Un gonfiore alle gambe mai diagnosticato, curato per mesi come un’infezione della pelle, fino alla setticemia. La condanna era stata annullata perché la famiglia aveva denunciato il ritardo nell’amputazione e non gli errori di diagnosi emersi dalla perizia. La Corte d’Appello di Firenze, decidendo dopo la Cassazione, rimette le cose a posto: individuare in anticipo il preciso profilo di colpa non è un onere del paziente
| SCHEDA TECNICA | |
| Provvedimento | Corte d’Appello di Firenze, Sezione Quarta civile, sentenza n. 2889/2026 – R.G. 2090/2024; collegio dott.ssa Dania Mori (presidente), dott.ssa Maria Teresa Paternostro, dott.ssa Paola Caporali (relatrice); camera di consiglio 5 ottobre 2026, pubblicazione 7 ottobre 2026 |
| Rito | Giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., a seguito di Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 17742 del 27 giugno 2024 |
| Parti | Coniuge e due figli del paziente deceduto; azienda ospedaliera universitaria convenuta |
| Vicenda | Uomo di 64 anni: primo accesso al pronto soccorso nell’ottobre 2012 per sospetta tromboflebite; tre accessi in cinque mesi; ricovero dal marzo 2013; amputazione dell’arto inferiore sinistro il 9 aprile 2013; decesso il 14 aprile 2013 per shock settico |
| Errore accertato | Omessa diagnosi di linfedema cronico da stasi: trattate soltanto le complicanze infettive cutanee, con terapia antibiotica, in luogo di terapia diuretica, elasto-compressione terapeutica e linfodrenaggio |
| Percorso processuale | Primo grado: domanda accolta (sentenza n. 540/2021). Appello: sentenza annullata per extrapetizione e domanda respinta nel merito (n. 2436/2021). Cassazione: ordinanza n. 17742/2024, cassazione con rinvio. Rinvio: la presente sentenza |
| Criteri di liquidazione | Tabelle milanesi aggiornate al 2024, vigenti al momento della liquidazione: valore punto perdita parentale € 3.911,00; danno terminale a valore unico per componente biologica e morale |
| Risarcimento riconosciuto | € 1.081.910,30 complessivi, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, oltre le spese di quattro gradi di giudizio (€ 87.864,40 di soli compensi) e le spese di CTU |
Il fatto
Nell’ottobre del 2012 un uomo di sessantaquattro anni si presenta al pronto soccorso con la gamba destra gonfia e dolente. L’ecodoppler trova una tromboflebite superficiale della safena; gli prescrivono un antibiotico e un controllo fra ventotto giorni. Nel referto, però, c’è anche un’altra riga: edema bilaterale diffuso. Tutte e due le gambe sono gonfie.
È quella riga, osserveranno anni dopo i consulenti del giudice, a non essere mai stata presa sul serio. Un gonfiore a entrambe le gambe può dipendere dal cuore, dai reni, dal fegato — oppure può essere un edema da ristagno, e in quel caso la cura è un’altra: non il diuretico, ma la calza terapeutica, l’elasto-compressione, il linfodrenaggio. Sono due strade opposte, e per imboccare quella giusta bisogna prima chiedersi da dove venga il gonfiore. Nessuno se lo chiese.
A febbraio 2013 l’uomo torna al pronto soccorso, sempre per le gambe gonfie: l’ecodoppler esclude la trombosi e sull’edema, ben visibile, non dice nulla. A marzo torna una terza volta, con un’ulcera aperta sul dorso del piede sinistro. Lo mandano dal dermatologo, che conferma le ulcere croniche e lo rimanda a casa con l’antibiotico.
Pochi giorni dopo viene ricoverato in dermatologia con una diagnosi di erisipela — l’infezione diffusa dei tessuti che è, spiegheranno i consulenti, proprio il modo in cui un linfedema trascurato finisce per manifestarsi. Da quel ricovero in avanti è una discesa. Gli esami peggiorano di settimana in settimana. Il chirurgo vascolare, chiamato più volte, esegue ogni volta l’ecodoppler senza mai arrivare a una diagnosi completa e gli prescrive eparina in infusione, terapia da trombosi — una trombosi che negli esami non c’è mai stata: ne seguirà un sanguinamento retroperitoneale che lo costringerà alle trasfusioni. Il dolore diventa tale da richiedere oppiacei e morfina.
