Sanzioni disciplinari ai docenti: sei sentenze toscane

Studi BeF

Quale disciplina si applica, come si contano i termini, chi deve provare i fatti: le decisioni dei giudici del lavoro della Toscana fra il 2023 e il 2025

Sei pronunce dei tribunali del lavoro toscani depositate fra il 2023 e il 2025 permettono di vedere come vengono decisi in concreto i ricorsi contro le sanzioni disciplinari dei docenti. Due sono state accolte, una accolta in parte, tre respinte. A distinguerle non è quasi mai la gravità del fatto contestato, ma il modo in cui il procedimento è stato costruito: quale disciplina è stata invocata, come sono stati calcolati i termini e, soprattutto, se l’amministrazione ha provato ciò che aveva contestato.

1. Quale disciplina si applica al docente

Un docente a tempo determinato su posto di sostegno impugna una sospensione di quattro mesi sostenendo, fra l’altro, che mancasse il parere del consiglio di disciplina previsto dall’art. 535 del Testo unico della scuola. Il Tribunale di Firenze respinge il motivo: gli articoli da 502 a 507 del Testo unico sono stati abrogati nel 2009, e il contratto collettivo del comparto scuola del 29 novembre 2007 — successivo alla privatizzazione del pubblico impiego — stabilisce che per il personale docente ed educativo di ogni ordine e grado continuino ad applicarsi le norme del Titolo I, Capo IV, Parte III del Testo unico, cioè gli artt. 492-508, senza richiamare l’art. 535.

La sentenza ne trae una conseguenza esplicita: le norme disciplinari sono unificate fra docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato. Ma è utile aggiungerne una seconda, che il confronto con le altre pronunce rende evidente. Ciò che sopravvive del Testo unico è il catalogo delle sanzioni; il procedimento — chi contesta, entro quali termini, con quali garanzie — resta quello dell’art. 55-bis del d.lgs. 165/2001. Le due discipline convivono, e trattarle come alternative è un errore ricorrente.

Nel merito il ricorso è stato comunque respinto: le condotte contestate sono state ritenute provate dall’indagine interna e la sanzione proporzionata.

Tribunale di Firenze, sentenza n. 980/2025, depositata l’8 luglio 2025

2. Da quando decorrono i termini

«È passato troppo tempo» è l’eccezione più istintiva e anche la più fraintesa. Il Tribunale di Grosseto l’ha respinta applicando l’art. 55-bis nella lettura consolidata della Cassazione: ai fini della decadenza rileva la data in cui l’amministrazione esprime la propria valutazione sulla rilevanza disciplinare dei fatti e la consolida nell’atto di contestazione, non il giorno in cui i fatti sono accaduti. L’eventuale ritardo nella comunicazione assume rilievo soltanto quando sia di entità tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa.

Nel caso deciso la contestazione era stata spedita prima dello spirare dei trenta giorni, e lo sforamento derivava dal mancato ritiro del plico da parte della docente. Da qui il secondo principio affermato dalla sentenza: chi rifiuta di ricevere la comunicazione non ne impedisce il perfezionamento. Opera una presunzione di conoscenza analoga a quella prevista dal codice civile per le dichiarazioni negoziali, e spetta semmai al destinatario segnalare tempestivamente le difficoltà di ricezione.

Tribunale di Grosseto, sentenza n. 331/2024, depositata l’8 ottobre 2024

3. Provare i fatti tocca all’amministrazione

È il filo che attraversa le tre decisioni favorevoli al docente, ed è il principio più semplice: di fronte alla contestazione sulla fondatezza degli addebiti, l’onere di dimostrarne la sussistenza grava sul datore di lavoro.

Il Tribunale di Lucca ha annullato una sospensione di due giorni irrogata a un docente accusato di avere contattato la madre di un alunno con disabilità per diffondere notizie denigratorie sull’istituto. Gli addebiti si fondavano su dichiarazioni riferite al dirigente scolastico e su un’audizione della madre; a fronte delle contestazioni del ricorrente il Ministero si è limitato a replicare, senza allegare documenti e senza formulare istanze istruttorie. Nemmeno i tabulati telefonici confermavano le «plurime telefonate» contestate.

