Le sentenze della Cassazione del maggio 2026 hanno ristretto il perimetro, non hanno cancellato il diritto. E dicono una cosa che cambia i conti: nelle vacanze si fruiscono i giorni maturati fino a quel momento, non quelli dell’intero anno
Chi ha lavorato con contratti a termine e alla scadenza non si è visto pagare le ferie e le festività maturate ha quasi sempre un credito verso il Ministero. Nessuno lo versa da sé: l’Amministrazione dà per scontato che le ferie siano state godute durante le vacanze di Natale e di Pasqua, e chiude la partita con l’ultimo cedolino. Le sentenze della Cassazione del maggio 2026 hanno ristretto il campo, ma hanno anche precisato che nei periodi di sospensione si fruiscono i giorni «progressivamente e proporzionalmente maturati». Per chi prende servizio a settembre o più tardi, a Natale quei giorni sono spesso meno delle giornate di vacanza. E restano fuori discussione le quattro giornate di riposo per le festività soppresse, che il supplente non ha modo di godere dopo la scadenza del contratto.
IL FILONE IN SINTESI
| Di cosa si tratta | Pagamento in denaro delle ferie e delle festività soppresse maturate e mai godute |
| Chi riguarda | Tutti i docenti con contratti a termine — al 30 giugno, al 31 agosto, supplenze brevi, spezzoni — compreso chi è poi entrato di ruolo, per gli anni di precariato |
| Quanto matura in un anno | 30 giorni di ferie nei primi tre anni di servizio, 32 dal quarto, più 4 giornate di riposo per le festività soppresse; il tutto in proporzione al servizio prestato |
| Come matura | Poco a poco: circa 2,5 giorni al mese, che diventano 2,67 dal quarto anno |
| Che cosa è cambiato nel 2026 | Si detraggono i giorni di sospensione delle lezioni indicati dal calendario regionale che cadono fra l’inizio e la fine delle lezioni; per il periodo successivo resta necessario l’avviso formale della scuola |
| Il limite della detrazione | Nei giorni di sospensione si fruiscono le ferie maturate fino a quel momento, non quelle dell’intero anno |
| Le festività soppresse | Quattro giornate che si aggiungono alle ferie. Il supplente non può rinviarle all’anno dopo né goderle a contratto scaduto: se non fruite, vanno pagate |
| Quanto tempo si ha | Dieci anni, secondo l’orientamento prevalente |
1. Quanti giorni maturano, e quali sono
Il contratto collettivo riconosce al personale della scuola 32 giorni lavorativi di ferie all’anno, che scendono a 30 nei primi tre anni di servizio. Dentro quei giorni sono già comprese due delle giornate previste dalla legge del 1977 sulle festività abolite: per queste, quindi, non si pone alcuna questione separata.
Le altre quattro giornate di riposo previste dalla stessa legge sono invece un istituto a sé, che si aggiunge alle ferie: sono quelle che tutti chiamano festività soppresse.
Chi lavora a tempo determinato non riceve né gli uni né le altre per intero: le matura in proporzione ai giorni effettivamente lavorati.
Come si calcola. Le ferie maturano in ragione di circa 2,5 giorni per ogni mese di servizio, che diventano circa 2,67 dal quarto anno. Le festività soppresse maturano in ragione di una giornata ogni tre mesi circa. Un contratto dal 15 settembre al 30 giugno produce quindi, all’incirca, 24 giorni di ferie e 3 giornate di festività: 27 giorni in tutto.
Riferimenti: Art. 13, commi 2, 3 e 4, e art. 14 CCNL 29 novembre 2007, oggi artt. 35 e 38 CCNL istruzione e ricerca 2019/2021; art. 1, comma 1, lett. a) e b), l. n. 937/1977.
