contrario: dal giugno 2019 al luglio 2020 non compare agli atti alcun richiamo né alcuna richiesta di esami. Grava sulla struttura — e non è stato assolto — l’onere di provare di avere convocato la paziente. L’urgenza è affermata dai consulenti sulla base della ionemia patologica e della sintomaticità.

Il nesso causale e il concorso del produttore

Non essendo stato riconosciuto un danno autonomo da violazione del consenso informato, e mancando appello incidentale sul punto, il nesso viene esaminato solo rispetto ai mancati controlli e al ritardo. I consulenti spiegano che la metallosi è un processo progressivo, documentato dal confronto tra le radiografie del 2019 e del 2020: controlli annuali avrebbero consentito la revisione con un migliore patrimonio osseo, senza trapianto e senza cotile cementato. Alla stessa catena viene ricondotta la lussazione dell’agosto 2020, secondo il criterio del più probabile che non. Il danno risarcibile è dunque lo scarto tra il decorso reale e quello evitabile: maggiori postumi, maggiore durata della malattia, maggiori spese.

Quanto alla casa produttrice — convenuta nell’ATP ma non nel giudizio di merito — la Corte inquadra la vicenda nell’art. 2055 c.c., letto alla luce dell’art. 41 c.p.: il danneggiato può pretendere l’intero da uno solo dei coobbligati, mentre la ripartizione rileva unicamente nei rapporti interni ai fini del regresso (Cass. n. 5475/2023; Cass. n. 18753/2017).

Valutazione sul rischio clinico

La decisione sposta il baricentro della sicurezza dei dispositivi impiantabili dal momento dell’impianto a quello della vita del dispositivo: l’obbligo si attiva non quando arriva una circolare, ma quando l’informazione sulla pericolosità diventa disponibile. Ne discendono alcune indicazioni operative.

Tracciabilità dei portatori. Un registro degli impianti interrogabile per modello e lotto è la condizione perché un avviso di sicurezza possa essere eseguito. Qui il censimento è partito otto anni dopo il ritiro del prodotto.

Procedura di richiamo attivo. Occorre stabilire chi valuta le allerte dei fabbricanti e delle autorità regolatorie, entro quale termine e con quali criteri si decide il richiamo. L’assenza di una norma non esonera.

Documentare il contatto. Convocazioni, solleciti e mancate presentazioni devono lasciare traccia: in loro assenza la tesi dell’abbandono del percorso da parte del paziente resta indimostrata.

Governo delle liste d’attesa. L’inserimento in lista non chiude la presa in carico. Quando il quadro è evolutivo il ritardo non è neutro: consuma patrimonio osseo e rende più complessa la protesizzazione successiva.

Per il paziente, tre indicazioni pratiche: può chiedere alla struttura quale dispositivo gli sia stato impiantato e se su quel modello siano stati emessi avvisi di sicurezza; può chiedere che l’inserimento in lista e i tempi previsti siano formalizzati per iscritto; può rivolgere la domanda risarcitoria alla sola struttura sanitaria, senza dover ricostruire il ruolo del fabbricante.

Resta un dato che merita di essere detto apertamente: a fronte di due reinterventi e di un’anca strutturalmente compromessa, il risarcimento si attesta poco sopra i venticinquemila euro. Non è un’anomalia, ma la conseguenza del criterio differenziale: si risarcisce l’aggravamento che una condotta diligente avrebbe evitato, non la malattia protesica in sé. È la misura esatta di ciò che il ritardo ha aggiunto — e il motivo per cui, in questa materia, la tempestività del monitoraggio vale più di qualunque risarcimento successivo.

Il testo della sentenza

Leggi il testo integrale della sentenza (PDF)

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