Il Tribunale di Massa risarcisce agli eredi la perdita della vita in sé, riprendendo — senza citarla — l’impostazione della sentenza Scarano (Cass., Sez. III, n. 1361/2014) del 2014
Una donna viene prelevata da casa in esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio, riceve due dosi ravvicinate di aloperidolo senza che nessuno conosca la sua storia farmacologica, perde i sensi e cade. Morirà dopo un anno di stato vegetativo. Accertata la malpractice, il giudice affronta la domanda che la responsabilità civile si porta dietro da trent’anni: quando qualcuno muore per colpa altrui, la morte in sé è un danno risarcibile, oppure no?
| SCHEDA TECNICA | |
| Provvedimento | Tribunale di Massa, Sezione civile, sentenza n. 708/2026 – R.G. 1987/2023; giudice dott. Michele Fornaciari; decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con lettura immediata all’udienza del 20 luglio 2026 |
| Parti | I genitori e la sorella della paziente, in proprio e quali eredi; l’azienda sanitaria |
| Vicenda | 17 gennaio 2018: prelievo coattivo dall’abitazione in esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio; somministrazione di terapia farmacologica; perdita di coscienza e caduta con gravissime lesioni; coma e stato vegetativo durato un anno; decesso il 18 giugno 2019 |
| Malpractice accertata | Carenza anamnestica (storia farmacologica e clinica pregressa mai acquisita); due dosi ravvicinate di aloperidolo, 6 mg complessivi in due ore e venti minuti, senza applicare il principio «start low, go slow»; assenza di controllo dei parametri vitali fra le somministrazioni, nonostante il noto rischio di ipotensione ortostatica |
| Questione affrontata | Risarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, a prescindere dalla sopravvivenza della vittima per un apprezzabile lasso di tempo |
| Posizione assunta | Risarcibilità affermata: sarebbe «manifestamente contraddittorio» risarcire la lesione della salute e non la lesione massima rappresentata dalla morte; il diritto nasce direttamente in capo alla massa ereditaria |
| Criteri di liquidazione | Art. 138 d.lgs. 209/2005, come attuato dal d.P.R. 12/2025 e aggiornato ad aprile 2025. Danno da perdita della vita parametrato al doppio dell’invalidità permanente al 100%; danno parentale parametrato a un’invalidità permanente del 40% per ciascun genitore e del 30% per la sorella |
| Risarcimento riconosciuto | € 1.600.963,64 iure hereditatis, in solido agli eredi; iure proprio € 155.330,53 al padre, € 157.578,08 alla madre, € 117.675,25 alla sorella; tutti oltre rivalutazione e interessi. Spese di lite, comprese quelle di mediazione, € 40.000,00 di compenso oltre spese di CTU |
Il fatto clinico
La mattina del 17 gennaio 2018 una donna viene prelevata dalla propria abitazione e condotta coattivamente in ospedale in esecuzione di un trattamento sanitario obbligatorio. In reparto riceve una terapia farmacologica e poco dopo, improvvisamente, perde i sensi e cade a terra. Trasportata d’urgenza in un altro ospedale, entra in coma; passerà in stato vegetativo un anno intero e morirà il 18 giugno 2019.
Sulla responsabilità la causa non ha avuto incertezze. I consulenti hanno accertato tre scostamenti dalle buone pratiche: la storia farmacologica e clinica pregressa mai acquisita; due dosi ravvicinate di aloperidolo — sei milligrammi in due ore e venti minuti — somministrate «in paziente con storia farmacologica ignota, senza applicazione del principio start low, go slow»; nessun controllo dei parametri vitali fra le due somministrazioni, «nonostante il noto rischio di ipotensione ortostatica». Secondo il criterio del «più probabile che non», monitoraggio, riposo a letto e sorveglianza avrebbero «prevenuto l’evento o mitigato le conseguenze».
È al risarcimento, però, che la sentenza diventa importante: prende posizione su una domanda che il diritto civile si trascina da decenni e che, letta con occhi non tecnici, suona semplicissima — se qualcuno muore per colpa di un altro, la morte è un danno?
Che cosa si risarcisce, oggi, quando qualcuno muore
Conviene partire da ciò che è pacifico. Quando una persona muore per fatto illecito altrui, il sistema riconosce tre cose: ai congiunti, iure proprio, il danno da perdita del rapporto parentale e le spese; agli eredi, iure hereditatis, il danno biologico terminale — la compromissione della salute patita fra la lesione e la morte — e, se la vittima è rimasta lucida, il danno morale terminale per la consapevolezza della fine imminente.
Queste due ultime voci hanno però una condizione: che fra la lesione e la morte passi un lasso di tempo apprezzabile. Ne deriva una conseguenza che molti lettori trovano difficile da accettare, e che non è un paradosso costruito ad arte ma la regola operante: chi muore sul colpo non trasmette agli eredi alcun risarcimento per ciò che gli è accaduto. Se le lesioni lo avessero lasciato gravemente invalido per quarant’anni, il risarcimento sarebbe stato ingentissimo; essendolo morto, quel capitolo si chiude a zero. Ai familiari resta il loro danno, che è altra cosa.