2. Il punto che decide tutto: le ferie maturano poco a poco
Le ferie non arrivano tutte insieme all’inizio dell’anno: si accumulano mese dopo mese, man mano che si lavora. Un docente entrato in servizio a settembre, arrivato al 22 dicembre, ha maturato circa 8 giorni di ferie, non 24. Chi ha preso servizio a ottobre o a novembre ne ha 5 o 6.
Non è una tesi difensiva: lo scrive la Cassazione stessa. Nel motivare la decisione, la Corte spiega che il docente con supplenza dall’inizio delle lezioni potrà avvalersi dei giorni di sospensione «per usufruire dei giorni di ferie progressivamente e proporzionalmente maturati», e più avanti ribadisce che il calendario regionale, essendo noto per tempo, permette di organizzare il riposo «in relazione ai giorni proporzionalmente maturati in ragione della durata della supplenza».
La Corte affronta anche l’obiezione opposta, cioè che i docenti finirebbero per disporre di più ferie di quante ne abbiano maturate — è il caso di chi viene nominato ad anno iniziato. E risponde che le norme non collocano nessuno in ferie d’ufficio e non imputano automaticamente a ferie i periodi di sospensione: la richiesta dell’interessato resta necessaria.
La detrazione non può superare quanto si è maturato. Se al 22 dicembre un docente ha maturato 8 giorni di ferie e la sospensione natalizia ne conta 9 o 10, è aritmeticamente impossibile che siano state tutte ferie: non si può consumare ciò che ancora non esiste. Per chi prende servizio a settembre o più tardi — cioè la maggior parte dei supplenti — è su questo scarto che si gioca buona parte del conto.
Riferimenti: Cass., sez. lav., 27 maggio 2026, n. 16530, §§ 4.6, 5.2 e 6.
3. Che cosa hanno deciso le sentenze del maggio 2026
I giudici di merito erano divisi — la sentenza elenca una ventina di pronunce contrastanti fra Torino, Milano, Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli, Ancona e Gorizia — e la Corte d’appello di Torino ha chiesto alla Cassazione di chiarire. La risposta è arrivata con due sentenze depositate il 27 maggio 2026.
Il perimetro è stato ristretto, ed è inutile nasconderlo. Dal totale dei giorni spettanti si detraggono i giorni di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale che cadono fra l’inizio e la fine delle lezioni — quindi Natale, Pasqua, Carnevale e i ponti — e per questi non serve alcun avviso della scuola. Resta invece necessario l’invito formale del dirigente per il periodo fra la fine delle lezioni e il 30 giugno, che è normalmente destinato a scrutini, esami e attività di valutazione.
Da giugno circola però una lettura sbrigativa di queste pronunce: a Natale e a Pasqua il docente sarebbe in ferie d’ufficio, e non gli spetterebbe più nulla. È una lettura sbagliata, e a smentirla è il testo stesso delle sentenze..
Riferimenti: Cass., sez. lav., 27 maggio 2026, nn. 16525 e 16530, su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. della Corte d’appello di Torino; art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012; art. 1, commi 54, 55 e 56, l. n. 228/2012; art. 74 d.lgs. n. 297/1994; art. 7 direttiva 2003/88/CE; Corte cost. n. 95/2016; CGUE 6 novembre 2018, cause C-619/16 e C-684/16; CGUE 18 gennaio 2024, C-218/22.
4. Perché il periodo natalizio non si cancella in blocco
La norma che consente di detrarre i giorni di sospensione fissa un tetto a quanto si può chiedere, non un meccanismo che consuma le ferie da solo. La Cassazione lo scrive con parole che vale la pena riportare: quella disposizione «non contempla un’ipotesi di automatica imputazione del predetto periodo a titolo di ferie né prescinde dalla richiesta dell’interessato», che il contratto collettivo continua a esigere.
