Una donna di settantacinque anni cade al termine di una visita ginecologica e si frattura il polso. Il marito, in sala d’attesa, dice di averla vista inciampare sulla scaletta del lettino; la ginecologa e l’ostetrica raccontano una caduta avvenuta dopo, mentre si rivestiva. A dare ragione alle seconde è un documento che nessuno aveva scritto pensando a una causa: la scheda di segnalazione delle cadute, compilata quel giorno stesso
| SCHEDA TECNICA | |
| Provvedimento | Tribunale di Firenze, Quarta sezione civile, sentenza n. 4499/2026 – R.G. 5500/2025; giudice dott.ssa Michela Boi; discussione orale all’udienza del 29 settembre 2026; pubblicazione 5 ottobre 2026 |
| Rito | Procedimento semplificato ex art. 281 undecies c.p.c., preceduto da accertamento tecnico preventivo conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. |
| Parti | La paziente; l’azienda sanitaria presso il cui presidio ambulatoriale era stata eseguita la visita |
| Vicenda | 13 giugno 2023: caduta al termine di una visita ginecologica ambulatoriale; frattura scomposta meta-epifisaria distale del radio del polso sinistro, dimissione con prognosi di trenta giorni |
| Addebito allegato | Omessa vigilanza e assistenza nella discesa dal lettino ginecologico, collocato a un’altezza superiore alla media, con scaletta malposizionata |
| Istruttoria | Tre testimoni (il marito della ricorrente, la ginecologa, l’ostetrica); documentazione fotografica dell’ambulatorio prodotta dalla resistente; scheda di segnalazione e analisi cadute redatta nell’immediatezza |
| Questione assorbita | Nullità della CTU svolta in sede di ATP per difetto di collegialità ex art. 15 L. 24/2017: eccezione ritenuta «effettivamente fondata», ma assorbita dal rigetto nel merito |
| Esito | Domanda integralmente respinta per mancata prova del fatto storico; spese di lite, comprese quelle dell’ATP, liquidate in € 3.974,00 a carico della ricorrente, oltre le spese di CTU |
Il fatto clinico
Nel maggio 2023 una donna di settantacinque anni viene ricoverata per nove giorni a causa di una pancreatite acuta. Alla dimissione le viene consigliato un controllo ginecologico, che esegue il 13 giugno presso un presidio ambulatoriale dell’azienda sanitaria, accompagnata dal marito.
Al termine della visita cade. L’ambulanza la porta al pronto soccorso, dove le viene diagnosticata una frattura scomposta meta-epifisaria distale del radio del polso sinistro; viene dimessa con trenta giorni di prognosi. Un consulente di parte quantificherà poi postumi permanenti nella misura del 6-7%, con sessanta giorni di inabilità temporanea totale e altri novantacinque giorni di inabilità parziale.
Su che cosa sia successo in quei pochi secondi, però, le due parti raccontano storie diverse. Secondo la ricorrente, al termine della visita la ginecologa e l’ostetrica l’avrebbero lasciata sola e invitata a scendere dal lettino — collocato a un’altezza superiore alla media — e lei sarebbe inciampata sulla scaletta, malposizionata, cadendo a terra. Secondo l’azienda, la paziente era stata aiutata a scendere dall’ostetrica, alla presenza della dottoressa, ed è caduta dopo, mentre si rivestiva e si chinava a sistemarsi un calzino.
La differenza non è di dettaglio: nella prima versione la caduta avviene durante una manovra che i sanitari dovevano assistere; nella seconda, in un momento in cui la paziente era già scesa e stava facendo da sé una cosa qualunque.
Due versioni, e chi doveva provare quale
Il Tribunale inquadra la responsabilità nell’art. 1218 c.c., secondo il consolidato schema del contratto atipico di spedalità, da cui discendono per la struttura, accanto agli obblighi sanitari, quelli «lato sensu alberghieri» e di protezione del paziente.
Ma l’inversione dell’onere della prova che accompagna l’art. 1218 c.c. non copre tutto. Spetta al paziente dimostrare il fatto storico — il danno-evento — e allegare in modo specifico e puntuale in che cosa sia consistito il difetto di diligenza; spetta alla struttura provare che l’inadempimento dipese da causa a lei non imputabile. Qui il processo non è mai arrivato alla seconda metà: si è fermato sulla prima.
Tre testimoni, tutti non indifferenti all’esito: il marito della ricorrente, la ginecologa e l’ostetrica. Il giudice respinge anzitutto l’eccezione di incapacità a testimoniare sollevata contro le due professioniste — l’essere esposti a un’eventuale azione di rivalsa o di regresso integra, secondo la Cassazione, un semplice interesse di fatto, non quell’interesse giuridicamente rilevante che rende incapaci ex art. 246 c.p.c. — ma avverte che proprio per questo l’attendibilità di tutti e tre va saggiata con attenzione.
La versione del marito non regge alla verifica materiale. Presuppone che la porta dell’ambulatorio fosse rimasta semiaperta e la tenda divisoria chiusa solo a metà durante una visita ginecologica — mentre lo scopo della tenda è precisamente impedire che dal corridoio si veda il lettino, occupato da donne in stato di seminudità, e dalle fotografie prodotte risulta che non intralciava i movimenti nella stanza. E anche ammessa quella configurazione, dalla sedia della sala d’attesa in cui il teste si è collocato le fotografie rendono poco verosimile che potesse cogliere la dinamica della caduta.