Il 5 aprile è in rianimazione per shock settico, intubato. Il 9 aprile i chirurghi amputano la gamba sinistra, in gangrena; la destra è già programmata, ma non si farà in tempo. Il 14 aprile 2013 l’uomo muore. Tra il ricovero di marzo e la morte sono passati trentatré giorni.
Perché questa causa è durata tredici anni
Il Tribunale aveva dato ragione alla famiglia. La consulenza tecnica aveva individuato con chiarezza che cosa era mancato: la diagnosi di linfedema cronico da stasi, mai posta da nessuno dei molti medici che lo avevano avuto in cura, e di conseguenza le terapie che l’avrebbero prevenuto. Su quelle omissioni il primo giudice aveva fondato la condanna.
La Corte d’Appello, in una prima decisione del 2021, aveva annullato tutto. Il motivo era processuale e, a prima vista, ineccepibile: nell’atto di citazione i familiari avevano lamentato un’altra cosa, cioè che l’amputazione fosse stata rinviata troppo a lungo a favore di una «ripetuta, quanto inutile terapia farmacologica». Il Tribunale li aveva risarciti per gli errori di diagnosi. Chiesto un fatto, pronunciato su un altro: extrapetizione, violazione dell’art. 112 del codice di procedura civile. E poiché sul ritardo dell’amputazione i consulenti avevano detto che amputare prima entrambe le gambe avrebbe «verosimilmente» portato comunque alla morte, la domanda veniva respinta nel merito. I familiari, da vincitori, si ritrovavano condannati a pagare le spese di due gradi.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 17742 del 27 giugno 2024, ha ribaltato questa impostazione. E lo ha fatto con un argomento che va molto al di là del caso singolo.
Non è esigibile dal paziente che agisce contro la struttura sanitaria «la specifica individuazione ex ante dei precisi profili di imperizia, di incuria o di negligenza» in cui i sanitari sarebbero incorsi. La ragione è semplice e, una volta enunciata, difficilmente contestabile: si tratta di elementi tecnico-scientifici, acquisibili di norma soltanto all’esito dell’istruttoria e della consulenza medico-legale. Pretendere che il danneggiato li nomini nell’atto introduttivo significherebbe pretendere che abbia già fatto, da solo e prima del processo, il lavoro che il processo serve a fare.
Da qui la conseguenza operativa: il giudice del merito «non essendo rigidamente vincolato alle prospettazioni dell’attore, può accogliere la domanda anche in caso di riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato».
Non è una licenza in bianco. Quello che il paziente deve portare in giudizio resta il fatto storico: il percorso di cura di cui si duole, il contatto con la struttura, il danno e la sua riconducibilità a quell’assistenza. Ciò che non gli si può chiedere è la qualificazione medico-legale dell’errore — se sia stata negligenza o imperizia, se il torto stia nella diagnosi, nella terapia o nel monitoraggio. Quella è la domanda a cui risponde la consulenza tecnica, non l’atto di citazione.
Tornata la causa davanti alla Corte d’Appello in diversa composizione, il giudizio di rinvio è stato qualificato come «prosecutorio»: un procedimento chiuso, in cui la Corte dà applicazione alle statuizioni della Cassazione e non può riaprire questioni ormai precluse. Da qui il rigetto della richiesta dell’azienda di rinnovare la consulenza — proprio quella di cui la Cassazione aveva imposto la valutazione — e la revisione d’ufficio delle spese di tutti i gradi.
