Che cosa hanno riconosciuto i giudici pisani, che cosa ha chiarito la Corte di cassazione il 27 maggio 2026 e come cambiano i conteggi
Avv. Simona Baldi
Tra marzo e maggio 2026 il Tribunale di Pisa, sezione lavoro, ha accolto tre ricorsi di docenti a tempo determinato per l’indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse non godute. Le docenti avevano lavorato per cinque o sei anni scolastici con contratti fino al 30 giugno. Il Ministero è stato condannato a pagare somme comprese tra 6.700 e 9.700 euro circa.
Le tre sentenze, però, vengono prima di una svolta. Il 27 maggio 2026 la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, ha precisato per quali giorni l’indennità spetta e per quali no. Chi oggi valuta un ricorso, o ne ha uno in corso, deve tenere insieme le due cose: quello che i giudici di Pisa hanno riconosciuto e il modo in cui, da maggio, i conteggi vanno impostati.
1. Le regole di partenza
Dal 2012 nel pubblico impiego le ferie non godute non si pagano (art. 5, comma 8, d.l. 95/2012). Per la scuola la legge di stabilità 2013 ha dettato due regole specifiche, che i contratti collettivi non possono derogare (art. 1, comma 56, l. 228/2012):
- i docenti di ogni ordine e grado fruiscono delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni fissati dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative; nel resto dell’anno, per non più di sei giornate lavorative e solo se la sostituzione non comporta oneri aggiuntivi (comma 54);
- il divieto di pagamento non si applica al personale docente e ATA supplente breve e saltuario e ai docenti con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, «limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie» (comma 55).
L’intero contenzioso ruota attorno a quella differenza: quali giorni vanno considerati «consentiti» per le ferie, e quindi sottratti dal conteggio, e quali no.
2. Le tre sentenze del Tribunale di Pisa
In tutte e tre le cause le ricorrenti avevano lavorato con contratti fino al 30 giugno e non avevano chiesto le ferie, o ne avevano chiesto pochissimi giorni; in nessuna risultava che il dirigente le avesse invitate a fruirne avvertendole che, altrimenti, le avrebbero perse.
- Sentenza n. 275 del 12 marzo 2026. Il Ministero, regolarmente citato, non si è costituito. Il giudice ha riconosciuto € 6.742,72 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, oltre agli interessi legali, richiamando il principio per cui il supplente che non ha chiesto le ferie ha diritto all’indennità, a meno che il datore di lavoro provi di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, e non può essere considerato automaticamente in ferie tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Il conteggio non era stato contestato e il giudice lo ha ritenuto corretto.
- Sentenza n. 357 del 27 marzo 2026. Anche qui il Ministero non si è costituito. Sono stati riconosciuti € 9.576,31 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 e, nella stessa causa, i 500 euro della Carta del docente per il 2024/2025, anno in cui la docente aveva un contratto fino al 30 giugno. La sentenza dà atto che il conteggio sottraeva ai giorni maturati quelli di sospensione delle lezioni previsti dal calendario regionale.
- Sentenza n. 572 del 7 maggio 2026. Il Ministero si è costituito, ma in ritardo. Sono stati riconosciuti € 9.743,10 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, con interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo. Il giudice ha affermato che i periodi di sospensione delle lezioni non possono essere computati come ferie godute in assenza di una richiesta del docente o di un provvedimento che lo collochi in ferie.
Tutte e tre le sentenze hanno incluso nel conteggio anche le giornate di riposo per le festività soppresse previste dalla legge 937/1977, maturate in proporzione al servizio: per i giudici pisani vale per esse quanto vale per le ferie.
3. Una vittoria che passa anche dal processo
La sentenza n. 572 merita una nota a parte. Il Ministero si è costituito pochi giorni prima dell’udienza e, nel rito del lavoro, la costituzione tardiva comporta la decadenza dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio e dai mezzi di prova (art. 416 c.p.c.). Il giudice ha quindi dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione e ha escluso dalla decisione i documenti prodotti dall’amministrazione, con i quali questa intendeva dimostrare, per alcuni anni, di avere invitato la docente a fruire delle ferie.
4. Il nuovo indirizzo: Cassazione, 27 maggio 2026, nn. 16525 e 16530
La questione è arrivata alla Corte di cassazione con due rinvii pregiudiziali della Corte d’appello di Torino (art. 363-bis c.p.c.). Il dubbio era questo: il principio dell’invito con avviso di perdita vale anche per le sospensioni delle lezioni durante l’anno, o soltanto per il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno? Con due sentenze di identico contenuto, pubblicate il 27 maggio 2026, la Sezione lavoro ha enunciato questo principio di diritto:
«Il comma 55 dell’art. 1 della legge n. 228 si interpreta nel senso che al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l’inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative».