È su questo scarto che si gioca la questione del danno da morte, o danno tanatologico: se il bene vita, perduto per intero, generi in capo alla vittima un credito che si trasmette agli eredi.
«Danno da morte no»: la costruzione delle Sezioni Unite
La risposta oggi prevalente è negativa, e viene dalle Sezioni Unite del 2015. Vale la pena ripercorrerne gli argomenti, perché sono quattro e hanno pesi molto diversi.
I primi due sono dogmatici. Il danno risarcibile è il danno-conseguenza, non l’evento lesivo in sé: si risarcisce la perdita che deriva dalla lesione, e la morte, per definizione, non lascia al morto alcuna conseguenza da patire. A ciò si aggiunge quello che i commentatori chiamano argomento epicureo: manca un soggetto al quale collegare la perdita e nel cui patrimonio il credito possa entrare — e le Sezioni Unite precisano che non si tratta della natura personalissima del diritto, ma proprio dell’assenza del titolare.
Gli altri due guardano al sistema. La responsabilità civile, dichiara la Corte, ripara e non punisce: risarcire la morte in sé significherebbe sanzionare, e non è compito del risarcimento. Infine, pretendere la tutela «anche» del defunto servirebbe in concreto soltanto a far ottenere più denaro ai congiunti, che il loro danno lo ricevono già a titolo proprio.
Le Sezioni Unite respingono anche, espressamente, l’obiezione che a molti viene per prima — che così conviene uccidere piuttosto che ferire — perché confonderebbe la funzione civile con quella penale.
«Danno da morte sì»: la sentenza Scarano
L’anno prima la Terza sezione della Cassazione, con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014 estesa dal consigliere Scarano, aveva detto l’opposto, e lo aveva detto con un ragionamento che non ignora la categoria del danno-conseguenza: la aggira dall’interno.
Il punto di partenza è che la perdita della vita non produce altre conseguenze per chi ha cessato di vivere, perché comporta la perdita di tutte. Proprio per questo — osserva quella sentenza — il danno da perdita della vita costituisce un’eccezione che conferma la regola: è l’unico caso in cui la conseguenza coincide con l’evento, perché l’evento ha azzerato il soggetto che avrebbe dovuto subirne le conseguenze. Il bene vita va allora considerato in sé, nella sua oggettività, come oggetto di un diritto assoluto e inviolabile.
Da qui discendono due corollari che la distinguono nettamente dal danno biologico terminale: il risarcimento prescinde dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e prescinde dal tempo intercorso fra lesione e morte — spetta anche in caso di morte immediata. Quanto alla funzione compensativa, essa è comunque assolta: il credito accresce il patrimonio ereditario, come accade per qualunque altro credito del defunto.
Fu una decisione isolata: le Sezioni Unite la superarono, qualificandola un «consapevole revirement» privo di argomenti decisivi. Ma il contrasto non si è mai spento, nella dottrina e in una parte dei giudici di merito.
| LE DUE POSIZIONI IN SINTESI DANNO DA MORTE NO (Cass., Sez. Un., n. 15350/2015, orientamento oggi prevalente). Si risarcisce il danno-conseguenza, non l’evento; con la morte manca il soggetto nel cui patrimonio il credito possa entrare; la responsabilità civile ripara e non punisce; il risarcimento della morte in sé gioverebbe solo ai congiunti, che hanno già il proprio. Restano risarcibili iure hereditatis il danno biologico terminale e quello morale terminale, a condizione che fra lesione e morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. DANNO DA MORTE SÌ (Cass., Sez. III, n. 1361/2014, est. Scarano; oggi minoritaria). La vita è bene oggetto di un diritto assoluto e inviolabile; la sua perdita è l’unico caso in cui la conseguenza coincide con l’evento, perché l’evento azzera il soggetto: eccezione che conferma la regola. Il risarcimento prescinde dalla coscienza della vittima e dal tempo intercorso, spetta anche in caso di morte immediata e accresce il patrimonio ereditario. |
Perché la questione non è chiusa
Che l’orientamento prevalente sia quello negativo è un dato. Che sia persuasivo è un’altra questione, e questo Osservatorio ritiene che non lo sia del tutto.
Il primo rilievo riguarda il danno-conseguenza. È una categoria elaborata dalla giurisprudenza per impedire il risarcimento in re ipsa, cioè per evitare che si paghi la lesione senza prova delle perdite che ne derivano. Usarla per escludere il risarcimento della morte significa impiegare uno strumento nato per la prova del danno come se fosse una norma sostanziale sull’esistenza del diritto. Che poi la regola ammetta eccezioni lo riconoscono le stesse Sezioni Unite, quando scrivono che la tesi avversa «costituirebbe un’eccezione al principio»: il punto non è se l’eccezione sia concepibile, è se il bene vita la meriti.
Il secondo riguarda l’argomento epicureo, che prova troppo. Se davvero il credito non potesse mai sorgere perché nel momento in cui sorge manca il titolare, non si capirebbe perché il sistema accetti senza difficoltà il danno biologico terminale maturato nell’ultimo istante di vita, né perché ammetta che un danno prodotto nella sfera giuridica di un soggetto nel momento esatto della sua morte entri comunque nella massa ereditaria. La relazione fra lesione e credito, in quei casi, è trattata come logica e non cronologica: non si vede perché qui debba essere l’inverso.
