Carta del docente ai precari: il Tribunale di Livorno riconosce quattro annualità e chiarisce che il beneficio va dato in carta, non in denaro

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Il Tribunale di Livorno accerta il diritto di un docente, che aveva insegnato per quattro anni scolastici con contratti a tempo determinato, a ottenere la Carta del docente di € 500,00 annui, e condanna il Ministero a metterla a disposizione. Escludere il personale a termine viola la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché i docenti precari sono comparabili a quelli di ruolo e non esistono ragioni oggettive che giustifichino la differenza. La tutela non può tradursi nel pagamento della somma: il legislatore ha imposto un vincolo di destinazione, e il beneficio va erogato nella forma sua propria. Il passaggio in ruolo, avvenuto nel frattempo, non fa venire meno il diritto. Ministero contumace.

Scheda tecnica

Autorità giudicanteTribunale Ordinario di Livorno, Sezione Lavoro
ProvvedimentoSentenza n. 62/2024, pubblicata il 24 gennaio 2024, r.g. n. 882/2023 (motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.)
GiudiceDott.ssa Sara Maffei
Amministrazione convenutaMinistero dell’istruzione e del merito, contumace
Rapporto dedottoQuattro contratti a tempo determinato presso un liceo artistico, dal 20 ottobre 2018 al 30 giugno 2022 (a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022); docente successivamente assunto a tempo indeterminato
OggettoCarta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Quadro normativoArt. 1, comma 121, l. n. 107/2015; d.P.C.M. 23 settembre 2015 e d.P.C.M. 28 novembre 2016; clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; art. 282 d.lgs. n. 297/1994; artt. 63 e 64 CCNL comparto scuola
Precedenti richiamatiCGUE, VI Sez., ord. 18 maggio 2022, C-450/21; Cons. Stato n. 1842 del 16 marzo 2022; Cass. n. 29961 del 27 ottobre 2023
Forma della tutelaAdempimento in forma specifica: messa a disposizione della carta docente o di strumento equipollente, non corresponsione della somma
EsitoRicorso accolto: carta docente di € 500,00 annui per gli a.s. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla l. n. 724/1994;

Il fatto

Un docente insegna per quattro anni scolastici consecutivi in un liceo artistico con contratti a tempo determinato: dall’ottobre 2018 al giugno 2022, sempre fino al termine delle attività didattiche. In quegli anni la Carta del docente — i cinquecento euro annui destinati all’aggiornamento professionale — viene erogata soltanto ai colleghi di ruolo. Lui non la riceve, pur essendo tenuto agli stessi obblighi formativi e svolgendo le stesse funzioni.

Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023 chiede l’accertamento del proprio diritto al beneficio per quelle quattro annualità. Il Ministero, ritualmente notificato, non si costituisce ed è dichiarato contumace. La causa è decisa sui soli documenti, con sentenza a motivazione contestuale.

Le questioni giuridiche

Il punto di partenza: una norma che, letta da sola, esclude i precari

Il Tribunale non nasconde il dato testuale. L’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 istituisce la Carta per il “docente di ruolo”, e i d.P.C.M. attuativi del 2015 e del 2016 hanno ribadito che i soli destinatari sono gli insegnanti a tempo indeterminato. Letta in isolamento, la disciplina esclude senza dubbio i docenti precari. È il passaggio successivo a ribaltare l’esito.

La clausola 4 e il divieto di trattamento meno favorevole

Con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 nella causa C-450/21 la Corte di giustizia ha stabilito che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato il vantaggio finanziario di 500 euro annui destinato alla formazione continua. La Corte ha valorizzato il fatto che, dall’art. 282 del d.lgs. n. 297/1994, dalla contrattazione collettiva di comparto e dagli artt. 1 e 63 della l. n. 107/2015, emerge un principio univoco: la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.

Su questa base il Tribunale svolge il giudizio di comparabilità che la clausola 4 richiede: i docenti a termine sono comparabili a quelli a tempo indeterminato quanto a natura del lavoro e competenze professionali richieste, essendo identiche mansioni e funzioni, e non sussistono ragioni oggettive che giustifichino la disparità. Valorizzare la sola natura temporanea del rapporto per negare il beneficio integra dunque una violazione della clausola 4.

Il precedente amministrativo: i d.P.C.M. sono stati annullati

La motivazione richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842 del 16 marzo 2022, che ha censurato l’esclusione dei docenti a termine come irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e di buon andamento (artt. 3, 35 e 97 Cost.), e ha annullato il d.P.C.M. del settembre 2015, la nota applicativa del MIUR n. 15219/2015 e il d.P.C.M. del novembre 2016 nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo. Il rilievo del giudice amministrativo è di sistema: se l’Amministrazione si serve di personale non di ruolo per erogare il servizio scolastico, deve curarne la formazione, perché il diritto-dovere di aggiornamento grava su tutto il personale docente e non su una sua aliquota.

La forma della tutela: la carta, non il denaro

Il ricorso chiedeva la condanna al pagamento di € 2.000,00. Il Tribunale accoglie “per quanto di ragione” e sceglie una strada diversa: condanna il Ministero a mettere a disposizione la carta docente, o altro strumento equipollente, per le quattro annualità, da fruire nel rispetto dei vincoli di legge. La corresponsione diretta della somma non è ammissibile, perché consentirebbe di disporre del denaro al di fuori del vincolo di destinazione imposto dal legislatore.

La soluzione è allineata ai principi di diritto di Cass. n. 29961/2023, richiamati in motivazione: al docente cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia, sia interno al sistema delle docenze scolastiche — perché iscritto nelle graduatorie, incaricato di una supplenza o transitato in ruolo — spetta l’adempimento in forma specifica, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.

Il passaggio in ruolo non estingue il diritto

È un profilo di rilievo pratico immediato. Al momento della decisione il ricorrente era già stato assunto a tempo indeterminato, e il Tribunale ne trae un argomento a favore, non contro: proprio la persistenza del diritto-dovere formativo giustifica l’attribuzione della carta per le annualità pregresse. Chi è stato immesso in ruolo dopo anni di supplenze resta quindi interno al sistema scolastico e conserva la tutela in forma specifica.

Che cosa segna questa decisione

La pronuncia si inserisce in un contenzioso che i giudici stessi definiscono ormai seriale: in questa sentenza le spese sono state liquidate secondo i valori medi ridotti della metà, proprio in ragione del carattere ripetitivo delle questioni e degli atti introduttivi. È una notazione che vale più di molte considerazioni: la questione è giuridicamente pacifica da anni, e l’Amministrazione continua a non riconoscere il beneficio in via amministrativa, lasciando che sia il giudice a farlo caso per caso. In questo giudizio non si è nemmeno costituita.

Per il docente che si trovi nella stessa condizione il quadro è chiaro: il beneficio spetta anche per gli anni di precariato, si ottiene nella forma della carta e non del contante, e l’eventuale immissione in ruolo intervenuta nel frattempo non lo fa perdere. Restano da verificare, caso per caso, i termini di prescrizione, che la pronuncia non ha avuto occasione di esaminare data la contumacia del Ministero.

Il testo della sentenza Trib. Livorno Sez. Lav. Sent. n 62/2024

Osservatorio sul Lavoro nella Scuola – Studi Legali Baldi & Favati

Giudizio patrocinato dagli Avv. Simona Baldi e Nicola Favati.

Contenuto informativo, non costitutivo di consulenza legale.

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