| PRINCIPI DI DIRITTO 1. Non è esigibile dall’attore che agisce per l’accertamento della responsabilità sanitaria la specifica individuazione ex ante dei precisi profili di imperizia, incuria o negligenza, trattandosi di elementi tecnico-scientifici di norma acquisibili solo all’esito dell’istruttoria e della CTU medico-legale. 2. Il giudice del merito non è rigidamente vincolato alle prospettazioni dell’attore e può accogliere la domanda anche in presenza di profili di responsabilità diversi da quelli originariamente ipotizzati, senza violare l’art. 112 c.p.c. 3. Il danno da perdita del rapporto parentale va liquidato con le tabelle vigenti al momento della liquidazione, non con quelle in vigore all’epoca del fatto: l’uso di tabelle non più attuali si risolve in una scorretta applicazione del criterio equitativo di cui all’art. 1226 c.c. 4. Il danno biologico terminale presuppone un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e decesso ed è indifferente allo stato di coscienza; il danno morale catastrofale presuppone invece la lucidità e si arresta al momento in cui la vittima la perde. |
Che cosa è stato riconosciuto
La Corte ha individuato nel 12 marzo 2013 — il ricovero con ulcere multiple infette e indici infiammatori alle stelle — il momento in cui la situazione è divenuta «inesorabilmente volta alla morte». Da lì ai trentatré giorni di agonia: un periodo sufficiente a riconoscere sia il danno biologico terminale, sia quello morale catastrofale, questo secondo però soltanto fino al 5 aprile, giorno del coma farmacologico, perché la sofferenza morale presuppone la consapevolezza. Dal diario clinico risulta che fino ad allora il paziente era vigile, sensibile al dolore, tanto da poter firmare il consenso alle trasfusioni: abbastanza lucido, osserva la Corte, da assistere al proprio «lento e inesorabile declino».
Agli eredi sono andati € 63.924,68 a questo titolo. Alla moglie € 369.237,31 per la perdita del rapporto coniugale e € 18.343,13 di danno patrimoniale; a ciascuno dei due figli € 315.202,59. In primo grado, con le tabelle milanesi del 2018, le stesse voci erano state liquidate in € 250.000,00 e € 220.000,00: la differenza non è un ripensamento sul merito, è l’effetto della regola per cui si applicano le tabelle vigenti quando si liquida.
Che cosa insegna sul rischio clinico
Tre accessi al pronto soccorso in cinque mesi, un ricovero, consulenze dermatologiche e vascolari ripetute: a ogni passaggio qualcuno ha guardato una porzione del quadro e l’ha trattata correttamente. Il dermatologo ha curato l’ulcera e l’erisipela con l’antibiotico, e ha fatto bene — soltanto, come annotano i consulenti, non si trattava di una malattia della pelle. Il chirurgo vascolare ha eseguito ogni volta l’ecodoppler, senza mai formulare una diagnosi completa né dichiarare che il caso esulava dalla sua competenza. Nessuno dei due ha fatto un passo indietro per chiedersi perché quelle gambe fossero gonfie.
Il dettaglio più istruttivo è la calza. Una elasto-compressione era stata prescritta, nel novembre 2012; ma era una calza riposante, non terapeutica. Sulla carta la terapia c’era; nella sostanza non c’era. È il genere di scarto che nessun indicatore di processo intercetta e che soltanto un riesame del percorso complessivo fa emergere. Lo stesso vale per l’eparina, somministrata per una trombosi che gli esami non avevano mai mostrato: un trattamento che non si è limitato a non curare, ma ha aggiunto danno.
Il punto per chi si occupa di gestione del rischio è che la vicenda non sarebbe stata intercettata da nessun controllo sulla singola prestazione: ogni singolo atto, isolatamente, era difendibile. Ciò che mancava era la funzione di sintesi — qualcuno incaricato di tenere insieme i pezzi e di farsi carico della domanda a monte. È la stessa ragione per cui il principio processuale affermato dalla Cassazione non è un tecnicismo: in situazioni come questa il paziente, e dopo di lui la sua famiglia, non ha alcuna possibilità di sapere quale fosse la domanda a monte che nessuno ha posto. Se il diritto al risarcimento dipendesse dalla capacità di formularla nell’atto di citazione, in casi come questo non esisterebbe.