C’è poi una distinzione che le sentenze tengono ferma ed è decisiva. Un conto è il docente in ferie, un altro il docente che, pur non facendo lezione, «è comunque tenuto a tenersi a disposizione dell’Ufficio scolastico» per le attività funzionali all’insegnamento, individuali e collegiali. Il tempo in cui si deve restare a disposizione, e non si è liberi di dedicarsi ai propri interessi, non è riposo: è tempo di lavoro, secondo una nozione che viene dal diritto europeo e che la Corte richiama espressamente.
Le due cose si tengono insieme. Quando i giorni maturati sono meno dei giorni di sospensione, è certo che non tutte quelle giornate erano ferie. Ma nessuno ha mai stabilito quali lo fossero e quali no: non una richiesta del docente, non un provvedimento del dirigente. In quell’incertezza il docente non poteva sapere in quali giorni fosse davvero libero e in quali dovesse restare reperibile per programmazione, riunioni o convocazioni. Doveva quindi considerarsi a disposizione per tutto il periodo. E un periodo passato a disposizione non è riposo.
Restano comunque fuori dalla detrazione le chiusure decise dalla singola scuola — seggi elettorali, feste patronali, ponti deliberati dal consiglio d’istituto — perché non sono giorni previsti dal calendario regionale, e le domeniche e i festivi che cadono dentro la sospensione, perché non sono giornate lavorative.
Riferimenti: Art. 13, commi 8 e 12, CCNL 2007; CGUE causa C-266/14; Cass., ord. nn. 16715/2024 e 28587/2024; clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
5. Il periodo fino al 30 giugno e le quattro giornate di riposo
Sul periodo fra la fine delle lezioni e il 30 giugno le sentenze del 2026 non hanno tolto nulla. In quelle settimane il docente non è in ferie: è impegnato in scrutini, esami e attività di valutazione, e deve tenersi a disposizione del dirigente. L’indennità spetta, a meno che l’Amministrazione dimostri di avere invitato formalmente il docente a godere delle ferie, avvertendolo che altrimenti avrebbe perso anche il diritto a esserne pagato. La prova tocca interamente al Ministero, e quell’invito non arriva quasi mai. Non basta la circolare generica che ricorda a tutti che le ferie vanno fruite nei periodi di sospensione: serve un invito personale, con l’avvertimento espresso.
Le quattro giornate di riposo che sostituiscono le festività abolite meritano un discorso a parte, perché per il supplente sono quasi sempre interamente dovute.
Il contratto collettivo stabilisce che il docente le goda nel corso dell’anno scolastico cui si riferiscono, e in ogni caso in una di due finestre: durante i periodi di sospensione delle lezioni, oppure nel periodo compreso fra la fine delle lezioni e degli esami e l’inizio dell’anno scolastico successivo. La Cassazione precisa che la seconda finestra vale soltanto per chi è nominato per l’intero anno scolastico. Chi ha un contratto che si chiude al 30 giugno, in quel periodo non è più in servizio: il rapporto è già cessato.
Ingodibili, e quindi dovute. Il supplente al 30 giugno non ha materialmente modo di fruire delle quattro giornate nel periodo che il contratto indica come principale, perché a quella data il suo rapporto è finito. È la ragione per cui i tribunali di merito ne dispongono con costanza il pagamento: quando il mancato godimento non dipende dal lavoratore, resta il diritto alla somma che le sostituisce.
La Cassazione muove dalla stessa premessa quando afferma che il docente a termine deve comunque goderne entro la fine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto. È un termine che per il supplente arriva presto, e che non ammette proroghe: a differenza del docente di ruolo, che in certi casi può rinviare le ferie all’anno successivo, qui non esiste un anno successivo su cui riportarle. O si godono, o si pagano.
Due precisazioni, per completezza. Anche queste giornate entrano nel totale con cui si confrontano i giorni di sospensione, e quindi concorrono al residuo da pagare. E anche a loro si applica il limite della maturazione progressiva, perché se ne matura circa una ogni tre mesi di servizio.