A Firenze, degli otto addebiti mossi con un’unica lettera nel giugno 2019 ne era sopravvissuto uno soltanto — avere interrogato un alunno certificato DSA l’ultimo giorno di scuola senza avere calendarizzato la verifica. Il docente si difendeva sostenendo di averla concordata verbalmente con l’allievo giorni prima. Anche qui l’amministrazione non ha prodotto documenti né chiesto prove: la sanzione di cinque giorni è stata annullata per mancato assolvimento dell’onere probatorio. Va detto con precisione, perché la vicenda viene spesso raccontata male: il giudice non ha stabilito che l’avviso verbale non equivalga alla calendarizzazione, ha stabilito che il fatto non è stato provato.

A Pistoia, infine, due dei tre gruppi di fatti posti a base di una censura sono caduti per la stessa ragione: le testimoni non hanno confermato le urla nel corridoio contestate alla docente, e sulla telefonata con un genitore l’unica persona presente ha riferito di un «tono risoluto» senza offese né minacce, in un colloquio con un interlocutore che la stessa dirigente ha descritto come molto alterato.

Tribunale di Lucca, sentenza n. 447/2024, 5 dicembre 2024 · Tribunale di Firenze, sentenza n. 983/2023, 14 novembre 2023 · Tribunale di Pistoia, sentenza n. 237/2025, 28 ottobre 2025

In tre casi su sei la sanzione è caduta perché l’amministrazione non ha dimostrato quanto aveva contestato. Non perché il fatto fosse lieve: perché non è stato provato.

4. I regolamenti dell’istituto sono norme

La stessa sentenza pistoiese contiene il passaggio più utile a chi insegna. Durante una lezione a distanza, dopo ripetuti inviti rimasti senza effetto, la docente aveva escluso dalla videolezione un’alunna collegata con la webcam disattivata. L’amministrazione ha ritenuto che avesse applicato una misura non prevista, perché il Regolamento di disciplina contemplava soltanto l’ammonizione orale con annotazione sul registro.

Il giudice è andato a leggere il Piano per la didattica digitale integrata approvato dal collegio dei docenti e vigente all’epoca dei fatti. Quel Piano prevedeva espressamente che, dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisse una nota e escludesse dalla videolezione lo studente con la videocamera disattivata senza permesso; e un altro articolo dello stesso Piano, dedicato agli aspetti disciplinari dell’uso degli strumenti digitali, ne confermava la cogenza. Se lo scopo della previsione è prevenire usi distorti dello strumento digitale, osserva la sentenza, è contraddittorio sostenere che non sia vincolante. Fra la norma generale invocata dall’amministrazione e quella speciale applicata dalla docente non vi è del resto incompatibilità: l’esclusione si aggiunge al richiamo e alla nota, non li sostituisce. Da segnalare anche che il Ministero non ha prodotto in giudizio il regolamento al quale il Regolamento di disciplina rinviava.

Quanto alla mancata annotazione sul registro, contestata come negligenza, il Tribunale l’ha ritenuta non sanzionabile: pochi minuti dopo l’esclusione la dirigente scolastica aveva ordinato la riammissione dell’alunna, annullando di fatto il provvedimento della docente e rendendo superflua l’annotazione.

5. Dove passa il confine della funzione educativa

Non tutte finiscono bene, ed è utile capire perché. Sempre a Pistoia, un docente aveva richiamato uno studente e lo aveva allontanato dall’aula, rivolgendogli poi una serie di espressioni offensive davanti ai collaboratori scolastici e ai compagni di classe. Il ricorso è stato respinto, ma la motivazione traccia una linea netta: richiamare lo studente e allontanarlo temporaneamente sono condotte legittime, conformi alla funzione educativa propria del docente. Ciò che assume rilievo disciplinare è altro — le espressioni offensive ripetute in pubblico, che, scrive il Tribunale, proprio nulla hanno di educativo, in quanto travalicano la funzione di colloquio e di stimolo del rapporto pedagogico e ledono la dignità di uno studente minorenne.