E ha aggiunto che la stessa disciplina si applica alle giornate di riposo della legge 937/1977, che il supplente deve comunque godere entro il termine dell’anno scolastico o dell’ultimo contratto.
Il ragionamento della Corte, di cui abbiamo già pubblicato un approfondimento, distingue due periodi.
- Le sospensioni durante l’anno (vacanze di Natale, di Pasqua e le altre previste dal calendario regionale). Sono giorni in cui la legge stessa consente le ferie, e il calendario è noto in anticipo. Secondo la Corte, è la disciplina di settore a indicare quando le ferie possono essere godute e ad avvertire il supplente che, se non le chiede, perde il compenso sostitutivo per quei giorni. L’avviso del dirigente non è necessario. Quei giorni, quindi, si sottraggono.
- Dal termine delle lezioni al 30 giugno. In questo periodo i docenti, di ruolo e non, sono di regola impegnati in scrutini, esami e attività valutative, e devono restare a disposizione della scuola. Non sono giorni in cui le ferie siano «consentite» ai sensi del comma 55. Qui resta fermo l’orientamento precedente: senza un’espressa comunicazione del dirigente, con il relativo avvertimento, il supplente non può essere considerato in ferie e i giorni vanno pagati.
La Corte spiega anche perché la questione era nuova. I precedenti che affermavano il principio dell’invito con avviso di perdita in termini generali erano stati resi per anni scolastici ancora regolati dal contratto collettivo del 2007, disapplicato solo dal 1° settembre 2013; gli altri riguardavano dichiaratamente il periodo tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. È su questo punto che molti conteggi, compresi alcuni accolti dai giudici di merito, dovranno essere rivisti.
5. Che cosa cambia nei conteggi
In concreto, per ogni anno scolastico il calcolo va impostato così:
- si parte dai giorni di ferie maturati, proporzionali al servizio, e dalle giornate di riposo per festività soppresse;
- si sottraggono i giorni di ferie effettivamente chiesti e goduti;
- si sottraggono i giorni di sospensione delle lezioni del calendario regionale che cadono nel periodo del contratto;
- non si sottraggono i giorni tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, se la scuola non ha inviato l’espressa comunicazione con l’avvertimento.
Due precisazioni. La prima: la Corte osserva che il supplente può utilizzare le sospensioni per fruire delle ferie «progressivamente e proporzionalmente maturati», e che chi ha avuto una supplenza in un periodo senza sospensioni può non avere avuto alcuna concreta possibilità di goderne. A nostro avviso ne segue che, per i contratti iniziati in corso d’anno, le sospensioni si sottraggono solo nei limiti dei giorni già maturati in quel momento: è un punto che i conteggi dovranno affrontare caso per caso. La seconda: per il periodo di giugno l’onere di provare l’invito con avviso di perdita resta a carico dell’amministrazione.
Le somme, dunque, si riducono, perché le vacanze di Natale e di Pasqua escono dal conteggio. Resta però una parte del diritto che non è toccata dalla nuova pronuncia: le giornate di giugno successive al termine delle lezioni, le festività soppresse e, per le supplenze più brevi, i giorni che non è stato possibile godere.
Un’ultima osservazione, sul valore della pronuncia. Per legge il principio enunciato in sede di rinvio pregiudiziale è vincolante nel procedimento in cui la questione è stata rimessa (art. 363-bis, ultimo comma, c.p.c.). Per gli altri giudici non è un vincolo formale, ma è un precedente della Corte di legittimità su una questione seriale, ed è prevedibile che il Ministero lo invochi in tutte le cause pendenti, appelli compresi.
6. Che cosa conviene fare
Prima di decidere se agire, o di valutare una causa già avviata, conviene ricostruire la propria posizione con cura:
- raccogliere i contratti e le date di inizio e fine di ciascuno, anno per anno;
- procurarsi il calendario scolastico regionale di ogni anno interessato, con le date delle sospensioni e del termine delle lezioni;
- cercare circolari, comunicazioni del dirigente ed e-mail con inviti a fruire delle ferie o avvisi di perdita, soprattutto per il periodo di giugno;
- conservare le domande di ferie presentate e i cedolini, per verificare eventuali somme già liquidate;
- far rifare il conteggio secondo i criteri indicati dalla Cassazione.
Il diritto resta, e per molti supplenti resta un importo apprezzabile. Ma il calcolo va fatto bene: un conteggio impostato sui criteri di prima rischia oggi di essere ridimensionato in giudizio.
Tri. Pisa Sentenza n. 572 del 7 maggio 2026.
Tri. Pisa Sentenza n. 357 del 27 marzo 2026.
Tri. Pisa Sentenza n. 275 del 12 marzo 2026.