Riferimenti: Art. 14 CCNL 2007; art. 1, comma 1, lett. b), l. n. 937/1977; Cass. n. 16530/2026, § 7.1 e secondo principio di diritto.
6. Quanto vale, in concreto
Un esempio aiuta più di qualunque spiegazione. Si prenda un contratto dal 15 settembre al 30 giugno, nei primi tre anni di servizio, con lezioni terminate il 10 giugno e un calendario regionale che prevede 16 giornate lavorative di sospensione, di cui 9 fra dicembre e gennaio.
Il totale maturato a fine contratto è di 27 giorni. Il Ministero detrae in blocco i 16 giorni di sospensione e si ferma a 11, che spesso azzera invocando anche i giorni successivi al termine delle lezioni. Applicando il limite della maturazione, la detrazione natalizia si arresta agli 8 giorni disponibili al 22 dicembre e il residuo sale a 12. Escludendo del tutto la detrazione del periodo natalizio — per le ragioni viste sopra — la detrazione si riduce ai 7 giorni delle sospensioni primaverili e il residuo arriva a 20, ai quali si aggiungono i giorni fra l’11 e il 30 giugno.
Per farsi un’idea degli importi: un giorno di ferie vale all’incirca un ventiseiesimo dello stipendio mensile. Un residuo di 12 o 13 giorni corrisponde quindi a circa metà di una mensilità; un residuo di 20 o 25 giorni si avvicina a una mensilità piena. Su un solo anno scolastico, quindi, in gioco c’è di regola fra il cinquanta e il cento per cento di uno stipendio mensile. Moltiplicato per cinque o sei anni, con gli interessi, diventa una cifra di tutto rispetto.
Quanto tempo si ha. Il credito per le ferie non godute è considerato soggetto al termine ordinario di prescrizione, che è di dieci anni. Il Ministero sostiene talvolta che il termine sia di cinque: è una posizione che i giudici hanno finora disatteso, ma di cui conviene essere consapevoli.
Gli importi effettivamente liquidati dipendono dai parametri retributivi applicati e vanno verificati sul cedolino. Il calcolo della singola posizione — quali giornate risultano maturate, quali sospensioni sono detraibili, quale residuo resta — richiede l’esame dei contratti, dello stato di servizio e dei calendari regionali degli anni interessati, e appartiene al professionista legale. Questa scheda si limita a indicare l’esistenza e la portata del diritto.
Una materia ancora in evoluzione
Va detto con chiarezza, perché in questo campo le certezze durano poco.
Le sentenze del maggio 2026 rispondono a una domanda che la Corte d’appello di Torino aveva rivolto alla Cassazione, e ne fissano l’interpretazione. Ma la Corte non ha deciso quel caso: ha enunciato i principi e ha restituito gli atti al giudice torinese, che dovrà applicarli alla singola vicenda. Che cosa significhino in concreto, annualità per annualità, dipenderà da come i giudici di merito misureranno i giorni effettivamente maturati e valuteranno la posizione del docente rimasto a disposizione della scuola: sono questioni di fatto, sulle quali le pronunce del 2026 non hanno detto, e non potevano dire, l’ultima parola.
Prima di quelle sentenze i tribunali erano divisi in due orientamenti opposti. Dopo, la divisione si è spostata più avanti, sull’applicazione concreta del criterio. È perciò ragionevole attendersi altre pronunce, anche di legittimità, nei prossimi mesi: queste pagine verranno aggiornate di conseguenza.
Resta intanto la regola comune a tutti i filoni seguiti dall’Osservatorio: il Ministero non paga spontaneamente nemmeno ciò che le sentenze gli impongono. Riceve soltanto chi chiede.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione della singola posizione, che dipende dalla ricostruzione puntuale dei contratti, dei periodi di servizio e dei calendari scolastici. La materia è in evoluzione e su diversi profili la giurisprudenza non è uniforme. Osservatorio sul Lavoro nella Scuola — Studi Legali Baldi & Favati — www.studibef.it