Infezione dopo l’intervento e cure tardive: rispondono in solido la clinica, il chirurgo e l’ospedale

La struttura non è stata condannata perché si è provato che l’infezione nascesse da una sua negligenza, ma perché non è riuscita a provare il contrario
Studi BeF

Il Tribunale di Firenze applica la Tabella unica nazionale alle macrolesioni, risarcisce anche i quattro congiunti e ripartisce internamente la responsabilità in misura paritaria fra struttura e medico — ma nega la personalizzazione che la consulenza aveva raccomandato

SCHEDA TECNICA
ProvvedimentoTribunale di Firenze, Quarta sezione civile, sentenza n. 4554/2026 – R.G. 9171/2019; giudice dott. Massimiliano Sturiale; pubblicazione 12 ottobre 2026
PartiPaziente e quattro congiunti; struttura privata di day surgery, chirurgo e azienda ospedaliero-universitaria; compagnia assicuratrice chiamata in causa dal medico
EventoIntervento del 30 dicembre 2015, infezione del sito chirurgico, presa in carico ospedaliera dal marzo 2016, artrite settica e interventi demolitivi
Addebiti accoltiMancata prova delle cautele di prevenzione delle infezioni; ritardo diagnostico-terapeutico nella seconda fase
Domande respinteViolazione del consenso informato; personalizzazione del danno
Danno accertatoInvalidità permanente complessiva 61%, di cui 13% preesistente; 162 giorni di inabilità assoluta, 228 al 75%, 54 al 50%, 15 al 25%
LiquidazioneTabella unica nazionale (d.P.R. n. 12/2025) per il danno differenziale; Tabelle del Tribunale di Roma 2025 per il danno dei congiunti
Riparto interno49% struttura privata, 49% chirurgo, 2% azienda ospedaliera; manleva assicurativa accolta
Risarcimento riconosciuto€ 756.210,51 complessivi oltre interessi, più € 29.193,00 di spese

Il fatto clinico

Il 30 dicembre 2015 un uomo si sottopone, in regime di day surgery presso una struttura privata, a un doppio intervento simultaneo: ricostruzione del tendine d’Achille sinistro e artroscopia del ginocchio destro. Il decorso post-operatorio si complica con la deiscenza di alcune ferite chirurgiche e l’insorgenza di infezioni.

Dal marzo 2016 il paziente è preso in carico da un’azienda ospedaliero-universitaria, ma il quadro non si arresta. Il 21 settembre 2016 viene ricoverato d’urgenza in una struttura milanese per una grave artrite settica del ginocchio destro, cui seguono numerosi interventi demolitivi.

Gli esiti sono gravissimi: distruzione articolare del ginocchio e protesi totale con deficit di flesso-estensione, shock settico, embolia polmonare, grave deperimento organico. La consulenza tecnica d’ufficio quantifica il danno biologico complessivo nel 61 per cento, a fronte di un 13 per cento preesistente, e descrive una sindrome dolorosa cronica destinata ad accompagnare il danneggiato per il resto della vita, con compromissione muscolare degli arti inferiori, abbandono pressoché totale delle attività sportive e ricreative e una riduzione della capacità lavorativa specifica stimata fra un terzo e la metà.

Agiscono il paziente e quattro congiunti contro la struttura privata, il chirurgo e l’azienda ospedaliera; il medico chiama in causa la propria compagnia assicuratrice.

Infezioni nosocomiali: che cosa deve provare la struttura

Il nucleo della decisione è qui. Il Tribunale richiama l’orientamento di legittimità secondo cui, in tema di infezioni nosocomiali, spetta alla struttura sanitaria provare di avere adottato tutte le cautele prescritte dalle normative vigenti e dalle leges artis per prevenire l’insorgenza di patologie infettive, e di avere applicato i protocolli di prevenzione nel caso specifico. Non si tratta di responsabilità oggettiva: ai fini dell’affermazione di responsabilità rilevano il criterio temporale, quello topografico — l’insorgenza dell’infezione nel sito chirurgico interessato dall’intervento, in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute, secondo probabilità prevalente — e quello clinico, legato alla specificità del microrganismo.

