Il Tribunale di Pisa assolve i sanitari sull’esecuzione della litotrissia e sulla gestione della complicanza, ma condanna la struttura perché il consenso non rappresentava né l’effettiva probabilità dell’emorragia né la possibilità che si arrivasse alla nefrectomia
| SCHEDA TECNICA | |
| Provvedimento | Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, sentenza n. 998/2026 – R.G.N. 2503/2021; giudice dott.ssa Giulia Tavella; pubblicazione 13 ottobre 2026 |
| Evento | 6-7 settembre 2013 – ematoma renale dopo litotrissia extracorporea, con nefrectomia sinistra |
| Addebiti respinti | Esecuzione della litotrissia; gestione chirurgica della complicanza; domanda verso la struttura chiamata in causa |
| Addebito accolto | Inadeguata rappresentazione dell’incidenza del rischio emorragico e omessa informazione sulla sua possibile evoluzione chirurgica |
| Danno accertato | Invalidità permanente 20%, di cui 7% preesistente; inabilità temporanea totale 20 giorni, parziale al 75% 10 giorni, al 50% 30 giorni |
| Liquidazione | Danno differenziale su Tabelle di Milano 2024, sofferenza soggettiva al massimo; motivato lo scostamento dalla Tabella unica nazionale; escluse personalizzazione e danno autonomo da autodeterminazione |
| Risarcimento riconosciuto | € 84.075,50 oltre interessi compensativi e legali |
Il fatto clinico
Un uomo di cinquantaquattro anni con calcolosi renale multipla a sinistra attraversa, nel 2013, un percorso di cure distribuito fra più strutture: due interventi endoscopici in una casa di cura privata, poi tre accessi in Pronto Soccorso per iperpiressia, con ricoveri in Urologia e una dimissione con diagnosi di sepsi.
Il 10 aprile i sanitari di un ospedale fiorentino gli propongono una nefrolitotomia percutanea, indicandola come la soluzione preferibile. Lui la rifiuta perché più invasiva e sceglie la litotrissia extracorporea a onde d’urto, che esegue in tre sedute: il 30 maggio a Firenze, il 1° agosto e il 6 settembre presso l’azienda poi convenuta, quest’ultima con 3.500 colpi a potenza 10,62.
Il pomeriggio stesso insorgono forti dolori addominali: la TAC rileva un grossolano ematoma renale sinistro con ampia lacerazione della corticale, quattordici centimetri per nove. Il giorno dopo viene operato e, per le caratteristiche della lesione e per la pielonefrite cronica che già interessava l’organo, si rende necessaria la nefrectomia sinistra. Chiede 235.000 euro, contestando il dosaggio e la direzione delle onde d’urto e l’inadeguatezza dell’informazione ricevuta.
Nessun errore, né nella litotrissia né nella sala operatoria
Il collegio peritale ha concluso che gli interventi eseguiti per l’urolitiasi erano corretti e conformi alle linee guida, e che numero di colpi, potenza e intervalli fra le sedute erano congrui. Identica la valutazione sull’operato dei chirurghi che hanno trattato l’ematoma: condotta conforme alle leges artis, e complicanza prevedibile ma non evitabile. La domanda verso la struttura chiamata in causa viene respinta, e le sue spese finiscono a carico della convenuta.
Il Tribunale precisa un punto che le difese invocano spesso a sproposito: l’esclusione della responsabilità non discende dall’astratta riconducibilità dell’ematoma alle complicanze note, bensì dall’accertamento concreto della sua non evitabilità. Per superare la presunzione dell’art. 1218 c.c. non basta dimostrare che l’evento figura nelle statistiche sanitarie.
Il consenso: non l’omissione del rischio, ma la sua rappresentazione
Qui la decisione cambia segno. Il modulo menzionava la complicanza emorragica, ma — rilevano i consulenti — con probabilità ampiamente diverse da quelle reali, dunque idonee a indurre il paziente in errore sull’effettiva possibilità che l’evento si verificasse. Soprattutto, nulla diceva sulla possibile evoluzione di quella complicanza e sul trattamento che ne sarebbe derivato.
I numeri misurano la distanza: il sanguinamento renale dopo litotrissia ricorre nel 4-19 per cento dei casi e in circa l’1 per cento è cospicuo e ingravescente, tale da imporre l’intervento chirurgico. Il deficit informativo non sta dunque nell’omissione del rischio, ma nella sua inadeguata rappresentazione e nel silenzio sulla possibilità di arrivare al bisturi — in linea con il principio per cui il consenso deve coprire tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, salvi soltanto quelli assolutamente eccezionali.
Il rifiuto di aprile come prova del dissenso presunto
Restava il passaggio più difficile, quello su cui si arenano molte cause fondate sul consenso: dimostrare che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato il trattamento. Il giudice lo risolve con un elemento già negli atti. Pochi mesi prima quello stesso paziente aveva rifiutato un intervento proprio perché più invasivo, pur essendogli stato indicato come preferibile: il grado di invasività aveva dunque concretamente inciso sul suo processo decisionale, e non si tratta di un elemento ipotetico ricostruito a posteriori in funzione della domanda risarcitoria.
