Carta del docente: l’estensione legislativa del 2023 non copre i contratti fino al 30 giugno e il Tribunale dichiara illegittima l’esclusione dal beneficio

Tribunale di Pisa Sez. Lav. sent. n. 217/2026
Studi BeF
Il Tribunale di Pisa riconosce a una docente non di ruolo il beneficio della Carta elettronica per cinque annualità, per complessivi € 2.500,00, in relazione a un contratto di supplenza annuale e a quattro contratti fino al termine delle attività didattiche. La motivazione si sofferma sull’intervento del legislatore del 2023, che ha esteso il beneficio ai soli supplenti annuali su posto vacante e disponibile, lasciando fuori i contratti al 30 giugno, e ne rileva la distanza rispetto agli approdi del Consiglio di Stato, della Corte di giustizia e della Corte di cassazione. Ministero contumace.

Scheda tecnica

Autorità giudicanteTribunale Ordinario di Pisa, Sezione Lavoro
ProvvedimentoSentenza n. 217/2026, pubblicata il 5 marzo 2026, r.g. n. 540/2024; sentenza a verbale ex art. 127-ter c.p.c.
GiudiceDott. Salvatore Ferraro
Amministrazione convenutaMinistero dell’istruzione e del merito, contumace
Rapporto dedottoDocente non di ruolo; un contratto di supplenza annuale (a.s. 2019/2020) e quattro contratti fino al termine delle attività didattiche (a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024)
OggettoCarta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Quadro normativoArt. 1, commi 121 e 122, l. n. 107/2015; d.P.C.M. 23 settembre 2015; d.P.C.M. 28 novembre 2016; art. 15, comma 1, d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023; art. 4, commi 1 e 2, l. n. 124/1999; d.m. n. 131/2007; clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Precedenti richiamatiCons. Stato n. 1842/2022; TAR Lazio n. 7799/2016; CGUE, rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli; CGUE 22 dicembre 2010, C-444/09 e C-456/09; Cass. n. 31149/2019; Cass. n. 29961/2023
EsitoRicorso accolto: € 2.500,00, pari a € 500,00 per ciascuno dei cinque anni scolastici; condanna del Ministero all’adozione di ogni atto necessario al godimento del beneficio; esclusi interessi e rivalutazione;

Il fatto

Una docente non di ruolo presta servizio in forza di plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024: una supplenza annuale nella prima annualità, quattro incarichi fino al termine delle attività didattiche nelle successive. Per nessuna di esse riceve la somma di € 500,00. Deposita ricorso il 20 marzo 2024; il Ministero non si costituisce ed è dichiarato contumace.

Le questioni giuridiche

La lacuna della norma istitutiva e il rimedio amministrativo

Il Tribunale ricostruisce anzitutto l’assetto originario: la norma istitutiva menziona il solo docente di ruolo, e i decreti attuativi del 2015 e del 2016 individuano i beneficiari senza contemplare il personale a termine. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha qualificato tale scelta come irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e di buon andamento, censurando un sistema di formazione «a doppia trazione» nel quale l’obbligo formativo graverebbe su tutto il personale docente ma il sostegno economico su una sola parte di esso. La lacuna, secondo quella pronuncia, va colmata in via di interpretazione costituzionalmente orientata.

Il rilievo che il Tribunale valorizza è che la Carta è attribuita anche a docenti part time e a docenti di ruolo in periodo di prova — i quali potrebbero non conseguire la stabilità del rapporto — nonché a docenti in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, non impegnati nell’attività didattica. La distinzione fondata sulla stabilità del rapporto risulta dunque priva di coerenza interna.

L’intervento del legislatore del 2023 e ciò che ha lasciato fuori

Il profilo di maggiore interesse è il trattamento riservato alla novella. L’art. 15, comma 1, del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, ha esteso il beneficio al «docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». L’estensione riguarda quindi i soli contratti al 31 agosto. Restano esclusi, osserva il Tribunale, i docenti con contratto fino al 30 giugno — cioè coloro che coprono posti non vacanti ma di fatto disponibili, secondo la distinzione fra organico di diritto e organico di fatto — nonché i docenti che prestano servizio per oltre centottanta giorni nell’anno scolastico.

La differenziazione, prosegue la motivazione, non è mai stata operata né dalla Corte di giustizia né dalla Corte di cassazione né dal Consiglio di Stato: negare il beneficio a chi ha svolto l’intero anno di lezioni appare irragionevole, essendo lo strumento funzionale alla qualità dell’insegnamento. La distanza fra dato legislativo e approdo giurisprudenziale è del resto già stata registrata da Cass. n. 29961/2023, che ha esteso il beneficio anche agli incarichi fino al termine delle attività didattiche.

Il fondamento eurounitario

Sul versante sovranazionale il Tribunale richiama la pronuncia resa dalla Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Vercelli, secondo la quale la clausola 4, punto 1, osta a una normativa che riservi al solo personale a tempo indeterminato il vantaggio finanziario di € 500,00 annui, trattandosi di condizione di impiego, e secondo la quale la mera natura temporanea del rapporto non integra ragione oggettiva. Il ragionamento è accostato a quello svolto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento del servizio pre-ruolo, dove Cass. n. 31149/2019 ha imposto la disapplicazione della disciplina interna in contrasto con la medesima clausola.

Che cosa segna questa decisione

La pronuncia mette a fuoco un disallineamento strutturale. L’intervento normativo del 2023 non ha recepito integralmente gli approdi giurisprudenziali, ma ne ha selezionato una porzione, limitata ai contratti su posto vacante e disponibile. Per tutte le altre posizioni il riconoscimento resta affidato alla decisione del giudice, con la conseguenza che la platea degli esclusi in via amministrativa continua a coincidere con quella degli aventi diritto secondo la giurisprudenza.

Anche in questo giudizio l’Amministrazione è rimasta contumace, in un contenzioso che lo stesso Tribunale definisce integralmente seriale.

Il testo della sentenza Trib Pisa Sez. Lav. 217/2026

Osservatorio sul Lavoro nella Scuola – Studi Legali Baldi & Favati

Giudizio patrocinato dagli Avv. Simona Baldi e Nicola Favati.

Contenuto informativo, non costitutivo di consulenza legale.

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