A fronte della prova presuntiva offerta dal paziente, la struttura non fornisce la prova liberatoria, «anche in ragione della scarsa e carente documentazione clinica prodotta». E qui il difetto documentale si ritorce due volte: l’incompletezza della cartella è circostanza che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrato il nesso causale, e il principio di vicinanza della prova consente al paziente di ricorrere a presunzioni quando la prova diretta sia resa impossibile dal comportamento della controparte — tanto per la colpa quanto per il nesso eziologico.

Il Tribunale distingue così due fasi: dal 30 dicembre 2015 al 9 marzo 2016 la responsabilità è concorrente fra chirurgo e struttura privata; dal 10 marzo al 5 settembre 2016 è dell’azienda ospedaliera, per gli approfondimenti diagnostici e le procedure terapeutiche omessi.

Solidarietà verso il danneggiato, riparto interno fra i responsabili

Verso gli attori rispondono tutti in solido: ai fini dell’art. 2055 c.c. non rileva né la diversità del titolo di responsabilità né quella delle condotte, purché abbiano concorso a cagionare il medesimo fatto dannoso. La distinzione degli apporti opera solo nei rapporti interni, ed è su quel piano che la sentenza riserva la sorpresa.

L’impostazione attorea puntava sui ritardi dell’ospedale; il giudice la ribalta. L’intero danno permanente, € 476.942,05, viene addebitato alla prima fase — struttura privata e chirurgo — mentre all’azienda ospedaliera resta soltanto la differenza di invalidità temporanea, € 6.757,19, oltre alle spese mediche conseguenti al ritardo diagnostico, riconosciute in € 24.087,02 quale residuo al netto dei rimborsi assicurativi già percepiti dal danneggiato. Il riparto interno è quindi 49 per cento alla struttura privata, 49 per cento al chirurgo, 2 per cento all’azienda ospedaliera.

Fra struttura privata e medico la ripartizione è paritaria, per presunzione. Per superarla non basta dimostrare la colpa esclusiva del sanitario: occorre provare una devianza dal programma condiviso di tutela della salute eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile. La ratio è esplicita nella motivazione: se la struttura potesse sempre rivalersi per l’intero, si accollerebbe un rischio minimo e il sanitario sarebbe esposto oltre misura.

Il calcolo: la T.U.N. applicata alle macrolesioni

Il giudice richiama il principio per cui la Tabella unica nazionale costituisce il parametro privilegiato della liquidazione equitativa del danno biologico da macrolesioni anche per sinistri anteriori al 5 marzo 2025 ed estranei alla circolazione di veicoli, con obbligo di motivazione rafforzata in caso di scostamento. E la applica: differenza fra il valore tabellare al 61 per cento (€ 514.165,99) e quello al 13 per cento preesistente (€ 37.223,94), con componente sofferenziale media, per € 476.942,05 di danno permanente. L’inabilità temporanea aggiunge € 29.631,44, per complessivi € 506.573,49.

La personalizzazione, però, viene negata — ed è il passaggio più discutibile. La consulenza aveva concluso che «si può quindi concludere per una personalizzazione del danno al massimo possibile dei parametri», elencando il dolore trattato con derivati della morfina, la sindrome dolorosa cronica permanente, i meccanismi compensatori con sovraccarico di altre articolazioni, l’abbandono delle attività sportive e di socializzazione. Il Tribunale liquida la questione in due righe: dalle allegazioni di parte attrice non emergono circostanze eccezionali. È una motivazione sottile per respingere un capo su cui il consulente si era espresso in senso opposto, e in un eventuale gravame è il punto più esposto.

