Dopo tre anni di supplenze si può chiedere un risarcimento fino a ventiquattro mensilità. Spetta anche, nei limiti della prescrizione decennale, a chi nel frattempo è entrato di ruolo
Per decenni la scuola ha coperto con supplenze annuali posti che erano scoperti sempre. Le regole europee vietano di usare così i contratti a termine. Nel lavoro pubblico, però, l’abuso non può trasformare il contratto in posto fisso: per il ruolo serve il concorso, lo dice la Costituzione. Quel che resta è un risarcimento in denaro. I giudici lo chiamano danno comunitario. Qui si spiega a chi spetta, quando, quanto vale e entro quando va chiesto.
IL FILONE IN SINTESI
| Di cosa si tratta | Risarcimento per l’uso abusivo di una successione di contratti a tempo determinato |
| Chi riguarda | Il personale docente ed educativo con più contratti a termine, anche non consecutivi, compreso chi è nel frattempo entrato di ruolo |
| Da quando | Superati trentasei mesi di servizio in tutto, anche non consecutivi, sullo stesso tipo di posto |
| Su cosa si fonda | Clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 |
| Quanto vale | Da quattro a ventiquattro mensilità, calcolate sulla retribuzione che serve a determinare la liquidazione di fine rapporto |
| Cosa bisogna dimostrare | Che l’abuso c’è stato. Non serve provare di avere subito una perdita concreta |
| Quanto tempo si ha | Dieci anni, che decorrono dalla fine dell’ultimo contratto della serie e non dalla scadenza di ciascuno |
1. Che cos’è il danno comunitario
Una direttiva europea del 1999 vieta di abusare dei contratti a termine. Abusarne significa rinnovarli uno dopo l’altro per coprire bisogni che di provvisorio non hanno nulla. In un’azienda privata la conseguenza sarebbe automatica: il contratto diventa a tempo indeterminato. Nella scuola no. Per entrare di ruolo serve il concorso, e nessun giudice può aggirare questa regola.
Serviva allora una conseguenza che facesse comunque male all’Amministrazione. È il risarcimento in denaro, che i giudici chiamano danno comunitario. Il punto che più conta, per chi lo chiede, è questo: non bisogna dimostrare di avere perso un’occasione di lavoro, di averci rimesso dei soldi o di avere sofferto per l’incertezza. Basta che l’abuso ci sia stato.
All’origine c’è una situazione che chiunque abbia lavorato nella scuola conosce: per anni il Ministero ha coperto con supplenze annuali posti che erano scoperti sempre. La supplenza, da rimedio eccezionale, è diventata il modo normale di far funzionare le scuole.
2. La soglia dei trentasei mesi
La soglia è di trentasei mesi di servizio sullo stesso tipo di posto. Non devono essere consecutivi: si sommano, anche se fra un contratto e l’altro sono passati anni.
Il caso più chiaro è quello delle supplenze annuali che arrivano al 31 agosto, date su posti che risultano liberi. Lì, superata la soglia, l’abuso c’è per definizione: quei contratti coprono buchi che si sarebbero dovuti riempire con assunzioni stabili.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea nel novembre 2014, con la decisione che nella scuola tutti chiamano sentenza Mascolo, e da allora nessuno lo ha più messo in discussione: rinnovare contratti annuali per un bisogno che in realtà è permanente non ha alcuna giustificazione.
Riferimenti: Clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 4, commi 1 e 11, l. n. 124/1999; Cass., SS.UU., n. 5072/2016; CGUE 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13 e da C-61/13 a C-63/13.
3. Le supplenze al 30 giugno non sono escluse
Qui si gioca la partita più delicata, perché riguarda la maggioranza dei supplenti.
Il Ministero si difende sempre allo stesso modo, distinguendo due tipi di supplenza. Quelle fino al 31 agosto coprirebbero posti davvero liberi. Quelle fino al 30 giugno servirebbero invece a far fronte a situazioni che si scoprono solo a settembre, quando si sa quanti alunni ci sono davvero. Per queste ultime, dice il Ministero, di abuso non si può parlare.
Un fondamento questa distinzione ce l’ha, e va detto: per i contratti al 30 giugno i trentasei mesi da soli non bastano. Ma non è nemmeno un lasciapassare. Se lo stesso posto va coperto anno dopo anno, quel bisogno ha smesso di essere una sorpresa: è diventato fisso, e la scuola avrebbe dovuto aumentare i posti stabili invece di continuare a chiamare supplenti.
Gli indici che contano. Secondo la Corte di cassazione, supplenze fino al termine delle attività didattiche protratte per più di tre anni, presso lo stesso istituto e sulla stessa classe di concorso, senza che si trattasse di sostituire un collega assente, sono di per sé sintomo di abuso. Ricorrendo queste condizioni, tocca all’Amministrazione dimostrare che la supplenza era davvero provvisoria.
Il caso deciso è una vicenda in cui molti si riconosceranno: un docente di educazione musicale in un liceo musicale, sempre nello stesso istituto e sulla stessa classe di concorso, dal 2013/2014 al 2016/2017. La Corte d’appello aveva respinto la domanda; la Cassazione ha annullato quella decisione.
Anche l’avere cambiato scuola non chiude la questione, benché il Ministero lo usi spesso come argomento decisivo. Per le supplenze fino al 31 agosto non conta nulla; per quelle al 30 giugno è solo uno degli elementi da guardare, e da solo non fa cadere la domanda.
Riferimenti: Cass., ord. n. 19708 del 16 luglio 2025; Cass., ord. n. 11341 del 29 aprile 2024; CGUE 25 gennaio 2024, C-389/22.