Il terzo riguarda il risultato. Un ordinamento che risarcisce integralmente la compromissione della salute e nulla riconosce per la sua distruzione totale lascia il bene supremo senza tutela civile, affidandone la protezione al solo diritto penale. Le Sezioni Unite rispondono che la funzione deterrente non appartiene al risarcimento; ma la coerenza interna del sistema risarcitorio è un’altra cosa dalla deterrenza, e su quella la risposta resta meno convincente.
Va aggiunto, per onestà, che l’argomento più forte della posizione negativa è il quarto — il rischio che il risarcimento della morte si risolva in un incremento di quanto ricevono i congiunti, che il loro pregiudizio lo hanno già liquidato iure proprio. È un rilievo di sostanza, non di dogmatica, e chi sostiene la tesi opposta deve misurarsi con esso: la risposta sta nella distinzione fra ciò che spetta ai familiari per la loro sofferenza e ciò che apparteneva alla vittima, e che agli eredi arriva per successione come qualunque altro cespite.
Che cosa fa il Tribunale di Massa
La sentenza non cita né le Sezioni Unite né la sentenza del 2014, ma ne riprende l’impostazione quasi alla lettera. Riconosce il risarcimento iure hereditatis «a prescindere dalla sopravvivenza o meno del soggetto per un periodo di tempo apprezzabile», osservando che sarebbe «manifestamente contraddittorio» risarcire la lesione della salute e non «la lesione massima, rappresentata dalla morte»; e all’obiezione sul venir meno della soggettività replica che nulla impedisce che il diritto nasca direttamente in capo alla massa ereditaria, «non diversamente da quanto accade laddove un qualunque danno venga provocato nella sfera giuridica di un soggetto nel momento esatto della morte di quest’ultimo».
Sulla quantificazione il giudice si muove in terreno vergine, perché per una voce che l’orientamento prevalente non riconosce non esistono tabelle. La costruisce parametrando il risarcimento «al doppio di quello che spetterebbe al soggetto deceduto a titolo di risarcimento per invalidità permanente al 100%»: € 800.481,82 secondo i valori dell’art. 138 del codice delle assicurazioni come attuati dal d.P.R. 12/2025, dunque € 1.600.963,64.
Lo stesso metodo torna sul danno parentale, anch’esso costruito fuori dalle tabelle a punti: il pregiudizio dei superstiti è parametrato a un’invalidità permanente propria, graduata sull’intensità del legame — 40% per ciascun genitore, 30% per la sorella — da cui € 155.330,53, € 157.578,08 ed € 117.675,25.
Come si porta oggi in giudizio
Chi condivide questa impostazione deve sapere come si sta nel processo mentre l’orientamento prevalente è l’altro, e la risposta non è rinunciare: è costruire la domanda su due piani.
Le voci consolidate — danno biologico e morale terminale, perdita del rapporto parentale, danni patrimoniali — vanno allegate e provate per prime e per intero, con la cura che si deve a ciò che il giudice riconoscerà comunque. Il danno da perdita della vita va chiesto accanto a esse, in via autonoma e non alternativa, con l’argomentazione per esteso e il richiamo esplicito al precedente del 2014 e alle pronunce di merito che vi si sono riallacciate — questa compresa. Al cliente va detto con chiarezza che su quella voce la probabilità di accoglimento in primo grado è minoritaria e la tenuta in appello incerta.
Il valore di una sentenza come questa, per chi scrive atti, è duplice: è un precedente di merito recente e motivato, e offre un criterio di quantificazione — il doppio dell’invalidità totale — che finora mancava. Senza una cifra, una domanda del genere resta un’affermazione di principio.
Valutazione sul rischio clinico
Qualunque sarà la sorte della questione giuridica, la parte clinica resta. Il trattamento sanitario obbligatorio è, per definizione, il contesto in cui il paziente non collabora e la sua storia clinica non è disponibile: è precisamente la condizione in cui la prudenza farmacologica dovrebbe salire, non scendere. Qui è accaduto il contrario — storia ignota e due dosi ravvicinate in poco più di due ore, rischio noto di ipotensione ortostatica e nessun controllo nell’intervallo. Il principio «start low, go slow» esiste esattamente per i pazienti di cui non si sa nulla: non è una cautela aggiuntiva, è lo standard quando manca l’anamnesi.
Il secondo elemento è la sorveglianza: in un paziente sedato con neurolettici, in un ambiente che non conosce e in cui è stato condotto contro la propria volontà, la caduta non è imprevedibile, è il rischio tipico. I consulenti indicano fra le condotte omesse, accanto al monitoraggio, proprio il riposo a letto e la sorveglianza. Si noti infine che gli attori avevano contestato anche i presupposti del TSO: su quel profilo la sentenza non si pronuncia, avendo trovato la responsabilità nella gestione successiva.
Tribunale di Massa, Sezione civile, sentenza n. 708/2026 – R.G. 1987/2023;