I congiunti, il consenso informato, la manleva

Ai quattro familiari è riconosciuto il danno da compromissione del rapporto parentale, liquidato sulle Tabelle del Tribunale di Roma 2025 con valore punto massimo: € 91.577,00 alla coniuge, € 42.397,00 alla figlia maggiore, € 45.788,00 a ciascuna delle altre due. Il danno è ritenuto provato in via presuntiva, sulla base di fatti corrispondenti a nozioni di comune esperienza, essendosi i congiunti trovati a modificare radicalmente il proprio stile di vita per l’intero periodo delle cure.

Respinta invece la domanda sul consenso informato: la consulenza ha rilevato che non è stato indicato in quale occasione il diritto sarebbe stato violato e che dalle cartelle non risultano consensi tralasciati; manca inoltre la prova — gravante sull’attore — che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato i trattamenti.

Accolta infine la manleva del chirurgo verso la propria assicurazione, con un punto di interesse per chi tratta polizze professionali: l’obbligo indennitario dell’assicuratore, nei limiti del massimale, non si riferisce alla sola quota interna di responsabilità dell’assicurato, ma concerne l’intera obbligazione verso il terzo danneggiato, spese processuali comprese. Respinta la clausola che escludeva la copertura per la responsabilità da fatto altrui o da mero vincolo di solidarietà.

PRINCIPI DI DIRITTO In tema di infezioni nosocomiali la struttura deve provare di avere adottato le cautele prescritte e applicato i protocolli nel caso concreto; la responsabilità si valuta secondo i criteri temporale, topografico e clinico, e non è responsabilità oggettiva. La documentazione clinica carente non pregiudica il paziente: ne consente la prova per presunzioni, tanto sulla colpa quanto sul nesso causale. Ai fini della solidarietà ex art. 2055 c.c. non rilevano la diversità del titolo di responsabilità né quella delle condotte, purché abbiano concorso al medesimo fatto dannoso. Nei rapporti interni fra struttura e medico la ripartizione è paritaria per presunzione; per superarla occorre una devianza del sanitario eccezionale, inescusabilmente grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile. La Tabella unica nazionale è il parametro privilegiato per le macrolesioni anche nei sinistri anteriori al 5 marzo 2025, con motivazione rafforzata in caso di scostamento. L’obbligo indennitario dell’assicuratore concerne l’intera obbligazione dell’assicurato verso il danneggiato, non la sola quota interna di responsabilità.

Valutazione sul rischio clinico

La prima lezione riguarda la documentazione della prevenzione. La struttura non è stata condannata perché si è provato che l’infezione nascesse da una sua negligenza, ma perché non è riuscita a provare il contrario. Protocolli di prevenzione, registri di sterilizzazione, mappature della flora batterica dei reparti, tracciabilità delle procedure: finché restano prassi non documentate esistono per i pazienti ma non per il giudice. In una causa costruita su presunzioni, la cartella carente non è un dettaglio formale — è ciò che ha deciso l’esito.

La seconda riguarda il passaggio di consegne fra strutture. Il danno permanente matura nella prima fase, ma è la seconda — nove mesi di gestione ospedaliera senza arresto del processo infettivo — ad avere portato il paziente all’artrite settica e agli interventi demolitivi. Il giudice, seguendo la consulenza, ha attribuito all’ospedale solo l’allungamento dell’inabilità temporanea: una ripartizione che premia chi riceve il paziente già infetto, ma che non toglie nulla al fatto che un’infezione protesica non riconosciuta per mesi è, in sé, un evento su cui vale la pena interrogarsi.

Resta un dato di proporzione. Un intervento programmato in day surgery, su un paziente che già soffriva di una compromissione del 13 per cento, si è chiuso con un 61 per cento di invalidità permanente, quattro congiunti risarciti e oltre settecentocinquantamila euro di condanna. I fatti sono del dicembre 2015, la causa è stata iscritta nel 2019 e decisa nell’ottobre 2026: undici anni.

Il testo della sentenza

Osservatorio sulla Responsabilità Sanitaria – Studi Legali Baldi & Favati

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