4. Dove la posizione è più solida
Non tutte le carriere si somigliano, e conviene sapere quali situazioni la giurisprudenza considera più chiare.
Sul sostegno la stabilità del bisogno salta agli occhi. Gli alunni con certificazione aumentano da anni, i posti in deroga vengono ricreati puntualmente a ogni settembre, e i docenti specializzati non bastano a coprirli. Un bisogno che si ripresenta uguale per anni non è una sorpresa. E c’è di più: ogni volta che una quota di posti in deroga viene trasformata in posti stabili, è la stessa Amministrazione ad ammettere che quel bisogno era permanente.
Per le cattedre di materia dipende invece dalla singola storia lavorativa. Se la stessa materia è stata insegnata anno dopo anno nella stessa scuola, e il posto non serviva a sostituire un collega assente, la posizione è solida quanto quella del sostegno. Se invece il servizio si è sparpagliato fra scuole diverse, materie diverse e poche ore qua e là, il quadro si fa incerto.
La valutazione della singola posizione — quali annualità concorrono, quali indici ricorrono, quale sia l’esito ragionevolmente atteso — richiede l’esame dei contratti e dello stato di servizio e appartiene al professionista legale. Questa scheda si limita a indicare l’esistenza e la portata del diritto.
5. Il ruolo non cancella il diritto
È l’equivoco più diffuso, e la Cassazione lo ha sciolto con una sentenza del novembre 2025: essere entrati di ruolo tramite concorso non fa venire meno il diritto al risarcimento per gli anni di precariato illegittimo.
Il motivo è semplice: un concorso, anche se riservato a chi ha già lavorato a termine, dà una possibilità di essere assunti, non la certezza. E una possibilità non ripaga di un abuso già subito. Cancellano il danno solo i percorsi che fin dall’inizio garantivano l’assunzione, come i piani straordinari o lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento.
Il caso deciso riguardava una docente di religione cattolica con incarichi annuali dal 1997/1998, ma il principio vale per tutto il personale della scuola. Per gli insegnanti di religione, che hanno regole a parte, una decisione dell’aprile 2026 ha aggiunto che l’abuso c’è in due casi: quando gli incarichi annuali si rinnovano oltre i tre anni senza che venga bandito il concorso previsto, e quando i tre anni si superano sommando periodi non continui.
Riferimenti: Cass. n. 30779 del 23 novembre 2025; Cass., ord. n. 9116 del 10 aprile 2026; l. n. 186/2003.
6. Quanto si ottiene, e quanto tempo si ha
Fino al 2024 i giudici potevano riconoscere da due mensilità e mezzo a dodici. Un decreto del settembre 2024, poi convertito in legge, ha alzato l’asticella: oggi il giudice sceglie fra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità. Il calcolo si fa sulla retribuzione che serve a determinare la liquidazione di fine rapporto. Per decidere dove collocarsi il giudice guarda alla gravità dell’abuso, a quanti contratti si sono succeduti e a quanto è durato in tutto il precariato. Chi riesce a dimostrare un danno più alto può chiedere di più.
Sull’applicabilità della nuova forbice ai contratti stipulati prima della riforma i giudici di merito non sono allineati: alcuni la applicano anche ai giudizi in corso, altri la ritengono non retroattiva e liquidano con il parametro precedente. È accaduto, ad esempio, nella sentenza del Tribunale di Bari n. 3167/2026 del 10 luglio 2026, che pure ha accertato l’abuso su supplenze al 30 giugno.
Il tempo per agire: dieci anni
Su questo circola parecchia confusione, e conviene essere precisi. Qui non si chiede uno stipendio arretrato: non è il compenso di un lavoro fatto e non pagato, è il risarcimento di uno sbaglio dell’Amministrazione. Non essendo uno stipendio, non vale il termine breve di cinque anni, ma quello ordinario di dieci.
Da quando decorrono i dieci anni. L’illecito non sta nei singoli contratti ma nella loro ripetizione nel tempo, e viene quindi considerato unitario: il termine decorre dalla fine dell’ultimo contratto della serie, non dalla scadenza di ciascuno. I contratti più antichi non si perdono, e continuano a pesare sulla quantificazione del risarcimento.
È un punto da tenere a mente, perché sono proprio le carriere più lunghe a valere di più: quanti contratti si sono succeduti e quanto è durato il precariato sono i due criteri che portano il giudice verso il massimo.
Riferimenti: Art. 12 d.l. n. 131/2024, conv. l. n. 166/2024, che ha riscritto l’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c.; Cass. n. 34741 del 12 dicembre 2023; Trib. Bari n. 3167/2026.
Che cosa resta aperto
Il quadro si muove ancora. Nel maggio 2026 la Corte di giustizia europea ha dichiarato che per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario l’Italia non ha adottato nessuna delle misure che l’Europa impone per prevenire l’abuso. È un fronte diverso da quello dei docenti, ma dice quanto il problema sia profondo. Resta poi aperto, come si è visto, il contrasto sull’applicazione dei nuovi importi ai contratti firmati prima della riforma.
Vale infine la regola comune a tutti i filoni seguiti dall’Osservatorio: nessun ufficio riconosce spontaneamente questo risarcimento, che viene liquidato soltanto in sede giudiziale.
Riferimento: CGUE 13 maggio 2026, causa C-155/25, Commissione c. Repubblica italiana.
Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e divulgativa. Non costituisce parere legale né sostituisce la valutazione della singola posizione, che dipende dalla ricostruzione puntuale dei contratti e dei periodi di servizio. Su alcuni profili la giurisprudenza non è uniforme. Osservatorio sul Lavoro nella Scuola — Studi Legali Baldi & Favati — www.studibef.it