Se avesse saputo che la litotrissia poteva condurlo comunque in sala operatoria, secondo il più probabile che non l’avrebbe rifiutata. Il trattamento correttamente eseguito diventa così causalmente riconducibile al deficit informativo: è l’ipotesi in cui concorrono dissenso presunto, danno iatrogeno e assenza di colpa esecutiva, nella quale la lesione della salute si valuta in relazione alla situazione differenziale rispetto allo stato patologico preesistente.
Il calcolo, e perché il giudice lascia da parte la T.U.N.
Accertata un’invalidità permanente del 20 per cento, dalla quale detrarre un 7 per cento riferibile al processo pielonefritico cronico preesistente, la sottrazione non si fa fra percentuali: si monetizzano separatamente le due invalidità e si sottraggono gli importi, per la natura non lineare del valore del punto. Sulle Tabelle di Milano 2024, all’età di cinquantaquattro anni, il 20 per cento vale € 98.006,00 e il 7 per cento € 18.818,00: la differenza, € 79.188,00, è il danno permanente, già comprensivo della sofferenza soggettiva riconosciuta al massimo per la gravità dell’evoluzione clinica. L’inabilità temporanea aggiunge € 4.887,50.
Il passaggio destinato a essere citato è però un altro. Dato atto che la Tabella unica nazionale costituisce ormai il parametro generale della valutazione equitativa del danno alla salute, il Tribunale se ne discosta con una ragione tecnica: la liquidazione differenziale impone di monetizzare con criteri omogenei tanto il 20 quanto il 7 per cento, ma la T.U.N. non contempla valori per invalidità inferiori al 10 per cento, e applicare parametri eterogenei alle due componenti dello stesso calcolo comprometterebbe la comparazione. È un argomento che eccede questo caso: ogni volta che la menomazione preesistente si colloca sotto la soglia delle micropermanenti — ed è la regola, nel contenzioso sanitario — la liquidazione differenziale secondo la T.U.N. incontra lo stesso ostacolo.
Respinte infine la personalizzazione, perché le conseguenze dedotte erano già considerate nel danno biologico e nella sofferenza liquidata al massimo, e la domanda di danno autonomo da lesione dell’autodeterminazione, per difetto di allegazione di pregiudizi ulteriori e distinti: riconoscerlo avrebbe significato ammettere un danno in re ipsa.
| PRINCIPI DI DIRITTO Il deficit informativo può consistere non nell’omissione del rischio, ma nella sua inadeguata rappresentazione quantitativa e nel silenzio sulla sua possibile evoluzione. Un rifiuto terapeutico precedente, motivato dall’invasività, è elemento concreto dal quale desumere il dissenso che il paziente avrebbe opposto se correttamente informato. Quando concorrono dissenso presunto, danno iatrogeno e assenza di colpa esecutiva, la lesione della salute è riconducibile al deficit informativo e si liquida in via differenziale. Il danno differenziale si liquida sottraendo valori monetari, non percentuali; l’impossibilità di monetizzare con la T.U.N. un’invalidità preesistente inferiore al 10 per cento giustifica il ricorso alle tabelle giurisprudenziali per entrambe le componenti. Il danno da lesione dell’autodeterminazione non è in re ipsa: richiede l’allegazione di conseguenze ulteriori e distinte rispetto al danno alla salute. |
Valutazione sul rischio clinico
Per chi gestisce il rischio, questa pronuncia è più istruttiva di molte condanne per errore tecnico, proprio perché nessun errore tecnico c’è stato: la litotrissia era indicata ed eseguita a regola d’arte, la complicanza inevitabile, il chirurgo ha fatto il suo dovere. L’azienda paga comunque, e paga anche le spese della struttura che aveva chiamato in causa.
Il modulo è il punto debole, per due difetti distinti. Il primo è quantitativo: indicare una probabilità sensibilmente inferiore a quella reale non è un’approssimazione innocua, perché è proprio sulla probabilità che il paziente calibra la scelta. Il secondo è più diffuso: il modulo nominava la complicanza ma taceva su che cosa sarebbe successo dopo, lasciando credere che l’evento, se mai si fosse verificato, si sarebbe risolto da sé. Accanto a ogni complicanza rilevante andrebbero indicate la sua evoluzione possibile e il trattamento che ne deriverebbe.
Il secondo insegnamento riguarda ciò che il paziente ha già detto. Il rifiuto opposto ad aprile non era un dato clinico ma un dato sulle sue preferenze, ed è diventato la prova decisiva del dissenso presunto. Quando un paziente manifesta una preferenza di quel tipo, l’informazione successiva va calibrata su di essa e il colloquio va documentato: vale in entrambe le direzioni, perché ciò che il paziente ha dichiarato può fondare la condanna, ma può anche escluderla se la struttura dimostra di averne tenuto conto.
Un ultimo dato, di sistema: i fatti sono del settembre 2013, la causa è stata decisa nell’ottobre 2026. Tredici anni, che un consenso scritto diversamente in una giornata del 2013 avrebbe probabilmente evitato.