Su questa stessa distinzione è stato respinto il motivo fondato sulla clausola contrattuale che vieta di sindacare, anche indirettamente, la libertà di insegnamento — allora contenuta nell’art. 29 del CCNL, oggi riprodotta nell’art. 48 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. È stato disatteso anche il motivo con cui il docente, pur riconoscendo che i termini di legge erano stati rispettati, lamentava la lentezza del procedimento: senza un pregiudizio concreto, l’argomento non regge.

Nella stessa direzione, sul versante opposto della gravità, la sentenza fiorentina del 2025: a fronte di domande sulle abitudini sessuali degli studenti e di un contatto fisico non richiesto, il Tribunale osserva che nessuna finalità educativa giustifica invasioni della sfera intima di ragazzi adolescenti, e che proprio il contesto difficile della classe — invocato dal docente a giustificazione — avrebbe dovuto imporgli maggiore prudenza.

Tribunale di Pistoia, sentenza n. 209/2023, 20 ottobre 2023 · Tribunale di Firenze, sentenza n. 980/2025

6. Che cosa comporta l’annullamento

Gli effetti di una sanzione annullata vanno oltre la restituzione della trattenuta. Nel caso lucchese il Tribunale ha condannato l’amministrazione a corrispondere la retribuzione non goduta, a cancellare l’annotazione dallo stato matricolare e a riconoscere la Carta del docente per l’anno scolastico in cui era stata negata proprio a causa della sospensione: il decreto che disciplina la Carta ne vieta l’uso al docente sospeso per motivi disciplinari, ma venuto meno il presupposto viene meno anche il divieto. Le spese sono state poste a carico del Ministero.

Analogo l’esito a Firenze nel 2023, dove l’annullamento della sospensione di cinque giorni ha comportato la restituzione delle somme trattenute e il risarcimento dei cinquecento euro della Carta non assegnata; le spese, però, sono state compensate per reciproca soccombenza, essendo stata confermata l’altra sanzione impugnata nello stesso giudizio. Nel caso pistoiese del 2025, accolto integralmente, le spese sono state liquidate a carico dell’amministrazione in misura significativa.

Le sei sentenze

EstremiQuestioneEsito
Trib. Pistoia n. 237/2025 (28.10.2025)Esclusione dalla videolezione secondo il Piano DDI; urla e telefonata non provateCensura annullata
Trib. Firenze n. 980/2025 (8.7.2025)Ai docenti si applicano gli artt. 492-508 del Testo unico, supplenti compresi; condotte a sfondo sessualeRicorso rigettato
Trib. Lucca n. 447/2024 (5.12.2024)Onere della prova dell’amministrazione; effetti sulla Carta del docenteSanzione annullata
Trib. Grosseto n. 331/2024 (8.10.2024)Decorrenza del termine per la contestazione; rifiuto di ricevere l’attoRicorso rigettato
Trib. Firenze n. 983/2023 (14.11.2023)Due contestazioni distinte: segreto d’ufficio e interrogazione di alunno DSAPrima sanzione confermata, seconda annullata
Trib. Pistoia n. 209/2023 (20.10.2023)Richiamo e allontanamento legittimi; espressioni offensive in pubblicoRicorso rigettato

Riferimenti

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 492-508 (in particolare artt. 493, 494 e 495); art. 91 del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007; art. 72 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-bis. Art. 1335 c.c. Cass. n. 22683/2018 e n. 16900/2016 sulla decorrenza del termine per la contestazione; Cass. n. 3197/2013 sui limiti del linguaggio nel rapporto pedagogico. Art. 48 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (già art. 29 del CCNL precedente).

Le sei pronunce sono state lette nel testo integrale. Nella sentenza del Tribunale di Lucca la motivazione riferisce la Carta del docente all’anno scolastico 2023-2024 mentre il dispositivo la riconosce per l’anno 2022-2023: la discordanza è nell’originale e non viene qui corretta.

Nessuna delle sentenze citate è stata patrocinata dallo Studio: sono riportate a titolo di rassegna giurisprudenziale, nell’ambito del monitoraggio del contenzioso del distretto di Firenze condotto dall’Osservatorio.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione del caso concreto, che richiede l’esame della contestazione ricevuta e degli atti del procedimento da parte di un professionista.

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