A rendere plausibile l’altra versione non sono però le deposizioni delle due operatrici, che un interesse di fatto ce l’hanno. È un documento: la «scheda di segnalazione e analisi cadute» compilata dall’ostetrica quel giorno stesso, nella quale si legge che la caduta avvenne dopo la discesa dal lettino, mentre la paziente si chinava per sistemarsi un calzino. Il giudice ne valorizza la genesi: all’epoca il contenzioso non era prevedibile, e quindi non vi era alcun motivo per redigere una versione di comodo — tanto più che, osserva, nemmeno la caduta dalla scaletta avrebbe comportato di per sé una responsabilità evidente dei sanitari.
Il resto segue. A fronte di una versione in più punti non verosimile e di un’altra comunque plausibile, l’onere della prova non è assolto e la domanda va respinta.
| PRINCIPI DI DIRITTO 1. Nella responsabilità della struttura ex art. 1218 c.c. resta a carico del paziente la prova del fatto storico posto a fondamento della pretesa, oltre all’allegazione specifica e puntuale del difetto di diligenza; l’inversione dell’onere riguarda la non imputabilità dell’inadempimento, non la dinamica dell’evento. 2. L’esposizione a una eventuale azione di rivalsa o di regresso integra un mero interesse di fatto e non rende l’operatore sanitario incapace di testimoniare ai sensi dell’art. 246 c.p.c.; quell’interesse rileva semmai nella valutazione di attendibilità. 3. L’obbligo di sorveglianza della struttura non ha contenuto predeterminato in astratto: va calibrato sulle condizioni psico-fisiche del paziente e sulla situazione concreta, in funzione della prevenzione del rischio prevedibile. L’età avanzata, da sola, non impone l’accompagnamento nella discesa dal lettino. |
Un obiter che pesa: la CTU dell’ATP era nulla
L’azienda aveva eccepito la nullità della consulenza svolta nell’accertamento tecnico preventivo, perché affidata a un solo medico legale anziché al collegio — medico legale più specialista della disciplina — richiesto dall’art. 15 della legge 24/2017. Il Tribunale assorbe la questione, perché il rigetto nel merito la rende irrilevante, ma non prima di aver scritto che l’eccezione «risulta effettivamente fondata», richiamando due pronunce recenti della Suprema Corte.
La più nota delle due ha stabilito che la violazione dell’obbligo di collegialità comporta la nullità della nomina dell’ausiliario e della consulenza che ne deriva, per difetto dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., e — trattandosi di norma posta a presidio di un interesse pubblicistico — rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La conseguenza pratica è semplice e severa: una consulenza non collegiale può essere l’unica cosa su cui si è costruita la causa, e crollare. Chi promuove un accertamento tecnico preventivo in materia sanitaria ha interesse a verificare la composizione del collegio al momento della nomina, non a sentirselo eccepire due anni dopo, quando ha già speso le spese di CTU che — come in questo caso — rischia di doversi tenere.
Valutazione sul rischio clinico
Questa sentenza è, prima di tutto, la dimostrazione di che cosa valga un sistema di incident reporting che funziona. La scheda di segnalazione delle cadute non nasce per difendersi in giudizio: nasce per contare gli eventi avversi, capirne le cause e correggerle. Proprio perché è stata compilata quel giorno, da chi non immaginava un contenzioso, ha avuto in tribunale un peso che nessuna deposizione resa tre anni dopo avrebbe potuto avere.
Il corollario, per le strutture, è che lo strumento protegge solo se è usato sempre e sul momento. Una scheda compilata in ritardo, o solo quando l’evento sembra «serio», perde esattamente la qualità che qui l’ha resa decisiva. Lo stesso vale per la documentazione fotografica dei locali, che in questo processo ha permesso di verificare linee di vista, posizione del lettino, funzione della tenda: elementi che a distanza di anni nessuno avrebbe potuto ricostruire a memoria.
C’è poi il tema della prevenzione, che la sentenza sfiora senza affrontarlo perché la caduta è stata collocata in un altro momento. Un lettino ginecologico più alto della media, una scaletta mobile accanto, pazienti spesso anziane che devono salire e scendere svestite: è una configurazione di rischio che esiste a prescindere da come sia andata quel giorno. La Cassazione richiamata dal Tribunale dice che l’obbligo di sorveglianza si modula sul rischio prevedibile — il che significa, letto dal lato dell’organizzazione, che dove il rischio è strutturalmente più alto la soglia di assistenza esigibile sale.
Un’ultima notazione, che interessa chi assiste i pazienti. La sentenza non afferma che la caduta non sia avvenuta, né che l’ambulatorio fosse ineccepibile: afferma che la dinamica dedotta non è stata provata. È una differenza che conta, e che spiega perché, in vicende come questa, la ricostruzione del fatto nelle primissime ore — la richiesta immediata della scheda di segnalazione, la fotografia dei luoghi, il verbale di pronto soccorso letto per intero — pesi quanto e più della valutazione medico-legale.